Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45781 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45781 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Dogliani il 07/05/1967
avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 febbraio 2022 il Tribunale di Cuneo, in rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 7.000 euro di multa per il reato dell’art. 80 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perchØ, essendo già stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Cuneo del 4 novembre 2013, poi integrato con un ulteriore decreto del 1° aprile 2015, ometteva di comunicare le variazioni intervenute nel proprio patrimonio in conseguenza della eredità ricevuta dal padre il 3 aprile 2016 e di quella ricevuta dalla madre il 7 settembre 2019, fatto avvenuto a Mondovì il 3 maggio 2016 tuttora permanente.
Con sentenza del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.
Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ le due variazioni patrimoniali erano avvenute in un momento in cui l’ordinanza applicativa della misura di prevenzione era stata sospesa dal Tribunale di Cuneo con provvedimento del 15 gennaio 2016 per sopravvenuta carcerazione dell’odierno ricorrente, e ripristinata soltanto il 29 ottobre 2020; l’accrescimento patrimoniale per via ereditaria si era verificato, pertanto, quando la misura di prevenzione era sospesa e non sussisteva alcun obbligo di comunicazione; inoltre, nel periodo in esame, in cui era detenuto, l’imputato era impossibilitato a disporre dei dati e delle informazioni contabili circa la reale consistenza dell’accrescimento del suo patrimonio ed aveva ragionevoli motivi per ritenere che l’accrescimento fosse stato inferiore alla soglia di legge; ancora, il ricorrente riteneva che l’avvenuta comunicazione di entrambe le denunce di successione all’Agenzia delle entrate equivalesse ad adempimento di fatto dell’obbligo di comunicazione; inoltre, quantomeno per l’immobile di Dogliani, ereditato dal padre, in cui il ricorrente ha sempre mantenuto la residenza anagrafica, esso dovrebbe essere escluso dall’obbligo di comunicazione in quanto bene destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, ne consegue che non Ł giustificato l’aumento di pena disposto dal giudice del merito a titolo di continuazione interna.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME COGNOME ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
1.1. Il ricorso deduce che durante il periodo di sospensione della misura di prevenzione non sarebbe vigente l’obbligo di comunicazione.
L’argomento Ł infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, che l’obbligo di comunicazione non presupponga l’esecuzione in atto della misura (Sez. 1, n. 14842 del 16/02/2024, COGNOME n.m.; Sez. 1, n. 17903 del 16/03/2023, COGNOME, n.m.).
Come evidenziato nella pronuncia COGNOME infatti, ‘divenuto definitivo il decreto applicativo della misura sorge l’obbligo comunicativo che permane per dieci anni. Detto obbligo, peraltro, non presuppone l’esecuzione della misura, il cui inizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorso del termine della misura, termine piø breve di quello decennale relativo all’obbligo comunicativo’.
La pronuncia COGNOME aggiunge che nel caso, quale quello in esame, di sospensione dell’esecuzione della misura di cui all’art. 14, comma 2ter , d. lgs. n. 159 del 2011 ovvero per altra causa, l’obbligo comunicativo permane e il relativo inadempimento integra il reato per il quale si procede.
D’altronde, l’art. 80 individua come soggetti attivi del reato le persone ‘già’ sottoposte a misura di prevenzione, non ‘attualmente’ sottoposte a misure di prevenzione (‘Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a
comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani’), per cui i presupposti dell’obbligo comunicativo sono soltanto che il soggetto attivo sia stato raggiunto da un decreto applicativo della misura di prevenzione e che non siano decorsi dieci anni.
1.2. Il ricorso deduce che, nel periodo in cui era detenuto, l’imputato era impossibilitato a disporre dei dati e delle informazioni contabili circa la reale consistenza dell’accrescimento del suo patrimonio ed aveva ragionevoli motivi per ritenere che l’accrescimento fosse stato inferiore alla soglia di legge. L’argomento Ł inammissibile, in quanto la mancata conoscenza da parte del ricorrente delle informazioni contabili dettagliate sull’accrescimento patrimoniale e la possibilità che esso fosse inferiore alla soglia di legge sono mere congetture, ed un argomento ipotetico o congetturale non Ł idoneo a viziare la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237).
1.3. Il ricorso deduce che nel caso in esame la variazione patrimoniale Ł stata conseguenza di una successione ereditaria, e che in tale caso non sussisterebbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 80 in quanto assorbito dall’avvenuta presentazione della denuncia di successione.
L’argomento Ł infondato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte di sottoposto a misura di prevenzione, Ł configurabile anche nel caso in cui l’omissione abbia ad oggetto un accrescimento patrimoniale derivante da un atto soggetto a regime di pubblicità legale, in quanto tale formalità non assicura all’autorità competente la conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell’obbligato. (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, COGNOME, Rv. 282227; conformi Sez. 1, n. 12433 del 19/03/2009, COGNOME, Rv. 243486; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, COGNOME, Rv. 246398), atteso che la conoscibilità dell’avvenuto trasferimento derivante dall’adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all’amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell’interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell’art. 30 della citata legge (Sez. 5, n. 15220 del 18/02/2003, Gallico, Rv. 224379) .
Ancora piø in particolare, nello specifico caso in cui la variazione patrimoniale sia conseguenza di un acquisto per successione ereditaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l’obbligo di comunicazione sussista comunque, fermo l’onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l’idoneità della condotta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività (Sez. U, 28/11/2024, COGNOME, informazione provvisoria n. 16/2024), censura sull’offensività in concreto della condotta che non Ł stata proposta nel caso in esame e che comunque va apprezzata rispetto al bene giuridico posto in pericolo, tenuto conto che l’obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, «a garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall’altro, a rendere obbligatoria per l’amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale» (Corte cost., sent. n. 81 del 2014).
1.4. Il ricorso deduce che l’obbligo di comunicazione non sussisterebbe quantomeno per l’immobile di Dogliani, ereditato dal padre, in cui il ricorrente ha sempre mantenuto la residenza anagrafica, in quanto tale bene Ł destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
L’argomento Ł infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che la deduzione della destinazione abitativa del cespite immobiliare oggetto dell’incremento patrimoniale non sia
sufficiente ad escludere la sussistenza dell’obbligo di comunicazione (Sez. 6, n. 16032 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243518).
Infatti, come evidenziato nella pronuncia COGNOME, agli effetti di cui all’art. 80, i ‘beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani’ sono i ‘beni ad utilizzazione quotidiana’, ovvero ‘quei beni materiali destinati ad assicurare il soddisfacimento giornaliero delle esigenze primarie di vita della persona’, tra cui non rientrano i beni immobili, che non si prestano ad essere consumati per effetto dell’uso giornaliero.
In definitiva, il ricorso Ł infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/12/2024
Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO
Il Presidente NOME COGNOME