Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Vignanello il 23/02/1957 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni svolte dal Procuratore generale, NOME COGNOME che concluso per il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, con rimessione del fascico alle Sezioni Unite udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accogliment ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, del 25 maggio 2023 di condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno mesi quattro di reclusio ed euro 6886,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 30 e 31 I. 64 così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 76, comma 7, D. 159/2011.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, COGNOME tramite il difenso di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due mo invocando l’annullamento della sentenza.
3.1. Con il primo contesta, ex art 606, comma 1, lett b cod.proc,pen. violazion legge in relazione agli artt. 30 e 31 I. 646/1982.
La stipulazione da parte del ricorrente di mutuo fondiario destinato all’investim immobiliare del figlio NOME COGNOME è stata seguita dalla contestuale iscriz di ipoteca su beni diversi da quelli oggetto di compravendita, già nel patrim paterno e posti a garanzia del debito, sicchè l’operazione contrattuale non avr determinato alcuna variazione, sotto il profilo qualitativo o quantitativ patrimonio del ricorrente, rimasto, al più, gravato dalla contrazione di un d Discutibile sarebbe, dunque, la riconducibilità dell’operazione negoziale ent novero delle variazioni patrimoniali soggette ad obbligo di comunicazione.
3.2. Col secondo motivo di ricorso contesta, ex art 606, comma 1, let cod.proc,pen. violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod proc pen e 13 cod pen.
Il fatto, nella sua materialità, è modesto; la finalità prevista dalla f sarebbe agevolmente perseguibile dall’ordinamento attraverso il ricorso ad a strumenti di prevenzione e controllo e, comunque, sarebbe priva di qualsivogl connotazione di pericolosità; trattasi di reato di cd pericolo presunto, quanto tale, si caratterizza per una marcata anticipazione della sogli penalmente rilevante.
Ne discende, secondo prospettazione difensiva, in considerazione della concre oggettività del fatto sub iudice, come descritto, e sul piano soggettivo, della ritenuta insussistenza dell’obbligo di comunicazione in capo al ricorrente collocherebbe il profilo soggettivo della condotta omissiva in una dimensi davvero prossima alla colpa (potendo senz’altro ritenersi che la comunicazione stata omessa, appunto, per mera negligenza non essendosi il ricorren
debitamente informato sui propri obblighi, come pure evidenziato nella sentenz di primo grado”), l’esclusione della punibilità ai sensi e per gli effetti di artt. 129 cod proc pen e 131-bis cod pen.
Causa di non punibilità, continua la difesa del ricorrente, rilevabile di uffici da parte del giudice di merito (anche in difetto di una specifica richiesta), da questa Corte, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod proc pen, prima parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ritenuta la correttezza della riqualificazione giuridica come operata dal Tribun e confermata dalla Corte di appello deve affermarsi la riconducibil dell’operazione contrattuale dedotta in imputazione nel novero delle operazio che, comportando una diversa composizione del patrimonio, impongono l’obbligo di comunicazione.
1.1. Il combinato disposto degli artt. 30 e 31 L. 646/82 sanziona l’omissione d comunicazione, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, termini stabiliti, delle variazioni nell’entità e nella composizione del patr concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.
Il contenuto oggettivo degli articoli indicati, e la conseguente offensività condotta sanzionata, sono stati oggetto di molteplici pronunce di questa Co suprema (da ultimo con ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Cort della questione della inclusione -tra le operazioni da comunicare ai sensi norme in discussione- di una variazione patrimoniale che, come quell conseguente ad una successione ereditaria, non derivi da attività dell’imputa non sia indicativa della disponibilità di beni aventi una possibile origine ille anche, del Giudice delle leggi, nella chiara individuazione della ratio della norma, che risponde alla volontà legislativa di sottoporre a controllo ogni varia patrimoniale di un soggetto che, a seguito della condanna subita, risulta rive una speciale pericolosità sociale, nonché potenziale collegamento con associazio criminose dedite alla commissione di reati che assicurano ingenti prof economici, al fine di verificare tempestivamente l’eventuale illiceità operazioni giuridiche che hanno determinato dette variazioni o l’ille provenienza delle nuove fonti patrimoniali.
1.2. La Corte Costituzionale, investita delle questioni di legittimità delle no esame e di quella, analoga, di cui all’art. 80 D.Igs n. 159/2011, le ha dich inammissibili, affermando la ragionevolezza della sanzione anche ov l’acquisizione patrimoniale possa esser resa pubblica attraverso la trascri
degli atti di acquisto di beni, nella specie immobili (così l’ordinanza n. 19/28 dicembre 2001), in forza della riconducibilità della scelta del legislat un sistema di repressione del fenomeno della criminalità organizzata caratterizz dall’utilizzo di strumenti di contrasto di tipo patrimoniale, all’esercizio de discrezionalità che al legislatore è da riconoscersi (cfr. ordinanza n. 362 de luglio 2002), e, pur cogliendo al proposito un profilo di criticità del par punitivo previsto dagli artt. 31, comma 1 (cfr. sentenza n. 81 dell’8 aprile criticità in relazione alle quali la sentenza n. 99 del 2017 auspica l’introdu un sistema automatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti, sog a pubblicità legale), ha riaffermato la configurabilità del reato anche in re alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è previ trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali (cfr se 99 dell’8 febbraio 2017), conclusivamente argomentando che il bene giuridic protetto dalle norme «è rappresentato dall’ordine pubblico», sicchè, al cosp della finalità di garantire la conoscenza dell’atto da parte della polizia tri di rendere obbligatoria per l’amministrazione una verifica altrimenti eventuale, «la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale a nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt’altro che offensività».
Fermo restando l’obbligo, per il giudice ordinario, in presenza del dolo, di va la sussistenza della offensività della condotta in concreto, escludendo punibilità ove risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giu protetto.
1.3. Nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale questa Corte reiteratamente affermato il principio secondo cui l’omessa comunicazione, anch nel caso di acquisti soggetti ad una pubblicità legale effettivamente eseg rientra nel fuoco della norma in esame, per l’idoneità della condotta a comunque in pericolo il bene giuridico protetto (cfr Sez U , n. 16896 31/01/2019, Rv 275080, e successivamente, Sez 3, n. 50299 del 27/10/2023, Rv 285589).
Riconosciuta in astratto, anche nel caso di acquisto soggetto a pubblicità lega messa in pericolo del bene giuridico protetto, il discrimine, sempre in te offensività, concreta, è stato individuato nella derivazione, o meno, variazione patrimoniale da attività derivante o meno da iniziativa dell’agente Sez 5, n. 3079 del 17/10/2005, Rv 231417, relativa ad acquisto derivante successione ereditaria, questione in relazione alla quale la questione, come s già dedotto rimessa alle Sez U., è stata risolta all’udienza del 28 novembre con l’affermazione della sussistenza dell’obbligo di comunicazione, restando fer
l’onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l’idoneità d condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto alla stregua del c di offensività enunciato dalla Corte Costituzionale), o dall’impiego di patrimoniali in capo al condannato, individuando le operazioni da segnalare « quegli incrementi -che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimon oltre il limite previsto- e la cui acquisizione abbia comportato un impiego di patrimoniali -o assunzione di corrispondenti obblighi- da parte del condannat (Sez 6, n. 17691 del 14/04/2016, non massimata, e Sez 1, n 27723 de 02/05/2023, non massimata).
1.4. Tutte le cennate pronunce, partendo dall’assunto che il bene giuridico pro è rappresentato dalla tutela dell’ordine pubblico, conducono dunque ad individua l’oggetto del controllo -attraverso la tempestiva comunicazione da parte soggetto onerato e la procurata conoscenza in capo al competente Nucleo dell Guardia di Finanza delle variazioni del patrimonio di un soggetto ‘pericoloso’- n disponibilità da parte di tale soggetto di beni che possono derivare dall’a criminosa precedente o da collegamenti in essere con tale attività, onde verifi movimenti finanziari tali da indurre il sospetto di una circolazione di b provenienza non lecita.
Solo in relazione a tali beni si può porre infatti un problema di ordine pubbli da legittimare l’intervento dello Stato che in relazione agli stessi gi prevedere la sanzione della confisca prevista dalla legge nel caso dell’ome comunicazione (espressamente, Sez 6, n. 31817 del 22/04/2009, Rv 244404 ha ritenuto che «l’obbligo di comunicazione costituisce una misura di prevenz di natura patrimoniale volta ad esercitare un controllo preventivo e costant beni dei condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo ma o camorristico al fine di accertare ogni forma di illecito arricchimento», stesso senso, Sez 5, n. 13077 del 03/12/2015, Sez 2, n. 19647 del 29/02/202 Rv 286253; Sez 1, n. 44586 del 19/10/2021, Rv 282227; Sez 6, n. 24874 del 30/10/2014, Rv 264163; Sez 5, n. 40338 del 21/09/2011, Rv 251724; Sez 6. N. 17691 del 14/04/2016, non massimata).
1.4. Alla stregua di tanto l’operazione contrattuale posta in essere dal rico con la contrazione di un mutuo fondiario e la messa a disposizione della provvi così ottenuta per l’acquisto di immobile intestato al figlio ricade, certamen novero di quelle per cui vige l’obbligo della comunicazione, a nulla rilevand pubblicità legale della operazione (in ordine alla quale, ed al cui tenore, comun nulla risulta in atti).
Si ritiene, infatti, che l’omessa comunicazione alla polizia tributaria da p persona condannata per i reati previsti in catalogo della stipulazione di un m
garantito da ipoteca sui beni acquistati con la provvista così conseguita ed int a terza persona integri il delitto previsto dall’art. 31 legge 13 settembre 1 646 (così già Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011, COGNOME, Rv. 251724 – 01, e Sez n. 31817 del 22/04/2009: «L’obbligo di comunicazione imposto dalla L.13 settembre 1982, n. 646, art. 30 costituisce una misura di prevenzione di nat patrimoniale volta a esercitare un controllo preventivo e costante sui ben condannati o degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafio camorristico, anticipato rispetto a quello svolto con le misure, pure patrimo di carattere preventivo- repressivo costituite dal sequestro e dalla confisca, di accertare ogni forma di illecito arricchimento». Ha precisato la medes pronuncia che «La funzione preventiva dell’istituto si realizza con una ver sistematica a carattere analitico, prevista dalla norma con riferimento a tu variazioni, non solo nell’entità, ma anche nella composizione del patrimonio, c riguardo tanto al valore complessivo dei beni posseduti, per l’accertamento verifica di liceità di ogni incremento di capitali e di beni, quanto ai singoli e che concorrono a formarlo e, quindi, ad ogni variazione del complesso dei capit disponibili e dei beni posseduti, in vista dell’accertamento e del controllo le operazioni di natura economico-finanziaria compiute dall’affiliato. Il cont riguarda perciò qualsiasi modifica di qualche rilevanza (non inferi all’ammontare di Euro 10.329,14) dell’assetto patrimoniale e non soltanto di qu che comportano un effettivo incremento, ma anche di quelle in apparenza ininfluenti sull’entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contr che entrano in compensazione, ed anche di quelle passive, che comunque incidono sulla consistenza dei beni posseduti e, quindi, sulla composizione del patrimo e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti a che, «Pertanto, oltre ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, privati o pubbli conti correnti, anche il mutuo é l’affidamento bancario, nei quali ai capita disponibili corrisponde l’assunzione di debiti di pari importo, ricadono nell’o di comunicazione previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30; e così il m ipotecario che – pur se l’ipoteca, malgrado la sua funzione di garanzia, influis valore del bene su cui è iscritta in misura più o meno corrispondente all’increm realizzato con la disponibilità della somma mutuata – incide se non sull’en certamente sulla composizione del patrimonio, ed è perno soggetto al predet obbligo di comunicazione alla polizia tributaria»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di considerazioni che, evidentemente, si attagliano perfettamente a al caso in esame, di stipulazione di mutuo fondiario da parte del ricorrente utilizzazione della provvista per l’acquisto di immobili poi intestati al terz del condannato)
1.5. Allo stesso modo, quanto all’elemento soggettivo, la risposta sul punto si già nella decisione impugnata (conforme a quella resa in primo grado).
Come noto l’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizz di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, è integrato dal dolo generi quanto implica la consapevolezza dell’imputato di essere stato condannato pe reati di mafia, e va di volta in volta desunto da indici sintomatici, legati alle di acquisizione dei beni in rapporto anche al valore degli stessi (Sez. 6, n. 3 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264666 – 01), mentre non è necessario che l’autor abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le inform cui l’obbligo normativamente imposto si riferisce (Sez. 5, n. 38098 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998 – 01).
1.5.1. Al riguardo i giudici di merito hanno innanzi tutto confutato, argomentazioni corrette in diritto e scevre da vizi di manifesta illogicità, le dell’odierno ricorrente, svolte con la semplice allegazione dell’ignoranza precetto penale (obbligo di comunicazione) rilevante ai sensi dell’art. 5 cod argomentando come l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale può esse ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell’or diligenza, al suo dovere di informazione, attraverso l’espletamento di quals accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente, il ch nella specie, invero non risulta; hanno, poi, in concreto, rilevato la pur le scelta dell’imputato di rimanere assente durante tutto il processo, così manca di allegare qualsiasi elemento utile a corroborare la tesi difensiva ovv dimostrare l’adempimento del dovere informativo o la sussistenza d caratteristiche personali che abbiamo influito sulla conoscenza del precetto di alla L. n. 646 del 1982, art. 30; ed hanno, sempre nella concretezza del caso ne occupa, valutato l’ampiezza della operazione patrimoniale realizza dall’imputato che, secondo la stessa prospettazione difensiva -avvalorata da dichiarazioni rese dal teste escusso- ha dimostrato, con la operazione complessi posta in essere, di versare in condizioni personali tali da non impedirg conoscenza dell’obbligo comunicativo, essendo evidentemente in grado di curare i propri interessi patrimoniali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il tutto in assenza di ostensione o anche semplice emersione di elementi uti corroborare la tesi contraria.
2. Anche il secondo motivo è infondato.
La difesa invoca pronuncia ex art. 131-bis cod pen, recuperando invero l medesime argomentazioni -confutate dai giudici del merito- svolte a sostegno
della ritenuta non configurabilità del reato, sostenendo se non l’assen concretizzazione del pericolo, presunto, almeno una sorta di ‘derubricazion dell’elemento soggettivo in una dimensione prossima alla colpa.
2.1. Ebbene proprio la confutazione, puntuale, sopra svolta, degli argomenti spe dalla difesa, coll’affermazione dell’evidente esistenza così dell’elemento ogget come di quello soggettivo del reato contestato -nella specie del dolo generi richiesto per integrare la norma-, elide già i presupposti del ragioname difensivo, per insussistenza dei requisiti presuntivamente ritenuti quali condizioni della speciale causa di non punibilità invocata.
2.2. Causa di non punibilità che, non invocata dalla difesa né in primo grado, in appello, pur nella vigenza della norma come novellata dal D.Igs n 150/2022, ricorrente assume avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dai giudici di mer iscrivendosi la stessa entro la categoria delle cause di non punibilità pr dall’art. 129 cod proc pen (secondo Sez U, 25 febbraio 2016, in motivazione), dunque tale da poter esser rilevata officiosamente dalla Corte di cassazio trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del processo.
2.3. Osserva il collegio che l’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilit fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazi della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenui comportamento risulta non abituale».
In particolare, la norma (Sez. 3, n. 3415 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minim due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), rich (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitual comportamento.
Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata allo sc decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’of articola a sua volta in due “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l’esiguità del danno o pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 cod (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azio gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, inten del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatt seguito della modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022).
Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requ sussista l’«indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con
coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Quella in esame è disposizione che attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale.
Sul punto, nella vigenza della norma come originariamente introdotta, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessi della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie all quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto».
Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L’istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s’intrecciano coerentemente».
Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. E’ la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).
2.4. Ne consegue, ancor prima di sindacare la predicabilità o meno di una siffatta pronuncia in questa sede di legittimità, la considerazione per cui la motivazione negativa circa la particolare tenuità del fatto risulta anche implicitamente dall’argomentazione con la quale i giudici di merito hanno, nella specie, considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato [Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 24780 del 08/03/2017 Ud. (dep. 18/05/2017) Rv. 270033 – 01: «L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della
causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all’assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., che l’appellante chiedeva di escludere, un’implicita esclusione della particolare tenuità del fatto)»].
D’altronde si rammenta, benchè reso a proposito di istanza esplicitamente formulata, il dictum di Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 01 secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).».
2.5. Le argomentazioni pur sinteticamente spese dai giudici di merito, aderenti ai dati procedimentali e non manifestamente illogiche, non possono essere in questa sede rivisitate al cospetto, peraltro, di un reato che incide sul bene giuridico costituito dalla tutela dell’ordine pubblico.
3. Il ricorso è dunque infondato.
Ne consegue il rigetto con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2024
Deposkata in INDIRIZZO
La Cons. est
Presidente
cinzil Vergine