Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40335 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40335 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, a mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che 1’11/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che il 25/2/2022 lo aveva riconosciuto colpevole dei reati rapina impropria e lesioni personali aggravate.
A sostegno del ricorso il COGNOME ha dedotto due motivi di impugnazione:
Violazione di legge , in relazione agli artt. 599 cod. proc. pen., 178 lett. C) e 179 proc. pen. e 23 bis D.L. 28/10/2020 n. 137 per essere stata notificato il decreto d citazione fissazione dell’udienza al solo AVV_NOTAIO, in data 21/9/2022 e non anche al codifensore AVV_NOTAIO, collega di studio del primo, benché nominato insieme al primo, così privando lo stesso della facoltà di chiedere la partecipazione all’udienza.
Violazione di legge , in relazione agli artt. 599 cod. proc. pen., 178 lett. C) e 179 proc. pen. e 23 bis D.L. 28/10/2020 n. 137 per essere stato impedito al difensore estromesso di richiedere la partecipazione dell’imputato all’udienza e per essere stato notificato il decret citazione con fissazione dell’udienza all’imputato in un termine tale da non consentirgli possibilità di chiedere in tempo la partecipazione all’udienza in periodo emergenziale.
3.11 P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha riconosciuto la fondatezza dei motivi di ricorso e conseguentemente chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi tardivamente dedotti.
4.1. Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, a sezioni unite, ha avuto modo di precisare che l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei du difensori dell’imputato integra una nullità a regime intermedio, ed il termine ultimo pe deducibilità di tale nullità è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, an in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore (Sez. U, n. 22242 d 27/01/2011, Rv. 249651).
4.2. GLYPH Analogamente, con riferimento alla dedotta tardività della notifica della citazion all’imputato, si è rilevato che nel giudizio di appello anche il mancato rispetto del termi comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nulli ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entr termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenz secondo grado (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988).
4.3. GLYPH Conseguentemente, entrambe le nullità dedotte con i motivi di ricorso in cassazione andavano eccepite , ex art. 182 cod. proc. pen., prima della pronuncia della sentenza impugnata, nella prima difesa scritta che, nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vig della disciplina emergenziale pandemica, tiene luogo della discussione orale (cfr., su tal equiparazione, anche Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022 , Rv. 283316).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile,, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
( i. Il Presdente