Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24709 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 645/2025
NOME COGNOME
CC Ð 06/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 9313/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
Valle Carlo nato ad Arcugnano il 30 maggio 1949
avverso la sentenza del 5 novembre 2024 della Corte dÕappello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza impugnata.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, nella sua qualitˆ di amministratore della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 18 luglio 2012), del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, la documentazione contabile della predetta societˆ.
Il ricorso è proposto nellÕinteresse dellÕimputato e si articola in cinque motivi dÕimpugnazione.
Il primo deduce, sotto i profili dellÕinosservanza di norma processuale e della violazione di legge, la nullitˆ assoluta della sentenza impugnata in quanto emessa da collegio composto anche da un giudice giˆ autorizzato, in primo grado, allÕastensione; causa dÕincompatibilitˆ divenuta nota agli interessati solo dopo la pronuncia della sentenza dÕappello, emessa in udienza camerale non partecipata.
Il secondo e il terzo deducono, sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 630, 649 cod. proc. pen., 7 CEDU e 50 CDFUE) e del connesso vizio di motivazione, che il procedimento conclusosi con la sentenza impugnata rappresenterebbe una mera riproposizione di quello giˆ celebrato con esito assolutorio (irrevocabile) dinanzi al Tribunale di Venezia, sostanziandosi, quello , in una mera riqualificazione dei medesimi fatti storici.
Il quarto deduce violazione degli artt. 216 e 223 l. fall., 192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, in quanto, sostiene la difesa, la Corte territoriale non avrebbe dato contezza degli elementi dai quali poter dedurre: a) lÕesercizio in fatto delle funzioni gestorie (alla luce del trasferimento in Brasile di tutta la contabilitˆ); b) lÕesistenza del dolo specifico che deve assistere la condotta (alla luce del regolare deposito dei bilanci e dellÕassenza di condotte distrattive).
Il quinto attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente: a) alla determinazione della pena irrogata (frutto, si sostiene, di mero arbitrio e ragionamento illogico); b) allÕapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (non specificamente contestata e, comunque, fondata su precedenti differenti e risalenti nel tempo); c) alla quantificazione delle pene accessorie (prive di unÕeffettiva motivazione).
1. La prima censura è fondata.
Va premesso che lÕinosservanza del dovere di astensione, art. 36 cod. proc. pen., deve essere fatta valere ad iniziativa della parte interessata mediante lÕistituto della ricusazione, non essendo altrimenti sanzionabile sul piano processuale.
Tuttavia, nel caso in cui le condizioni legittimanti la ricusazione si siano manifestate e siano state rese conoscibili all’interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta
, la sentenza pronunciata dal giudice (o col concorso del giudice) che era tenuto ad astenersi è affetta da nullitˆ assoluta e insanabile, rilevabile anche
, poichŽ, in tal caso, è stata definitivamente pregiudicata la facoltˆ di ricusazione e la tutela del principio costituzionale di imparzialitˆ ex art. 111 Cost. Ð sotteso agli istituti dellÕastensione e della ricusazione Ð rimarrebbe sfornito della sua necessaria tutela (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rv. 287065, con richiamo ai precedenti delle Sezioni Unite rilevanti).
Ebbene, la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio composto (anche) dal consigliere NOME COGNOME che giˆ in primo grado (quale presidente del collegio), era stato autorizzato allÕastensione per aver svolto, nel medesimo procedimento, le funzioni di giudice dellÕudienza preliminare.
Di tale circostanza, lÕimputato aveva contezza solo in conseguenza della pubblicazione della sentenza dÕappello: non con il decreto di citazione a giudizio (sottoscritto dal solo presidente della Corte), non allÕunica udienza dibattimentale (celebrata con rito cartolare). E tanto, alla luce di quanto in precedenza osservato, legittima la difesa ad eccepire, in questa sede, la conseguente nullitˆ verificatasi.
Si impone, pertanto, lÕannullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte dÕappello di Trieste per nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
Cos’ deciso il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME