Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di R che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui artt. 585, 585 e 612 cpv. cod. pen.; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrent cui si reiterano le ragioni di ricorso, in particolare del primo motivo;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge de 23 bis comma secondo, d.l. 137/2020, per avere la Corte territoriale omesso di trasmettere all’imputato le conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, è manifestame infondato in quanto le conclusioni del PG in appello non sono state affatto presentate, co risulta chiaramente dalla sentenza, sia nella parte dell’intestazione che in quella motiva, quali si dà atto che soltanto la parte civile ha depositato conclusioni nel rito ca emergenziale. Ed in proposito, l’indirizzo dominante di questa Corte si è assestato nel rite che, per un verso o per un altro, il mancato deposito delle conclusioni scritte da part Procuratore generale – comunque non contestato dal ricorrente, il quale erroneamente fonda il suo motivo sulla mancata trasmissione di conclusioni mai depositate – non costituisca, ex se, una invalidità giustiziabile con ricorso per cassazione.
Sia che si aderisca all’orientamento secondo cui “In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, de conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, comma 2, di. 28 ottobre 2020 n. 137 da par pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, tra di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procurat generale è solo eventuale; (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307 – 01); sia che si aderisca alla tesi secondo cui la qualificazione della inosservanza in esame quale causa di nu a regime intermedio appare temperata dalla coerente applicazione della c.d. teoria d pregiudizio effettivo (in base a questa lettura, “in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall’art. 23-bis, comma 2, ottobre 2020 n. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizi può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all’osservanza della disposizione viola tra le molte, Sez. 2 , n. 44017 del 19/09/2023, Rv. 285346 – 01). Pertanto, il motivo di r è in ogni caso manifestamente infondato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono carenze motivazionali del sentenza impugnata, sul presupposto che l’uso di una pistola (per minacciare e colpire le perso offese) sarebbe logicamente smentito dall’esito negativo della perquisizione compiuta n domicilio dell’imputato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da do di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di le (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME); la censura è anche manifestamente infondata alla
luce delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (ben tre testimoni hanno visto sentenza impugnata, senza che possa rilevare il suo mancato ritrovamento, sul piano della tenuta logica della motivazione della sentenza);
Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con si lamenta la falsa applicazione dell 63 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale abbia ritenuto utilizzabili le dich etero-accusatorie dei testimoni escussi, nonostante emergessero indizi di reità a loro carico il reato connesso di rissa, appare generico per aspecificità nella misura in cui non si con con le statuizioni della sentenza impugnata che, seguendo un iter logico-giuridico immune vizi, hanno valorizzato il rilievo che “solo l’imputato si è reso protagonista di atti violenti” men le persone offese sono rimasti inermi e hanno subito la violenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.