Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51475 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Castelcovati il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21 febbraio 2023, della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 22 settembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 22 settembre 2023 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si chiede l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di NOME COGNOME, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi 2) e 3) dell’imputazione (artt. 2 e 10-quater d.lgs n. 74 del 2000), in quanto estinti pe prescrizione, e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 1) (afferente a plurime condotte di bancarotta patrimoniale e documentale), in anni due e mesi
otto di reclusione, e le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. nella stessa misura della pena principale, escludendo la recidiva e revocando contestualmente la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Ricorre per cassazione l’imputato, articolando due motivi di censura.
Il primo, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, deduce la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa comunicazione ai difensori, ex art. 83, comma 1, 13 e 14 del d. I. n. 18 del 2020, della data della nuova udienza alla quale era stata rinviata quella precedente e nella quale si sarebbero dovute effettuare le repliche e le eventuali dichiarazioni dell’imputato. La Corte di appello, sostiene la difesa, nel rigettare la relativa eccezione, non avrebbe tenuto conto dell’oggettivo impedimento connesso alle limitazioni di circolazione imposti con il d.P.C.M. dell’8 marzo 2020 e del rinvio d’ufficio previsto per i procedimenti penali e civili dal d.l. n. 18 del 2020 e del relativo obbligo di comunicazione, non potendosi comunque ritenere idonea a superare il dettato legislativo quanto previsto dalla circolare richiamata dalla Corte d’appello.
Il secondo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce che la pena base fissata dal giudice di primo grado (in misura superiore al minimo edittale) era stata confermata dalla Corte d’appello senza alcuna specificazione delle ragioni poste a sostegno di tale quantificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.
Va opportunamente premesso che l’art. 1 del d.L. 8 marzo 2020, n. 11, al primo comma, disponeva che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezion indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, termine successivamente prorogato (per quel che rileva) al 15 aprile 2020 dal d.l. n. 18 del 2020.
Ebbene, per come emerge dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio), all’udienza del 24 marzo 2020, celebrata durante il periodo di sospensione disposto dai dd.11. nn. 8 e 11 del 2020, i difensori dell’imputato non comparivano e il giudice nominava in sostituzione, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., l’AVV_NOTAIO, rinviando all’udienza del 27 maggio 2020. Di tale rinvio non veniva data comunicazione alle parti, ma solo al locale Consiglio dell’ordine e, in detta udienza,
pur non comparendo i difensori, il processo veniva definito con la pronuncia della sentenza.
Ebbene, per come si è detto, alla luce del chiaro disposto di cui ai richiamati decreti legge, non ricorrendo pacificamente alcuna delle eccezioni previste (art. 2 d.l. n. 11 e art. 83 d.l. n. 18 del 2020), l’udienza del 24 marzo 2020, doveva essere rinviata d’ufficio, e la nuova data comunicata secondo le modalità indicate nello stesso articolo 83 ai commi 13 e 14, come, peraltro, espressamente indicato dal giudice di primo grado.
Tale comunicazione non è stata effettuata e tanto ha generato una nullità assoluta e insanabile, in quanto afferente alla omessa citazione dell’imputato e alla presenza del suo difensore, che ha viziato gli atti processuali conseguenti e l’adozione del provvedimento conclusivo del giudizio all’esito di tale udienza assunto.
Né rileva la comunicazione degli elenchi delle cause rinviate al locale Consiglio dell’ordine che, seppur astrattamente reientrante (in una complessiva ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti) tra i «mezzi tecnici idonei» previsti dall’art.148, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è idonea, in assenza di deroga espressa, a sostituire la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell’udienza, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell’ufficio per fronteggiare l’emergenza pandemica (Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Memet, Rv. 281971). Tanto più &Ha luce dell’assoluta irrilevanza della presenza di un difensore d’ufficio in un un’dienza che non doveva essere neanche celebrata.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata e, con essa, quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l’ulteriore corso.