Obbligo di Comparizione: La Semplice Dimenticanza Non Giustifica l’Inadempimento
L’obbligo di comparizione presso gli uffici di Polizia è una misura restrittiva che impone serietà e rigore. Ma cosa succede se si manca all’appuntamento per una semplice dimenticanza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che addurre una mera dimenticanza non è sufficiente a scardinare una condanna, soprattutto se il ricorso contro la decisione è generico e privo di argomentazioni concrete.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989. L’imputato non aveva rispettato l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, una misura imposta a suo carico. La sua condotta, avvenuta il 3 ottobre 2020, era stata sanzionata prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d’Appello con una pena di 1 anno di reclusione e 10.000 euro di multa.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua inadempienza fosse dovuta a una mera dimenticanza e che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente sul punto.
La Questione Giuridica: Il Vizio di Motivazione sull’Obbligo di Comparizione
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte era la presunta sussistenza di un “vizio di motivazione”. Secondo la difesa, i giudici d’appello avrebbero confermato la condanna senza spiegare in modo esauriente perché la tesi della “dimenticanza” non fosse credibile o sufficiente per escludere la colpevolezza. Il ricorso mirava a dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente e illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Obbligo di Comparizione
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno definito il motivo di ricorso “manifestamente infondato”, in quanto “palesemente generico e privo di critiche concrete”.
Secondo la Corte, la sentenza d’appello aveva, al contrario, esposto in modo adeguato le ragioni per cui la mancata ottemperanza all’obbligo di comparizione non poteva essere banalmente liquidata come una dimenticanza. Il ricorso, invece di contestare punto per punto il percorso logico-giuridico dei giudici di merito, si era limitato a riproporre una difesa generica, insufficiente a incrinare la solidità della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare specifici vizi (di legge o di motivazione) nella sentenza che si contesta. In questo caso, il ricorso era carente proprio sotto questo profilo. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente, e il ricorrente non era riuscito a formulare una critica pertinente e specifica. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata una scelta obbligata. A questa declaratoria, per espressa previsione dell’art. 616 del codice di procedura penale, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante insegnamento sia sostanziale che processuale. Sul piano sostanziale, conferma che la violazione di un obbligo di comparizione è un reato che non può essere giustificato da una semplice e indimostrata dimenticanza. Sul piano processuale, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e argomentati. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a ulteriori conseguenze economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio.
Può la semplice dimenticanza giustificare la violazione dell’obbligo di comparizione?
No, secondo questa ordinanza, la semplice dimenticanza non è una giustificazione sufficiente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata ottemperanza all’obbligo non potesse essere ricondotta a una mera dimenticanza, confermando le valutazioni dei giudici di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato generico?
Se un ricorso è ritenuto generico e privo di critiche concrete, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato è stato contestato il reato previsto dall’art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, che punisce chi non ottempera all’obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia in determinati giorni e orari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 16 dicembre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 d 1989; fatto commesso in Marsala il 3 ottobre 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondat in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono state adeguatamente esposte le ragioni per cui la mancata ottemperanza da parte di COGNOME dell’obbligo di comparizione presso il Commissariato di P.S. imposto a suo carico non poteva essere ricondotto a una mera dimenticanza.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.