Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45264 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Foggia il 21/06/1997
avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria trasmessa via pec il 25 novembre 2024 con la quale l’avv. NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado del 17 novembre 2000 con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – così riqualificato il fatto contestato ai sensi
dell’art. 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. cit. – nonché al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere, in Foggia il 3 dicembre 2019, detenuto illegalmente 26 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in bustine in parte nascoste all’interno del suo giubbotto, e per avere portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello utilizzabile per l’offesa alla persona.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione:
in relazione all’art. 178 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale trattat procedimento nella forma “cartolare” regolata dalla legislazione emergenziale in materia di Covid, benché il proprio difensore avesse chiesto un rinvio dell’udienza essendogli stata notificata, dalla cancelleria della Corte, per errore una copia delle conclusioni formulate per iscritto dal Procuratore generale riguardante altro processo;
in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale disattes una richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ingiustificatamente valorizzando alcuni dati conoscitivi e trascurando, invece, altri elementi che ben avrebbero potuto consentire una più benevola considerazione di quella istanza.
Tali motivi sono stati ripresi e in parte sviluppati con una memoria difensiva contenente motivi nuovi, con i quali, in particolare si è sottolineata la compatibilità tra la sollecitata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e l riconosciuta ipotesi attenuata del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato, per le ragioni di seguit meglio precisate.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
2.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: così, ex plurimis,
Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta che il giudizio di secondo grado nei confronti dell’odierno ricorrente si svolse nelle forme del contraddittorio “cartolare” disciplinate dall’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, al comma 2, stabilisce che «Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica La cancelleria invia immediatamente, per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro i quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto».
Dal fascicolo processuale risulta, altresì, che il 17 maggio 2023 al difensore dell’imputato Spinapolice venne trasmessa per pec la copia della requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello riguardante altro processo, dunque, per errore, un atto diverso da quello riguardante il giudizio in parola: circostanza, questa, che il patrocinatore dell’imputato segnalò alla Corte territoriale, con pec trasmessa il 30 maggio 2023, cioè il giorno precedente a quello di fissazione dell’udienza, chiedendo un rinvio per poter prendere conoscenza della requisitoria che il Pubblico Ministero aveva redatto nei riguardi dello Spianapolice, dunque per poter esercitare compiutamente il diritto di difesa che doveva considerarsi violato da quella errata iniziativa della cancelleria.
2.1. Costituisce ius receceptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa dell’imputato: situazione alla quale evidentemente è parificabile quella, verificatasi nella fattispecie, dell’erronea trasmissione delle conclusioni formulate dal Procuratore generale in un procedimento diverso da quello in argomento.
E’ discusso, invece, quale sia il regime che permette di ritenere sanata tale nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Ed infatti, per un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità l’indicata nullità a regime intermedio resta sanata dalla presentazione da parte del difensore dell’imputato di conclusioni scritte, senza nulla eccepire in ordine a quella invalidità nel primo atto immediatamente successivo al verificarsi della nullità (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286087-01; Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284898-01; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164-01); per l’indirizzo interpretativo contrario, resta comunque ferma la facoltà per il difensore dell’imputato di dedurre la questione
con il ricorso per cassazione (in tal senso, tra le diverse, Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286498-01; Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349-01; Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284486-01).
Questo Collegio reputa preferibile la prima delle indicate opzioni esegetiche, sicché nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata o erronea comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (in questo senso Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 284164-01).
Nel caso di specie la questione della nullità venne posta dal difensore dell’odierno ricorrente per la prima volta con una pec inviata il giorno prima dell’udienza, quando era oramai scaduto il termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto per la formulazione delle proprie conclusioni: di talché correttamente la Corte di appello di Bari ha ritenuto tardiva quella eccezione.
3. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo del ricorso.
Nel rispondere alla sollecitazione formulata dall’appellante, la Corte territoriale ha congruamente spiegato perché non potesse considerarsi di particolare tenuità la condotta tenuta dall’imputato, in ragione del quantitativo dello stupefacente rinvenuto, parte del quale portato in strada e parte custodito a casa, della disponibilità di materiale (bilancino di precisione e bustine) atto a confezionamento di dosi destinate allo spaccio, della caratteristiche dell’arma portata dal prevenuto in luogo pubblico e della intensità del dolo manifestata: decisione che si pone in linea con l’orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell’applicabilità della caus di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’a 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647).
Con il ricorso oggi in esame la difesa ha preteso la rivalutazione di quella originaria richiesta sulla base di una rilettura delle già considerate emergenze
procedimentali e della valorizzazione di altri elementi (quali la giovane l’incensuratezza dell’imputato): verifica fattuale che non è consentita in s legittimità, in presenza di una motivazione, quale quella contenuta n sentenza impugnata, che resta esente da qualsivoglia censura di manifes illogicità.
Né è rilevante la circostanza che l’imputato sia stato ritenuto responsabil reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è pacific la fattispecie di lieve entità di cui al citato art. 73, comma 5, e la cau punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dell’imputat pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 03/12/2024