Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2132 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 03/04/1963
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avvocato NOME COGNOME che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Cosenza – che aveva respinto l’istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ( disposta con ordinanza applicativa del 02 agosto 2022) con gli arresti domiciliari, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., a lui imputandosi di far p del ‘gruppo criminale denominato ‘Banana’, riconducibile al ‘sistema’ criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo ‘ndranghetista, operante nel territorio cosentino, egli occupandosi, secondo l’Accusa, di specifiche azioni esecutive del programma associativo, in particolare, da ultimo, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l’attivi narcotraffico.
1.1. L’istanza difensiva era fondata su elementi di novità costituiti dall’apporto del n collaboratore di giustizia NOME COGNOME, indiscusso elemento di vertice del sodalizio di cui al capo 1), e dalle dichiarazioni del Maggiore C.C. NOME COGNOME e dell’ispettore della P.S. NOME COGNOME, testi escussi nel dibattimento in corso, i quali, riferendo delle indagini svolte, menzionavano il Casella tra i partecipi del gruppo degli ‘Italiani’, nonché dalle dichiarazioni NOME COGNOME il quale aveva collocato il ricorrente vicino agli ‘Italiani’, piuttosto che ai grupp ‘Banana’ e degli ‘Zingari’, ai quali avrebbe fatto riferimento il ricorrente, secondo l’Accusa..
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge sette motivi, con i quali denuncia vizi della motivazione afferenti al quadro indiziario, enunci nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen..
2.1. Vizi della motivazione per avere il Giudice distrettuale, nella valutazione della gravi indiziaria, ritenuto – in violazione degli artt. 125, 273, 299 cod. proc. pen. – non attendibi narrato del collaboratore di Giustizia NOME COGNOME, membro apicale del gruppo degli ‘Zingari’, e, comunque, inconferente il narrato di questi e dei testi escussi nel dibattimento in corso. Espone la Difesa che le dichiarazioni del COGNOME sono perfettamente sovrapponibili con quelle rese, in particolare, da altro collaboratore di giustizia, NOME COGNOME – a capo del gruppo degli ‘Italiani’, e ritenuto dagli inquirenti reggente della confederazione ‘ndranghetista oggetto di indagine – il quale, al pari del primo, ha escluso che il ricorrente fosse in rapporti criminali c gruppi degli ‘zingari’ e dei ‘banana’ e che fosse coinvolto nelle dinamiche associative. COGNOME ha riferito che il ricorrente si era trovato coinvolto come intermediario con il gruppo dei ‘Banana esclusivamente nella vicenda del terreno di NOME COGNOME a riscontro delle dichiarazioni del COGNOME – che escludeva l’inserimento del COGNOME nel gruppo dei ‘Banana’, piuttosto avvicinandolo al gruppo degli ‘Italiani’ – il Maggiore dei carabinieri COGNOME che ha concentrato la sua attività indagine proprio su tale ultimo gruppo, non ha indicato tra i sodali di consorteria il COGNOME D’altro canto, l’ispettore di polizia COGNOME che ha ricostruito in dibattimento i rapporti gruppo dei ‘Banana’, non menziona il COGNOME quale soggetto intraneo a detta compagine.
2.2. Vizi della motivazione per avere ritenuto non attendibile il narrato di NOME COGNOME, svuotandolo di significato sul rilievo che si trattasse di dichiarazioni rese in epoca talmen recente da non potere essere valorizzate in chiave dimostrativa, senza confrontarsi con le dichiarazioni del Maggiore COGNOME e, comunque, senza considerare che esse si ponevano in stretto collegamento con le propalazioni del Barone. L’illogicità della motivazione sta nell’avere fatto discendere dalla interruzione del percorso collaborativo la inattendibilità del dichiarante, contrasto con principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e specificamente richiamata nel ricorso, secondo cui il tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare approfonditamente la credibilità del dichiarante, soprattutto alla luce dei riscontri offerti d Difesa.
2.4. Travisamento della intercettazione citata nell’ordinanza impugnata, nel corso della quale i fratelli COGNOME concordavano un incontro presso la carrozzeria di Casella per riscuotere i proventi di estorsione, giacchè in essa non vi è alcun accenno alla partecipazione del ricorrente all’attività illecita in questione.
2.5. Vizi di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, in relazione all’episodio del te omicidio di NOME COGNOME contestandosi al Tribunale distrettuale di avere valorizzato le dichiarazioni di NOME COGNOME– che ha delineato il ruolo del COGNOME quale intermediario nell vicenda omicidiaria – sebbene dette dichiarazioni non trovino riscontro in quanto narrato da altri collaboratori, tra cui NOME COGNOME che colloca l’incontro conciliativo avvenuto subito dopo ii fatto, non presso la carrozzeria di Casella, ma presso gli ‘Zingari’, e riferisce della attiv
mediazione svolta, invece, da NOME COGNOME. Si richiamano, ancora, le dichiarazioni di NOME COGNOME e del collaboratore NOME COGNOME nessuno dei quali attribuisce un ruolo a Casella ne vicenda del tentato omicidio di NOME COGNOME. Dunque, le dichiarazioni di COGNOME sono del t prive di qualsivoglia riscontro.
2.6. Vizi della motivazione, sempre con riguardo al quadro indiziario, sono denunciati per ave il Tribunale illogicamente affermato che i nuovi elementi addotti dalla Difesa non appaiono ido a incidere sul quadro indiziario, senza motivare in merito alle sopravvenute risulta processuali, costituite dalle fonti dichiarative acquisite nel dibattimento.
2.7. Vizi della motivazione in punto di dimostrazione della partecipazione del Casella al consor ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ad altro sottogruppo del ‘Sistema’ ipotizzato dalla Procura, venendo così meno anche l’affectio societatis e i caratteri strutturali della partecipazione associativa, non essen dimostrato lo stabile inserimento del Casella nella societas sceleris. Evoca altri giudizi di legittimità risoltisi con annullamento con rinvio in relazione alle posizioni dei coimputati. canto, anche per la posizione del COGNOME, questa Corte si è già pronunciata due volte annulland con rinvio precedenti ordinanza adottate in materia de libertate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, per quanto si dirà.
2.L’ordinanza impugnata omette il dovuto confronto con i punti di novità segnalati dalla dife In particolare, ci si riferisce alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME membro apicale del gruppo degli ‘Zingari’, il quale ha escluso che COGNOME sia stato mai “vic al suo gruppo, tantomeno ai ‘Banana’, nel cui novero è inserito dall’Accusa anche il COGNOME analogamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponenti di primo piano del clan dei ‘Banana’; al propalato di NOME COGNOME considerato dagli inquirenti esponente di vertice del gruppo degli ‘Italiani’ e reggente della confederazione, il quale ha dichiarato che COGNOME non è stato mai coinvolto nelle dinamic associative; allo stesso modo, vengono in rilievo le dichiarazioni degli ufficiali di giudiziaria NOME COGNOME e NOME COGNOME che, relazionando in merito ai risultati delle inda relative, rispettivamente, al gruppo degli ‘Italiani’, facente capo a COGNOME, e a que ‘Banana’, facente capo agli Abbruzzese, non hanno menzionato il Casella tra gli appartenenti a tali contesti associativi.
3. A fronte di ali elementi di novità segnalati dalla Difesa, l’ordinanza impugnata, per un v non si è misurata con le dichiarazioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME a proposito dell intraneità (da loro negata) del COGNOME nel gruppo dei ‘Banana’; dall’altro, si è limita atteggiamento attendista in merito allo scrutinio di attendibilità delle propalazioni di P segnalando sia che, trattandosi di propalazioni molto recenti, esse sarebbero inidonee a esser valorizzate in chiave dimostrativa, sia la mancanza delle necessarie verifiche da parte de inquirenti in merito alle dichiarazioni collaborative, anche sottolineando la interruzio percorso collaborativo con revoca del programma di collaborazione. Il tribunale si è, dunqu
sottratto allo scrutinio della attendibilità del COGNOME, a cui era tenuto a prescindere dall del percorso collaborativo, risultando del tutto apodittica, in quanto non esplicat affermazione che la già riconosciuta sua attendibilità sarebbe venuta meno per effetto dell interruzione della collaborazione.
4.Illogica risulta anche l’affermata incongruenza dimostrativa delle dichiarazioni dell’ collaboratore di giustizia, NOME COGNOME che, pur escludendo la vicinanza del COGNOME al grupp degli ‘Zingari’, di cui il propalante era espressione di vertice, lo ha descritto come vicino al degli ‘Italiani’, esternazione che, secondo il tribunale distrettuale, collocherebbe comunqu COGNOME nel più generale contesto associativo di cui si discute. E, tuttavia, al di là del fatto COGNOME è contestato proprio di essere un’espressione dello specifico gruppo dei ‘Banana’, e, quindi, degli ‘Zingari’, non spiega l’ordinanza impugnata come si concili la riferita vicinanz COGNOME agli ‘Italiani’ con quanto dichiarato dal COGNOME ( che ha escluso che COGNOME fos coinvolto in dinamiche associative) e, in udienza, dal maggiore COGNOME che, come si è detto, non lo ha menzionato tra gli aderenti a tale ultimo gruppo.
5.Parimenti omesso, del tutto immotivatamente, anche il confronto con le dichiarazioni dei test di p.g., maggiore COGNOME e ispettore COGNOME, con riguardo al profilo, segnalato dalla difesa, essi non hanno menzionato, durante l’esame dibattimentale, il COGNOME né quale partecipe del gruppo degli ‘Italiani’ né quale intraneo a quello degli ‘Zingari’ o dei ‘Banana’.
Ancora, non può non segnalarsi come si presenti apodittica l’affermazione del pieno coinvolgimento del COGNOME nel tentato omicidio di NOME COGNOME, quale mediatore tra gl COGNOME e i parenti della vittima, ruolo di intermediario che egli avrebbe svolto anche merito al mancato pagamento della partita di droga da parte degli COGNOME.
6.1. A proposito del tentato omicidio, a fronte della chiamata in reità da parte del collabora NOME COGNOME, valorizzata dal Tribunale, risulta del tutto obliterato il confronto co propalazioni, ovvero con quanto dichiarato da COGNOME, che ha escluso rapporti illeciti d Casella con lui e i suoi fratelli; da NOME COGNOME che ha fatto il nome di un altro mediat ( NOME COGNOME) e ha riferito che l’incontro era avvenuto presso gli ‘zingari’, non pr l’autocarrozzeria di Casella; così come l’ordinanza ha sorvolato sulla circostanza che Barone che si è assunto la paternità del tentativo omicidiario, interpellato sull”episodio, non menzionato il COGNOME. E’ chiaro, dunque, che, su tale specifico episodio, che pure viene indica come elemento di primaria significatività della intraneità del COGNOME, il Tribunale del riesa è sottratto al compito di individuare riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Impieri.
6.2. Con riferimento all’altro episodio poc’anzi ricordato, la difesa aveva segnalat dichiarazioni dell’COGNOME, che aveva escluso qualsiasi ruolo del COGNOME nella trattativa risolvere il mancato pagamento della droga, e riferito che gli incontri presso l’autodernoliz del Casella si sarebbero svolti senza la sua partecipazione e, comunque, in un periodo successivo in cui il ricorrente non era più proprietario dell’autodemolizione. Anche di tale contr dichiarativo proveniente dal predetto collaboratore di giustizia manca il dovuto scrutinio crit
•
7. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugna deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro sui pun evidenziati, conformandosi al principio di diritto, recentemente espresso dalle Sezioni Uni ‘Galati’, a tenore del quale, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle p elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluz contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’att appello.(Sez. U., n. 15403 del 30/11/2023 Cc. (dep. 12/04/2024 ) Rv. 286155).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Pr Pen.
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