Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40256 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto di dichiararsi il ricorso inammissibile.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 gennaio 2025, la Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado – resa, in esito a giudizio abbreviato incondizioNOME, dal Tribunale di Chieti in data 12 aprile 2024 – ha assolto NOME COGNOME, per non avere commesso il fatto, dal reato di tentato furto in abitazione, aggravato ex art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., di cui al capo b) della rubrica, confermando la condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., e rideterminando la pena nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 666, 00 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, ci si duole di violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 181, comma 4, 182, comma 2, cod. proc. pen., e 111 Cost., attesa la mancata assunzione dell’interrogatorio dell’imputato, eccepita col primo atto difensivo (l’appello), come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di nullità a regime intermedio.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Sostiene la difesa che la mancata assunzione dell’interrogatorio dell’imputato ha impedito a quest’ultimo di fornire una versione alternativa dei fatti contestati. Illogicamente, inoltre, la Corte territoriale non ha considerato adeguatamente le spontanee dichiarazioni con le quali il ricorrente ammetteva il furto dell’autovettura. Ne consegue l’erroneità della gravata decisione per non avere riqualificato il reato di ricettazione in quello previsto dall’art. 624 cod. pen., nonché la violazione del principio del favor rei, attesa l’incertezza ricostruttiva dei fatti di causa che inficia la sentenza impugnata.
Sono pervenute: a) la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto di dichiararsi il ricorso inammissibile; b) memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato in data 10/11/2025.
La richiesta difensiva di trattazione orale è stata già ritenuta – con provvedimento presidenziale – tardiva e, come tale, respinta, in quanto pervenuta in data 04/11/2025 e, dunque al di fuori del termine, normativamente previsto, di venticinque giorni liberi prima dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo è infondato.
Attesa la natura processuale dell’eccezione sollevata (ciò che legittima l’accesso all’esame diretto degli atti processuali da parte della Corte di cassazione, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), gioverà ricordare che la difesa, all’udienza del 12 aprile 2024 davanti al giudice di primo grado, chiedeva preliminarmente che l’imputato fosse sottoposto ad esame. Il Tribunale respingeva l’istanza, “in considerazione della mancata richiesta al momento dell’ammissione del rito alternativo” che si stava celebrando. In effetti, come osservato anche dalla Corte d’appello, l’imputato aveva optato per il rito abbreviato cd. semplice, secondo quanto disposto dall’art. 438 del codice di rito; la richiesta di giudizio abbreviato non era stata, dunque, subordinata ad alcuna integrazione probatoria, ritenuta necessaria ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
2.1. Tanto premesso, occorre ribadire che, per pacifica ammissione della giurisprudenza di legittimità, il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall’imputato ammesso al rito abbreviato non subordiNOME a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale, a regime cd. intermedio (sul tema, cfr., ad es., Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859 – 01: «il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall’imputato ammesso al rito abbreviato non subordiNOME a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento»).
In altri termini, va certamente riconosciuto all’imputato il diritto a essere sottoposto ad interrogatorio, ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen., qualora ne faccia richiesta, a nulla rilevando – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello – che questa non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che la richiesta di giudizio abbreviato sia condizionata all’esame dell’imputato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 263660 – 01).
2.2. Impregiudicata la garanzia di un siffatto diritto, va però tenuto in conto il disposto dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale «quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo».
2.3. Ora, nel caso di specie, è proprio la mancata proposizione di siffatta eccezione a rendere infondato il motivo di ricorso. Come emerge chiaramente dagli
atti (il riferimento è al verbale dell’udienza 12 aprile 2024, davanti al giudice di primo grado, allegato al ricorso), infatti, la difesa, immediatamente dopo il rigetto della richiesta di interrogatorio, ometteva di contestare la decisione del giudice (ad esempio, facendo espressa riserva di impugnazione, in modo da tenere un comportamento incompatibile con l’accettazione degli effetti dell’atto: si veda, al riguardo, Sez. 3, n. 5431 del 27/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284083 – 01, secondo cui «in tema di atto affetto da nullità generale a regime intermedio, va esclusa ogni saNOMEria della stessa laddove, immediatamente dopo il compimento di esso, la parte interessata abbia fatto espressa riserva di impugnazione, così tenendo un comportamento incompatibile con l’accettazione degli effetti dell’atto stesso»: fattispecie di nullità rappresentata dal rigetto della richiesta dell’imputato di rendere interrogatorio nel giudizio abbreviato).
2.4. A tal riguardo, si osserva, infine, che il ricorrente cita la summenzionata decisione (Sez. 3, n. 531/2023), estrapolandone un passaggio in maniera del tutto fuorviante (v. p. 3 del ricorso). In quell’occasione, la Sezione terza di questa Corte ha puntualizzato, in motivazione, che «la riserva, sia pure impropriamente espressa, di impugnare un provvedimento produttivo di una nullità assume – in mancanza di forme prestabilite che la parte aveva l’onere di osservare – il carattere di una manifestazione di dissenso processualmente rilevante, idonea a radicare una eccezione (nella specie, di nullità), perché, con essa, la parte si pone nei confronti dell’atto processuale in una posizione decisamente critica, a seguito della quale, da un lato, innesca la possibilità immediata di revoca o di modifica ex officio del provvedimento contestato e, dall’altro, adotta un comportamento incompatibile con l’accettazione, anche tacita, degli effetti dell’atto invalido. La ragione per la quale la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento o, se non è possibile, immediatamente dopo, quando la parte vi assista» «… si spiega con l’esigenza, comune a tutte le cause di saNOMEria, per cui gli atti difformi dalle fattispecie legali astratte non sono necessariamente destinati ad essere invalidati, perché ragioni di economia processuale possono talvolta prevalere sull’interesse alla rigorosa osservanza delle regole previste per il compimento degli atti processuali. Perciò, in presenza di situazioni nelle quali la parte interessata alla nullità rinunzi espressamente ad eccepirla o accetti gli effetti dell’atto nullo (arg. ex art. 183, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.), l’ordinamento tollera il contrasto tra la regola e l’atto concretamente posto in essere, il quale, sebbene invalido, viene saNOME, cosicché gli effetti si consolidano, rimanendone così purgato il vizio. Siffatto consolidamento deve essere, invece, escluso quando la parte interessata, reagendo immediatamente dopo il compimento dell’atto invalido, ponga in essere un Corte di Cassazione – copia non ufficiale
comportamento incompatibile con la volontà di accettarne gli effetti, il che si verifica quando la parte alleghi di voler sottoporre la questione al giudice dell’impugnazione, risolvendosi un tale comportamento in una manifestazione di volontà diretta a dedurre la nullità e, quindi, ad eccepirla».
Come fin qui chiarito, nel caso di specie la difesa, che assisteva al compimento dell’atto invalido, reagiva col silenzio, omettendo, quindi, di porre in essere un comportamento incompatibile con la volontà di accettare gli effetti dell’atto invalido.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico e aspecifico.
Il ricorrente elude, infatti, il confronto, critico ed effettivo, con la motivazion resa dalla Corte distrettuale (a proposito della mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, cfr., ex plur., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, n. m.,), in cui è specificato che l’imputato non ha fornito una plausibile giustificazione della detenzione o del possesso dell’auto (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120 – 01, dove è chiarito che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di un bene, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento del bene stesso, possa ritenersene la provenienza illecita).
A fronte di una motivazione che ha evidenziato la debolezza argomentativa del motivo d’appello, da cui non emergevano elementi utili a far ritenere che l’imputato avesse realizzato il furto dell’autovettura, la censura appare assertiva e puramente oppositiva, là dove si limita a sostenere che il ricorrente abbia invece “ammesso il furto, delineandone i contorni spazio -temporali”.
Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025