Nullità Regime Intermedio: Quando e Come Farla Valere?
Nel complesso mondo della procedura penale, i termini sono tutto. Dimenticare o ritardare la contestazione di un vizio procedurale può costare caro, precludendo la possibilità di far valere le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio su questo punto, affrontando il tema della nullità a regime intermedio nel contesto del rito cartolare emergenziale. Comprendere questa decisione è fondamentale per capire l’importanza della tempestività delle eccezioni difensive.
I Fatti di Causa
Il caso origina dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sollevava due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo riguardava un vizio procedurale: la tardiva comunicazione via telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio d’appello, svoltosi con il rito ‘cartolare’ introdotto per l’emergenza sanitaria. Secondo la difesa, questa mancanza avrebbe leso il diritto di difesa.
Il secondo motivo, invece, criticava la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e lamentava un vizio di motivazione su questo specifico punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione, sebbene netta, si fonda su argomentazioni procedurali precise che meritano un’analisi approfondita, in particolare per quanto riguarda il primo motivo, fulcro della pronuncia.
Le Motivazioni: Eccezione di Nullità a Regime Intermedio Tardiva
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, non perché il vizio lamentato non esistesse, ma perché l’eccezione è stata sollevata troppo tardi. La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G., spiegano i giudici, integra una nullità a regime intermedio. Questo tipo di nullità, a differenza di quelle assolute, deve essere eccepita dalla parte interessata entro termini ben precisi.
Il principio applicabile, richiamato dall’art. 182, comma 2, del codice di procedura penale, è che la nullità deve essere eccepita nel primo atto successivo a quello viziato. Nel processo cartolare, dove non vi è un’udienza fisica, il primo (e unico) atto successivo a disposizione della difesa è la formulazione delle proprie conclusioni scritte. Poiché la difesa non ha sollevato l’eccezione in quella sede, ma ha atteso di farlo per la prima volta con il ricorso per cassazione, la sua contestazione è stata giudicata tardiva e, di conseguenza, inefficace.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso, infatti, non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici d’appello avevano congruamente spiegato che l’imputato aveva commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre era già sottoposto a una misura cautelare, circostanza che escludeva la particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni: L’Importanza della Tempestività Processuale
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale: ‘chi ha tempo non aspetti tempo’. Le nullità procedurali, specialmente quelle a regime intermedio, devono essere contestate con la massima tempestività. Attendere un grado di giudizio successivo per sollevare un’eccezione che poteva e doveva essere proposta prima significa perdere l’opportunità di farla valere. Questa regola garantisce la certezza e la stabilità dei procedimenti, evitando che possano essere messi in discussione a distanza di tempo per vizi non tempestivamente segnalati. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una difesa attenta e puntuale in ogni singola fase del processo, anche in quelle, come il rito cartolare, caratterizzate dall’assenza di un contraddittorio orale.
Quando va eccepita una nullità a regime intermedio in un processo “cartolare”?
Deve essere eccepita nel primo atto successivo a quello viziato. Nel rito cartolare, questo atto corrisponde alla formulazione e al deposito delle proprie conclusioni scritte, non potendo essere sollevata per la prima volta in un grado di giudizio successivo.
Cosa succede se un’eccezione di nullità viene sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione?
Se la nullità doveva essere eccepita in una fase precedente, come nel caso di specie, la sua deduzione per la prima volta in Cassazione è considerata tardiva. Di conseguenza, il motivo di ricorso basato su tale eccezione viene dichiarato infondato o inammissibile.
Perché il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorso non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva già spiegato che la commissione del reato mentre l’imputato era sottoposto a misura cautelare impediva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43982 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 01/06/1990
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce la tardiva comunicazione in via telematica delle conclusioni del procuratore generale nel giudizio di appello, e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto;
Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato per tardività della sua deduzione nel giudizio di cassazione, in quanto nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 10864 del 1/02/2024, COGNOME, Rv. 286087-01);
Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre era sottoposto a misura cautelare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.