Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48102 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48102 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME,
che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2022 dalla Corte di appello di L’Aquila, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto NOME e NOME responsabili del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, n. 5 e n.7.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro, si sarebbero impossessati di 483 pannelli fotovoltaici di proprietà della società “RAGIONE_SOCIALE“, sottraendoli al legittimo detentore con violenza sulle cose, consistita nell’avere danneggiato i sistemi di fissaggio dei pannelli, commettendo il fatto in numero di persone superiori a tre e su cose esposte per necessità alla pubblica fede.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.
il ricorso dellAVV_NOTAIO, per NOME, si compone di quattro motivi.
3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 161 e 601 cod. proc. pen.
Lamenta la mancata citazione dell’imputato per il giudizio di appello, sostenendo che quella effettuata presso l’AVV_NOTAIO sia del tutto priva di effetti, atteso che l’elezione di domicilio che l’imputato aveva effettuato presso lo studio della difensore era specificamente limitata alla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 101 e 111 Cost. e 125, 546, 605, 420 e 601 cod. proc. pen.
Rappresenta che: il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, aveva avanzato alla Corte di appello istanza di rinvio per concomitante impegno professionale; la Corte territoriale non avrebbe considerato tale istanza di rinvio, limitandosi a sostituire l’AVV_NOTAIO con un difensore d’ufficio.
Tanto premesso, il ricorrente censura ordinanza della Corte di appello sotto due differenti profili.
In primo luogo, poiché sarebbe completamente priva di motivazione.
In secondo luogo, perché la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rinvio, essendo questa motivata con il concomitante impegno professionale dell’AVV_NOTAIO, nell’ambito di altro processo a carico di imputato sottoposto a misura cautelare.
La nullità dell’ordinanza della Corte di appello avrebbe determinato la conseguente nullità di tutti gli atti conseguenti, compresa la sentenza.
3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 101 e 111 Cost., 6 CEDU e 125, 546, 605, 161 e 143 cod. proc. pen.
Rappresenta che: l’imputato è un cittadino marocchino e non conosce la lingua italiana; l’autorità giudiziaria procedente aveva tradotto gli atti della convalid dell’arresto, ma non gli altri atti del giudizio di primo grado; con l’atto di appell la difesa aveva eccepito la mancata rituale notifica dell’atto di citazione per il giudizio di primo grado e, in ogni caso, l’omessa traduzione dell’atto di citazione; la Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla difesa poiché, in data 14 luglio 2022, era intervenuta la nomina della signora NOME COGNOME, alla quale era stato conferito l’incarico di tradurre tutti gli atti da notifi all’imputato.
Tanto premesso, in primo luogo, deduce il palese vizio della motivazione, atteso che la difesa aveva eccepito la nullità della citazione per il giudizio di primo grado, rispetto alla quale era del tutto irrilevante la nomina dell’interpret effettuata dalla Corte di appello, nell’ambito del giudizio di secondo grado.
In secondo luogo, ripropone le eccezioni relative all’omessa notifica della citazione diretta a giudizio e l’omessa traduzione della citazione, evidenziando che la stessa decisione della Corte di appello di nominare (per il giudizio di secondo grado) un’interprete confermava, implicitamente, la necessità di tradurre anche gli atti relativi al giudizio di primo grado.
3.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che nessuno degli elementi posti dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità sarebbe in grado di dimostrare che sia stato l’imputato a commettere il delitto contestato.
Il ricorso dellAVV_NOTAIO, per NOME, si compone di due motivi.
4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 101 e 111 Cost. e 125, 181, 546, 605, 420 e 601 cod. proc. pen.
Rappresenta che: alla prima udienza del processo di appello (9 giugno 2020), la difesa aveva eccepito l’omessa citazione dell’imputato per il giudizio di secondo grado; la Corte territoriale aveva ha accolto l’eccezione, rinviando il processo al 3 ottobre 2022 e disponendo la notifica decreto di citazione, debitamente tradotto, con allegazione dell’ordinanza; il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, aveva poi depositato delle note di udienza con le quali aveva rappresentato l’impedimento a partecipare all’udienza del 9 ottobre 2022, per un concomitante impegno professionale, eccependo in ogni caso la tardività della notificazione del decreto di citazione, avvenuta solo il 21 settembre 2022 e la mancata allegazione
dell’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva accolto la precedente eccezione difensiva; la Corte di appello non aveva preso in considerazione le note di udienza e si era limitata a sostituire l’AVV_NOTAIO con un difensore d’ufficio.
Tanto premesso, il ricorrente censura la decisione della Corte di appello sotto tre differenti profili: non ha fornito alcuna risposta alle doglianze espresse dalla difesa nelle note di udienza; non ha dichiarato la nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione, nonostante il mancato rispetto dei termini per comparire, tempestivamente dedotto dalla difesa; non ha accolto l’istanza di rinvio, per concomitante impegno professionale, avanzata dall’AVV_NOTAIO.
4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che nessuno degli elementi posti dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità sarebbe in grado di dimostrare che sia stato l’imputato a commettere il delitto contestato.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di entrambi gli imputati, ha chiesto, per l’odierna udienza, termine a difesa, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., per aver ricevuto mandato in epoca prossima alla celebrazione dell’udienza.
Al riguardo, si osserva che non è stato concesso il chiesto termine, in conformità al costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale «nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare» (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282647; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, Snopec, Rv. 258266).
Tanto premesso, entrambi i ricorsi devono essere accolti.
Il ricorso di NOME deve essere accolto, essendo fondato il terzo motivo.
Va, infatti, rilevato che l’atto di citazione diretta a giudizio e alcuni atti giudizio di primo grado non erano stati tradotti in una lingua conosciuta dall’imputato. Risultava, inoltre, pacifico che quest’ultimo non conoscesse la lingua italiana, come implicitamente riconosciuto dalla stessa Corte di appello, che, nel corso del giudizio di secondo grado, ha nominato un interprete.
Al riguardo, deve essere ribadito che, in tema di traduzione degli atti, la mancata nomina di un interprete all’imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio (Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, Lo Verde, Rv. 269215).
Ebbene, nel caso in esame, il decreto di citazione e alcuni atti del giudizio di primo grado non sono stati tradotti in una lingua conosciuta dall’imputato e la nullità è stata tempestivamente eccepita.
I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo, che implica la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado.
Le sentenze, pertanto, nei confronti di NOME, devono essere annullate con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti.
4. Il ricorso di NOME deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso.
Dagli atti, infatti, risulta che: il decreto di citazione per il giudizio di appe stato notificato all’imputato (ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) il 21 settembre 2022; l’udienza per la trattazione dell’appello era stata fissata per il 3 ottobre 2022; la difesa aveva eccepito tempestivamente la tardività della notificazione, con le memorie di udienza.
Al riguardo, deve essere ribadito che, «nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado» (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Amato, Rv. 283988).
Ebbene, nel caso in esame, il termine a comparire non era stato rispettato e la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullità.
I restanti motivi di ricorso e le altre censure dedotte con lo stesso primo motivo rimangono assorbiti.
La sentenza impugnata, nei confronti di NOME, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di NOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso, il 15 settembre 2023.