Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
MIGNOLO
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le note di conclusioni scritte depositate dal difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa il 24 novembre 2022 dal Tribunale di Marsala con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In particolare, l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva omesso di comunicare alcune variazioni immobiliari (acquisizioni e alienazioni) di importo superiore al limite di legge, tra il 2 ottobre 2019 e il 2 febbraio 2020.
1.1. Con valutazione concorde i giudici di merito hanno ritenuto dimostrate la sottoposizione di NOME alla misura di prevenzione, le variazioni patrimoniali e l’omissione delle relative comunicazioni, nonostante la sussistenza del correlato obbligo.
In particolare, rispondendo a specifiche doglianze difensive, la Corte di appello palermitana ha ritenuto, sulla scorta di quanto affermato da Sez. U, n. 16896 del 2019, la piena applicabilità dell’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011, nonostante la sua entrata in vigore successivamente alla definitività del decreto applicativo della misura di prevenzione che, nella fattispecie, era avvenuta nel 2010.
Inoltre, ha precisato, rispondendo ad altra eccezione della difesa, che l’obbligo deriva dalla definitività del provvedimento applicativo e non presuppone l’esecuzione della misura, sicché si rivela irrilevante, nel caso specifico, la sospensione dell’esecuzione della misura a causa della condizione di detenzione del proposto.
e-43>i In punto di elemento soggettivo, è stata segnalata la mancaidi elementi tali da porre in dubbio la sussistenza del dolo generico costituito dalla consapevolezza della sottoposizione alla misura di prevenzione e del superamento della soglia di rilevanza dell’operazione economica la cui comunicazione era stata omessa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza a causa della mancata traduzione dell’imputato all’udienza del 12 luglio 2023.
Ha evidenziato come il difensore dell’imputato avesse chiesto, per quell’udienza, la trattazione orale del procedimento deducendo, altresì, il proprio impedimento per la stessa a causa di un concomitante impegno professionale.
Sulla richiesta la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione.
Inoltre, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’imputato i data 23 marzo 2023 quando egli era detenuto presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli dalla quale non era stata disposta la traduzione per l’udienza del 12 luglio 2023.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorrente sarebbe stato ritenuto responsabile della violazione di una norma non entrata in vigore al momento della sua sottoposizione alla misura di prevenzione.
Dell’obbligo non era stata fatta menzione nel decreto applicativo la cui efficacia, peraltro, era rimasta sospesa a causa della condizione di detenzione dell’imputato.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore ha depositato note di conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
Dalla disamina degli atti consentita in ragione della natura della questione processuale posta con il primo motivo di ricorso (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ne emerge la manifesta infondatezza.
In vista dell’udienza del 12 luglio 2023, il difensore dell’imputato ha inoltrato, solo in data 10 luglio 2023, una pec con la quale ha segnalato la semplice «opportunità» di discutere oralmente il processo d’appello e contestualmente chiesto il rinvio per concomitanti impegni professionali.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rigettato l’istanza in quanto non era stata chiesta tempestivamente la trattazione orale che, a norma dell’art. art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge i~vo 18 dicembre 2020, n. 176, avrebbe dovuto essere GLYPH a pena di decadenza, entro quindici giornd-ell’udienza.
Da ciò discende che, in assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale, non rilevano né l’impedimento a comparire del difensore, né l’omessa traduzione dell’imputato per l’udienza.
Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato reitera questioni già sollevate e decise congruamente e logicamente nel corso del giudizio di appello.
Una prima ragione di inammissibilità del motivo deriva proprio per il difetto del requisito di specificità.
Va, infatti, ribadito, che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutandour, Rv. 277710).
Il motivo è, altresì, manifestamente infondato.
L’art. 76, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011 sanziona penalmente l’inadempimento all’obbligo stabilito dall’art. 80 della stessa legge che così recita: «1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata».
La sussistenza dell’obbligo comunicativo è, pertanto condizionata alla variazione patrimoniale di una certa entità, alla definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e al termine decennale.
Divenuto definitivo il decreto applicativo della misura sorge l’obbligo comunicativo che permane per dieci anni.
Detto obbligo, peraltro, non presuppone l’esecuzione della misura, il cui inizio può precedere la definitività e la cui fine interviene, di regola, per decorso del termine della misura, termine più breve di quello decennale relativo all’obbligo comunicativo.
In tal senso espressamente Sez. 1, n. 17903 del 16/03/2023, COGNOME, n.m. i cui passaggi argomentativi sono qui condivisi e ribaditi.
Quanto all’ambito temporale di applicazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011 per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall’art. 76, comma 7, d. Igs. cit., le Sezioni Unite hanno
avuto modo di precisare che esso «si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo» (Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080).
Nello stesso senso l’altro arresto con il quale è stato deciso che «in tema di misure di prevenzione, il termine decennale di durata dell’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali eccedenti il limite di legge, oggi previsto dall’art. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre dalla data di definitività del provvedimento applicativo anche nel caso in cui si tratti di misura di prevenzione personale per pericolosità generica disposta con provvedimento divenuto definitivo in data antecedente il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 che ha introdotto detto obbligo per tale categoria di pericolosità sociale» (Sez. 1 , n. 33859 del 28/05/2019, Bardellino, Rv. 277323).
Unica deroga alla sussistenza dell’obbligo di comunicazione entro il termine decennale è configurabile nel caso di revoca anticipata della misura di prevenzione.
L’eccezione non opera, invece, nel caso di sospensione dell’esecuzione della misura, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011 ovvero per altra causa: in tali casi l’obbligo comunicativo permane e il relativo inadempimento integra il reato per il quale si procede (così, ancora Sez. 1, n. 17903 del 2023, COGNOME, cit.).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» I al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dee! o spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deg -ammende. GLYPH L ,; r c
Così deciso in data 16/02/2024
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