Nullità regime intermedio: l’importanza della tempestività nel processo penale
Il rispetto delle scadenze e dei termini processuali è un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo quando deve essere sollevata un’eccezione di nullità a regime intermedio per non essere considerata tardiva. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche, soprattutto nel contesto dei processi celebrati con rito “cartolare”, una modalità divenuta frequente durante l’emergenza pandemica.
I fatti del processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale. Il processo d’appello si era svolto secondo il rito “cartolare”, una procedura speciale che prevede lo scambio di atti scritti senza un’udienza in presenza, introdotta per far fronte all’emergenza Covid-19.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio procedurale specifico: la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale al suo avvocato. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe violato il diritto di assistenza e determinato l’invalidità del procedimento.
Il motivo del ricorso: la violazione del contraddittorio
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla violazione dell’articolo 23-bis del D.L. 137/2020. Questa norma disciplina lo svolgimento del giudizio d’appello con rito cartolare e prevede espressamente che le conclusioni del pubblico ministero siano comunicate ai difensori. La difesa sosteneva che tale mancata comunicazione avesse impedito all’imputato di conoscere pienamente le argomentazioni dell’accusa e, di conseguenza, di difendersi adeguatamente, generando una nullità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla nullità a regime intermedio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno innanzitutto qualificato il vizio lamentato come una nullità a regime intermedio. Questo tipo di nullità, pur incidendo sui diritti della difesa, non è assoluta e insanabile; al contrario, la legge prevede che debba essere eccepita dalla parte interessata entro termini ben precisi per poter essere fatta valere.
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che le nullità devono essere eccepite con il primo atto successivo a quello viziato. In un giudizio cartolare, il primo (e unico) atto di partecipazione del difensore dopo la ricezione delle conclusioni del PM è la formulazione delle proprie conclusioni scritte. È in quella sede che il difensore avrebbe dovuto sollevare l’eccezione. Aver atteso di presentare il ricorso per cassazione per denunciare il vizio ha reso l’eccezione tardiva e, di conseguenza, sanata.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’imputato era stato regolarmente informato dello svolgimento del processo d’appello, avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione personalmente presso l’istituto di pena dove era detenuto per altra causa, smentendo così la tesi di una sua totale inconsapevolezza del procedimento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per i professionisti legali: la vigilanza e la tempestività sono essenziali. La decisione conferma un principio consolidato: le nullità intermedie, se non eccepite nei tempi e modi corretti, si considerano sanate. Nel contesto di un processo cartolare, l’unico momento utile per far valere un vizio come la mancata comunicazione delle conclusioni avversarie è all’interno delle proprie memorie conclusive. Attendere il grado di legittimità per sollevare la questione si traduce in una strategia processuale inefficace, che porta all’inammissibilità del ricorso e alla condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando va eccepita una nullità a regime intermedio in un processo “cartolare”?
Deve essere eccepita nel primo atto successivo a quello viziato. In un procedimento cartolare, questo atto è rappresentato dalla formulazione e dal deposito delle proprie conclusioni scritte.
La mancata comunicazione delle conclusioni del procuratore generale al difensore che tipo di vizio determina?
Determina una nullità generale a regime intermedio, poiché incide sul diritto di assistenza dell’imputato, ma non è una nullità assoluta e può essere sanata se non eccepita tempestivamente.
Cosa succede se un’eccezione di nullità a regime intermedio viene sollevata per la prima volta in Cassazione?
L’eccezione viene considerata tardiva. Di conseguenza, il vizio procedurale si intende sanato e il motivo di ricorso basato su di esso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della Corte di appello dilefralermcgche ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Il ricorso, articolato in un unico motivo, lamenta la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale e denunzia la mancata conoscenza da parte dell’imputato del procedimento in grado di appello.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto:
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenz dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinator nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dal formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione formulata per la prima vo con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, COGNOME NOME, Rv. 286087);
L’imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello a mani proprie, in 02/03/2023, presso la Casa Circondariale di Bari, dove si trova detenuto per altra causa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.