Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8105 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cumulo pene con ordine di carcerazione n. 114/2023 NUMERO_DOCUMENTO cum. emesso dal P.M. presso il Tribunale di Avellino in data 26.4.2023.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava che, successivamente all’ammissione del COGNOME all’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena espianda di cui al provvedimento della Procura Generale di Napoli del 23/06/0216, era intervenuto altro titolo da porre in esecuzione, precisamente la sentenza del Tribunale di Avellino irr. il 21/03/2023, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per violazione dell’art. 624 bis cod. pen.. Il PM competente / a quel punto / emetteva nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti provvedendo a disporre la carcerazione del condanNOME, stante la presenza di una condanna per il delitto di cui all’art. 624 bis c.p., ricompreso nella previsione dell’art. 656 co. 9 lett. a) cod. proc. pen..
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condanNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando / con un unico motivo, la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 51 bis ord. pen.. Osserva il ricorrente come il Tribunale abbia errato nel non considerare che il nuovo ordine di esecuzione pene emesso dal P.M. riguardava un condanNOME già ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente doverosa applicabilità dell’art. 51 bis ord. pen. che impone al pubblico ministero competente ai sensi dell’art. 655 c.p.p. di informare immediatamente il Magistrato di sorveglianza del nuovo titolo esecutivo, formulando contestualmente le proprie richieste.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come correttamente argomentato dal Giudice dell’esecuzione, l’iter procedimentale seguito dal Pubblico Ministero di Avellino appare del tutto conforme alla normativa vigente.
In particolare, a seguito dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di COGNOME, di condanna di quest’ultimo per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., il Pubblico Ministero competente, nell’emettere il cumulo che sostituiva il precedente, ha correttamente emesso ordine di esecuzione che non poteva essere sospeso ai sensi dell’art. 656 comma 5 cod. proc. pen, stante l’inequivoco tenore letterale di cui alla norma ex art. 656 comma 9 cod. proc. pen.
Su un piano affatto diverso si pone la norma di cui all’art. 51 bis ord. pen. che, nello stabilire che, nel caso in cui nei confronti di soggetto già ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale intervenga un nuovo titolo, il Pubblico Ministero competente ai sensi dell’art. 655 c.p.p. ne informa immediatamente il Magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste.
Trattasi di norma che, all’evidenza, non incide sull’obbligo gravante sull’ufficio del pubblico ministero di emettere l’ordine di esecuzione in presenza di condanne per le quali non è possibile la sospensione.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente