Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6603 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6603 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 419, c 1 e 7, cod. proc. pen. e, dunque, la nullità del decreto di fissazione dell’udienza preliminare difettava l’avvertimento all’imputato che, qualora non fosse comparso, si sarebbero applicate disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420 -quater, 420 -quinquies e 420 -sexies dello stesso codice – è inammissibile poiché «la nullità prevista dall’art. 419, comma settimo, cod. proc. pen riferimento dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non contenente l’avverti all’imputato circa le conseguenze della mancata comparizione ha natura relativa» (Sez. 3, n. 3948 del 02/07/2024, L., Rv. 287053 – 01) e il vizio, come per vero esposto nello stesso ricorso, è dedotto con l’atto di appello e, dunque, tardivamente;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di col in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in fav della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tld ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2026.