Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ANNUNZIATA CUI 016WIGV nato a NOVI DI MODENA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Livorno, in data 26.6.2021, aveva condannato COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 624 bis, c.p., in rubrica ascrittole.
Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, con particolare riferimento al disposto dell’art. 520, co. 1, c.p.p., in quanto il pubblico ministero all’udienza del 10.7.2018, ha proceduto a contestare la recidiva reiterata specifica, poi ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, nei confronti della COGNOME, pur risultando quest’ultima “libera-assente”, senza che venisse notificato alla prevenuta l’estratto del verbale di udienza.
Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, ai sensi dell’art. 522, co. 2, c.p.p., nella parte relativa GLYPH alla GLYPH suddetta GLYPH circostanza GLYPH aggravante, GLYPH con GLYPH l’ulteriore conseguenza che, non potendosi tener conto di essa ai fini del calcolo del termine di prescrizione, il reato di cui si discute deve ritenersi estinto per compiuto decorso del termine di prescrizione nella sua estensione massima alla data del 23.7.2021, trattandosi di fatto commesso il 23.10.2012.
Con requisitoria scritta dell’8.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga accolto.
Con memoria e note scritte del 12.2.2024, il difensore di fiducia dell’imputata insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale
dell’addebito, non recando pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (cfr. Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742).
Trattandosi di nullità relativa essa andava tempestivamente dedotta nei termini previsti a pena di cadenza dagli artt. 181 e 182, c.p.p., ma a tanto la ricorrente non ha provveduto, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, ammissibile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la relativa eccezione non è stata sollevata nell’atto di appello, né nelle conclusioni scritte formulate dall’appellante in data 24.3.2022, in sede di giudizio di secondo grado, che si è svolto in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23 bis, d.l. n. 176 del 2020, in assenza di richiesta dell’imputata di essere presente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.2.2024.