Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Dolo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/07/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 22 dicembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del suo
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difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo – che comprende anche quello che nell’atto di impugnazione viene indicato quale secondo motivo e che in realtà si limita, a sostegno del primo motivo, a denunciare la illegittimità costituzionale dell’art. 545-bis cod. proc. pen. sollecitando questa Corte di cassazione a sollevare la relativa questione – la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello, pur essendo l’imputata stata condannata ad una pena inferiore ad anni quattro di reclusione e pur non essendo stata applicata la sospensione condizionale della pena, omesso di dare avviso alle parti della possibilità di applicare una pena sostitutiva delle pene detentive brevi.
Afferma la ricorrente che il Collegio ha omesso di dare tale avviso in considerazione della trattazione camerale non partecipata dell’udienza in grado di appello, mentre l’applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. dovrebbe prescindere dalla natura partecipata o non partecipata dell’udienza di trattazione del processo.
Sostiene che la citata disposizione prevede tre fasi distinte.
Nella prima il giudice deve valutare se, sulla base dei criteri non affidati alla sua discrezionalità, l’imputato possa in astratto conseguire la sostituzione della pena detentiva breve; a tal fine dovrà verificare se, per l’entità della pena inflitt e per non essere stata applicata la sospensione condizionale della pena e per l’assenza delle ipotesi di cui all’art. 59 della legge n. 689 del 1981, il condannato possa beneficiare della sostituzione e, in caso positivo, dovrà darne avviso alle parti; laddove l’udienza sia non partecipata o non sia presente l’imputato, quest’ultimo dovrà essere informato di tale possibilità mediante notificazione al suo domicilio dell’atto contenente l’avviso.
Nella seconda fase l’imputato manifesta il suo consenso alla sostituzione; del resto, solo dopo essere stato condannato ed avere saputo l’entità della pena egli potrà manifestare il suo assenso. Non è l’avviso del giudice a dipendere dal consenso dell’imputato, ma è il consenso di questi a dipendere logicamente e funzionalmente dal previo avviso; mancando quest’t’ultimo, l’imputato non è posto in grado di esercitare la facoltà di esprimere il suo consenso.
Pretendere che il consenso preceda la condanna significa introdurre una decadenza non prevista dalla legge.
Solo dopo che l’imputato avrà prestato il suo consenso GLYPH potrà passare alla terza ed ultima fase, rimessa alla discrezionalità del giudice, che potrà accordare o negare la sostituzione.
Il ricorrente sostiene anche che l’art. 545-bis cod. proc. pen. è incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nella
parte in cui, non prevedendo allo scopo un obbligo di differimento dell’udienza, non consente all’imputato di esercitare la facoltà di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva breve in caso di trattazione non partecipata, con conseguente lesione del diritto di difesa priva di valida giustificazione, non potendo la facoltà dell’imputato di acconsentire alla sostituzione dipendere dalla natura partecipata o non partecipata dell’udienza di merito.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso – indicato quale terzo motivo nell’atto di impugnazione – la ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all’esclusione dell’obbligo di dare avviso alle parti ai sensi dell’art. 545-bis co proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo – indicato quale quarto motivo nell’atto di ricorso la ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova dattiloscopica, che risulta travisata, in quanto alla stessa viene attribuito un significato diverso da quello effettivo, poiché l impronte erano state rilevate all’esterno e non all’interno dell’abitazione.
Dalla presenza delle impronte digitali dell’imputata sulla parte esterna dello scuro della finestra dell’abitazione della vittima poteva ritenersi dimostrato solo che la imputata era all’esterno dell’abitazione e non al suo interno e neppure poteva stabilirsi a quando risalissero tali impronte, cosicché non poteva affermarsi la penale responsabilità della odierna ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, laddove si sostiene che le impronte papillari sarebbero state rilevate all’esterno e non all’interno della abitazione della vittima, come invece affermato nella sentenza impugnata.
Il ricorrente non ha allegato la relazione di consulenza o altro documento dal quale risulti che le impronte sono state rilevate all’esterno della abitazione e nemmeno ha indicato la posizione di tali atti all’interno del fascicolo, cosicché i motivo di impugnazione non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso.
Questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntual indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).
Nel resto la censura appare volta ad invocare una rivalutazione del materiale
istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, sono infondati.
Occorre premettere che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 22 dicembre 2016 e l’appello è stato proposto in un momento in cui l’odierna ricorrente, sulla base della disciplina allora esistente, non avrebbe potuto richiedere l’applicazione di una sanzione sostitutiva, essendo stata condannata alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena pecuniaria.
Successivamente alla proposizione dell’appello e prima della emissione della sentenza qui impugnata è intervenuto il d.lgs. n. 150 del 2022 che ha ampliato la possibilità di applicare in luogo delle pene detentive brevi una pena sostitutiva.
L’art. 95 del citato d.lgs., nel dettare la disciplina transitoria, ha afferma che le nuove disposizioni, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento della loro entrata in vigore.
Ne deriva che l’imputata, tenuto conto dell’entità della pena detentiva per la quale ha riportato condanna, avrebbe potuto in astratto ottenere la sostituzione di quest’ultima con la semilibertà oppure con la detenzione domiciliare o con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità.
Non rileva che la sostituzione non sia stata chiesta con l’atto di appello. Quando questo è stato proposto, la imputata non avrebbe potuto usufruire di alcuna delle sanzioni sostitutive, all’epoca consentite solo in favore di chi avesse subito una condanna fino a due anni di reclusione.
Laddove si ritenesse consentita l’applicazione delle pene sostitutive solo laddove una richiesta in tal senso fosse stata formulata dall’imputata sin dalla proposizione dell’appello, si perverrebbe ad una interpretazione che si porrebbe in contrasto con la disposizione transitoria sopra citata, che espressamente consente l’applicazione della nuova disciplina ai giudizi già pendenti in appello.
Come osservato anche nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi d impugnazione è imposta dalla necessità di rispettare il principio di retroattività della legge più favorevole ed una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
La ricorrente, tuttavia, sostiene che una richiesta non sarebbe affatto necessaria prima della pronuncia del dispositivo perché laddove, anche solo in astratto, sia possibile, sulla base della entità della pena inflitta e per non esse stata applicata la sospensione condizionale della pena e per l’assenza delle ipotesi di cui all’art. 59 della legge n. 689 del 1981, l’applicazione di una pen
sostitutiva, il giudice sarebbe per ciò solo tenuto a darne avviso alle parti dopo la lettura del dispositivo previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e solo dopo, qualora l’imputato presti il consenso, il giudice potrebbe esercitare il suo potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve di cui all’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal citato decreto legislativo.
Tale soluzione interpretativa non può essere accolta.
Come già affermato più volte da questa Corte di cassazione in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412). In particolare, si è osservato che l’art. 545-bis cod. proc. pen. prescrive chiaramente che «il giudice della condanna dà avviso alle parti, funzionale al procedimento di sostituzione della pena, subito dopo la lettura del dispositivo sempre che ricorrano le condizioni per la sostituzione» e che è «logico quindi ritenere che, ove non ravvisi l’esistenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice non abbia l’obbligo di dare avviso alle parti all’imputato in particolare che, pertanto, non può far valere un affidamento sulla comunicazione anche fuori udienza dell’avviso non datogli tempestivamente» (così Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710).
L’art. 545-bis cod. proc. pen. prevede l’obbligo di dare avviso alle parti solo se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981 e poiché tale disposizione non distingue tra le varie condizioni, tra queste deve ritenersi inclusa anche quella relativa all’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 58 della legge 689 del 1981.
L’avviso è propedeutico all’applicazione della misura sostitutiva e presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, sicché non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunzie di condanna a pena inferiore ai quattro anni non sottoposte alla sospensione condizionale a carico di soggetti che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Nel caso di specie deve ritenersi che la Corte di merito abbia ritenuto, sulla base dei criteri di cui al citato art. 59, che la sostituzione non potesse aver luogo, come del resto lascia intendere il riferimento, contenuto nella sentenza
impugnata, ai gravi, reiterati e specifici precedenti penali dell’imputata al fine d giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Peraltro, l’obbligo di motivare in ordine all’omessa applicazione delle pene sostitutive può ritenersi sussistente solo in presenza di una sollecitazione sul punto da parte dell’appellante, che potrà invitare il giudice ad esercitare il suo potere anche con la memoria contenente motivi nuovi, laddove – come nel caso di specie – non abbia potuto farlo con l’atto di appello, o in sede di formulazione delle conclusioni.
Laddove, tuttavia, la sostituzione non sia stata richiesta, sia pure in modo sommario e non vincolante per l’imputato, la Corte di appello non è tenuta a fornire in proposito alcuna giustificazione.
Nel caso di specie, quindi, l’omissione dell’invito non trova causa nella natura non partecipata dell’udienza di trattazione del giudizio di appello, cosicché la questione di legittimità costituzionale denunciata dallEi ricorrente, prima ancora che infondata, risulta priva di rilevanza, e non avendo l’imputata, nel corso del giudizio di appello, sollecitato la sostituzione della pena detentiva, la Corte di appello non era tenuta a motivare in proposito.
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/03/2024.