Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51671 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Trani il 22 marzo 2022, in ordine al delitto di rapina.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all’art. 179 cod. proc. pen.; il giudizio di appello si era svolto con la presenza delle parti, senza che fosse stato dato avviso al difensore dell’imputato della richiesta formulata a tal fine e del provvedimento del Presidente del collegio, che autorizzava la trattazione con tale modalità del giudizio; conseguentemente, il difensore non aveva potuto esplicare le prerogative difensive, non avendo preso parte alla trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti e, in particolare del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, risulta chiaramente che la Corte d’appello aveva citato a comparire l’imputato per la celebrazione del giudizio con le forme dello svolgimento del dibattimento in presenza delle parti (tanto da intimare la comparizione dell’imputato, in difetto prevedendo la dichiarazione di assenza dell’appellante) e senza menzione alcuna del diverso regime – in realtà da applicare nel caso in esame – dettato dell’art. 23 bis dl. 137/2020 (come disposto dall’art. 16, comma 1, dl. 228/2021, convertito con modificazioni dalla I. 15/2022, che ne aveva previsto l’applicazione sino al 30 dicembre 2022, termine poi prorogato dall’art. 5-duodecíes dl. 162/2022 convertito, con modificazioni, dalla I. 199/2022, al 30 giugno 2023, avendo modificato in tal senso la norma transitoria dell’art. 94 d. Igs. 150/2022 riguardante l’applicazione della nuova formulazione dell’art. 598 bis cod. proc. pen. ).
In tale situazione processuale, scaturita da un’irregolare applicazione della norma che regolava la trattazione del processo, la difesa – cui il decreto risulta regolarmente notificato – si è venuta a trovare in una condizione di evidente vantaggio, avendo la possibilità di esplicare compiutamente le proprie prerogative difensive senza sottostare all’onere di sollecitare la trattazione orale del giudizio.
Pertanto, nessuna nullità può ravvisarsi né nella (errata) citazione delle parti a comparire per la trattazione del dibattimento in presenza, né nel lamentato omesso avviso di cui si duole la difesa, non più necessario avendo la Corte territoriale già messo a conoscenza le parti del giudizio con quale rito si sarebbe svolto il giudizio (sicché nessuna lesione al legittimo affidamento della parte può essere invocata).
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/11/2023