Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBAREDO D’ADIGE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO depositava conclusioni scritte, con le quali in per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia confermava la condanna del ricorrente per i previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): il pubblico minist presentato le conclusioni scritte il 17 maggio 2023 per l’udienza fissata il 22 magg non consentendo alla difesa del ricorrente di controdedurre nel termine decadenzi cinque giorni prima della sua celebrazione; il mancato accoglimento dell’istanza di dell’udienza non partecipata, presentata il 16 maggio 2023 avrebbe, pertanto, diritto al contraddittorio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della r che sarebbe stato giustificato con formule di stile senza dimostrare il c accrescimento della pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila gen in punto di identificazione delle specifiche prerogative difensive lese dal accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza cartolare.
1.1. Il collegio riafferma che la mancata – o tardiva . comunicazione delle conc scritte del pubblico ministero integra – in astratto – una nullità general intermedio (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Modellar°, Rv. 285186; Sez. 5, n. 3 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901).
Sul punto si ribadisce che «quando la nullità a regime intermedio si verifica ne delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, l eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliber della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di prim l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appe medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al g di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un mom anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello” dev eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 2 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita p della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque, è deducibile con il per cassazione (art. 180)».
Quando il giudizio viene celebrato con il rito cartolare il contraddittorio cartola “integra” il giudizio sicché le relative nullità possono essere eccepite con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532;
Tuttavia nel caso in esame, nonostante la nullità da ipotetica lesione del diritto di difesa sia stata legittimamente eccepita con il ricorso, il vizio risulta denunciato in mod generica senza l’identificazione dell’interesse leso dalla mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero. E’ vero, infatti, che il ritardo ha impedito ricorrente di controdedurre nel termine di cinque giorni prima dell’udienza. Ma è altresì vero che il ricorrente non ha indicato le ragioni concrete della sua lesione; non ha rappresentato infatti cosa avrebbe potuto controdedurre di “decisivo” per la sua posizione, se avesse avuto la comunicazione tempestiva.
La mancata specificazione della lesione osta al riconoscimento del concreto interesse posto a base della doglianza che, come anticipato, si profila generica e, dunque inammissibile.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, evidenziava le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della recidiva, e, segnatamente, quelle che indicavano il concreto accrescimento della pericolosità sociale correlato alla progressione criminosa.
La Corte rilevava, infatti, che era evidente la connessione tra le condotte pregresse e quella contestata, indicativa di una persistente inclinazione al delitto, resa evident dall’ultima azione illecita (pag. 11 della sentenza impugnata).
La motivazione non si presta, pertanto, al alcuna censura in questa sede.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024
DEPOSITATO IN CANCELLARIA