Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NANOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NANOME avverso la sentenza in data 29/05/2023 della CORTE DI APPELLO DI NA- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME e NOME NOME, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 29/05/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 21/10/2021, che li aveva condannati per concorso nel reato di truffa, con il riconoscimento della recidiva specifica per entrambi.
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Inosservanza di norma processuale, per la mancata notifica del decreto di citazione in appello.
Il ricorrente denuncia la nullità costituita dalla mancata notifica del decreto di citazione e sostiene che essa non può considerarsi sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. con la mancata comparizione delle parti.
NOME;
Secondo il ricorrente in questo caso trova applicazione quanto disposto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., che prevede che la Corte di appello decide senza la partecipazione delle parti, così che la difesa -in ossequio a tale norma- non poteva partecipare all’udienza per far valere la nullità.
1.2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per motivazione illogica e apparente in ordine alla responsabilità.
A tale riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato la responsabilità di NOME sul presupposto che questi non avesse provato l’assenza del dolo, là dove -invece- spetta all’accusa provarne la presenza.
Aggiunge che la sussistenza del dolo viene fatta discendere da un’unica azione, costituita dal caricamento sulla macchina del materiale.
1.3. Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione in ordine alla recidiva.
A tale proposito lamenta l’omessa motivazione in punto di diniego della esclusione della recidiva, pur in presenza di una richiesta in tal senso avanzata dalla difesa.
2. COGNOME NOME.
2.1. Inosservanza di norma processuale, per il mancato rispetto del termine a comparire.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., perché il decreto di citazione veniva notificato a COGNOME il 26 aprile 2023 per l’udienza del 29 maggio 2023, così mancando i quaranta giorni previsti per il termine a comparire.
Il ricorrente sostiene che la nullità costituita dalla mancata notifica del decreto di citazione non può considerarsi sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. con la mancata comparizione delle parti.
Secondo il ricorrente, nel caso in esame trova applicazione quanto disposto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., che prevede che la Corte di appello decida senza la partecipazione delle parti, così che la difesa -in ossequio a tale norma- non poteva partecipare all’udienza per far valere la nullità.
2.2. Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione in ordine alla recidiva.
A tale proposito lamenta l’omessa motivazione in punto di diniego della esclusione della recidiva, pur in presenza di una richiesta in tal senso della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Entrambi i ricorrenti deducono il mancato rispetto del termine a comparire, che la formulazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. vigente dal
10 gennaio 2023 fissa in quaranta giorni.
Pur lasciando in disparte il tema dell’individuazione del termine a comparire in venti o in quaranta giorni, va ricordato che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, va ribadito che il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2 – , Sentenza n. 49644 del 02/11/2023, COGNOME, Rv. 285674 – 02).
Tanto vale a dire che nel giudizio cartolare tale nullità va dedotta con le conclusioni davanti alla Corte di appello.
La mancata eccezione davanti alla Corte di appello importa che l’eventuale nullità risulta sanata e non proponibile in sede di legittimità.
Il solo COGNOME si duole della motivazione spesa dalla Corte di appello sulla sussistenza del dolo, fondata su un solo dato, costituito dal fatto che l’imputato ha caricato il materiale sull’autovettura.
A parte la contraddittorietà argomentativa dell’impugnazione -là dove che prima lamenta una sorta di inversione dell’onere della prova e poi si duole dell’inadeguatezza della prova a carico individuata sul punto-, il motivo si risolve (comunque) in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.
I giudici, invero, hanno ampiamente giustificato l’affermazione di responsabilità di COGNOME, valorizzando anche la condotta partecipativa di COGNOME che era alla guida della FIAT Panda, su cui veniva caricata la merce.
Il ricorrente sostiene che tale elemento non è sufficiente a sostenere il concorso nel reato sotto il profilo dell’elemento psicologico, così fornendo una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito.
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame”attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti valutazione (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Entrambi i ricorrenti, infine, si dolgono dell’omessa motivazione in relazione alla recidiva.
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A tale riguardo va rilevato che il loro atto di appello nulla deducevano in relazione alla recidiva, tale non potendosi considerare una generica richiesta di rideterminazione della pena, così essendovi verificata un’interruzione della catena devolutiva.
Va, dunque, ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente