Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1801 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1801 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in ALBANIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato quella appellata emessa dal Tribunale locale, mandando assolto NOME COGNOME dall’imputazione di cui al capo 10) della rubrica e per il resto confermando la responsabilità dell’imputato per gli altri fatti allo stesso ascritti dal Tribunale (capi 2, 4, 5, 6, 9, 26), tutti ricondotti all’egida di cui a 73, comma 1, d.P.R n. 309 del 1990.
Propone ricorso l’imputato e adduce tre motivi di ricorso.
2.1. Con i primi due si rimarca violazione di legge con riguardo alla dichiarata latitanza dell’imputato e in via derivata nullità assoluta della notifica dell’avviso d udienza preliminare reso all’imputato a mani del difensore di ufficio nominato in esito al decreto di latitanza e di tutti i successivi atti sino alla sentenza di appell nullità della dichiarazione di contumacia resa all’udienza preliminare in violazione dell’art 420-quater nella sua formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge 67 del 2014 perché l’imputato non solo non conosceva il procedimento
ma non era in grado di comparire perché espulso dall’Italia ancora prima dell’esecuzione della ordinanza di custodia cautelare messa nel procedimento sfociato con la condanna ora in contestazione.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contestano le valutazioni spese con riguardo alla ritenuta non riconducibilità dei fatti a giudizio all’egida di cui al quint comma dell’art. 73 citato. Ad avviso della difesa, la motivazione farebbe leva esclusivamente sulla rete di spaccio che faceva capo al coimputato COGNOME, del quale il ricorrente era il fornitore ma senza avere alcuna consapevolezza dello spessore dei canali di distribuzione messi in atto dal suo acquirente. Il tutto senza mai accertare, tipo, quantità e qualità delle sostanze cedute dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita la reiezione perché riposa su censure non consentite e infondate.
I primi due motivi di ricorso, suscettibili di uno scrutinio unitario, non meritano l’accoglimento per pregiudiziali ragioni processuali.
Pur muovendo da un presupposto corretto in diritto – l’illegittima dichiarazione di latitanza del ricorrente resa nel corso delle indagini preliminare e le conseguenti nullità derivate prospettate con l’impugnazione-, i rilievi proposti si legano ad una ipotesi di nullità a regime intermedio, mai prospettata nel corso delle fasi di merito e rilevata solo con il ricorso di legittimità.
2.1. Giova premettere che il ricorrente, dichiarato contumace nel corso dell’udienza preliminare, è stato giudicato in primo grado con sentenza emessa il 10 ottobre 2023. A tale data era già in vigore la disciplina dell’assenza, quale che fosse la data di instaurazione del dibattimento, dovendosi guardare, come è noto, al momento in cui risulta pronunciato il dispositivo di primo grado, secondo quanto dispone la norma transitoria dell’art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014, inserita con legge 11 agosto 2014, n.118.
2.2. Ciò premesso va rimarcato, in linea con il ricorso, che la dichiarazione di latitanza resa nel corso delle indagini preliminari, foriera della contumacia del ricorrente nel corso dell’udienza preliminare e della notifica a mani del difensore d’ufficio, a monte, dell’avviso di cui all’art. 419 cod. proc. pen. e a valle della vocatio in ius conseguente al disposto rinvio a giudizio, erano certamente affette da nullità.
In sede di esecuzione della ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta ai danni dell’imputato per i reati oggetto della condanna in contestazione, infatti, venne accertato che il ricorrente era stato espulso mesi prima.
Malgrado tale aspetto in fatto, logicamente poco compatibile con la scelta dell’imputato di sottrarsi volontariamente alla esecuzione della misura, presupposto indefettibile del decreto di cui all’art. 296 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari ne dichiarava comunque la latitanza: da qui l’automatica nomina del difensore d’ufficio e la notifica di tutti gli atti successivi presso lo studi di questi, secondo un meccanismo che, in tesi, poteva escludere ogni forma di effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.
2.3. In siffatti casi, la giurisprudenza di legittimità suole affermare che l’erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all’esercizio dell’azione penale determina la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero (Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008, Rv. 243345; Sez. 1, n. 17703 del 04/03/2010, Rv. 247061; Sez. 3, n. 1621 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv. 266687).
2.3.1. Non sempre, tuttavia, la errata dichiarazione della latitanza dell’imputato si traduce nella nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successiv che in tale decreto vedono il loro presupposto.
La radicalità del vizio, infatti, deve escludersi laddove alla irregolarità delle notifiche dirette a radicare il contraddittorio con l’imputato non si associ anche la effettiva ignoranza della “vocatio in jus”, per la conoscenza del processo comunque acquisita dall’imputato: in tale ipotesi, infatti, l’invalidità degrada da assoluta ad intermedia e diviene per l’effetto sanabile (Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009, Rv. 245037; Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015, Rv. 262634; Sez.1 n.8428 del 2/11/2016, dep. 2017, n.m.; Sez. 6, n. 13458 del 12/01/2023, Rv. 284573; Sez. 3, n. 36176 del 29/03/2023, n.m.).
In diversi casi, ad esempio, la nullità del decreto di latitanza e delle conseguenze che ne derivano sono state considerate a regime intermedio laddove l’imputato dichiarato irritualmente latitante aveva comunque rilasciato una procura speciale al difensore di fiducia, così dimostrando di essere a conoscenza del procedimento a suo carico (Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, Rv. 261872; Sez. 6, n. 41042 del 07/10/2021, n.m.; Sez. 4, n.35715 del 29/05/2024, n.m.; Sez. 3, n.24270 del 9/05/2024, n.m).
2.3.2. Nel caso, è pacifico che il ricorrente, rientrato in Italia, ebbe a partecipare personalmente al dibattimento sin dal primo grado, assistito dal suo difensore di fiducia; ciò senza nulla dedurre, neppure con l’appello, rispetto alle ragioni di invalidità, diretta e derivata sopra indicate / e trascurando anche di avvalersi dei rimedi, predisposti dall’ordinamento, per neutralizzare ex post le lesioni riguardanti le prerogative difensive pretermesse dalle dette ragioni di invalidità.
Da qui la tardività dei rilievi esposti con i primi due motivi di ricorso, prospettati solo con il ricorso per cassazione.
3. È infondato il terzo motivo di ricorso.
È pacifico che nel caso i fatti ascritti al ricorrente riguardavano più cessioni di cocaina (non è, infatti, in contestazione il giudizio di responsabilità, che riposa sulla fattispecie di cui al primo comma del citato art. 73). E se è vero che i giudici del merito non sono stati in grado di precisare le quantità né la qualità della sostanza oggetto delle dette cessioni, è altrettanto incontrovertibile che il ricorrente costituiva il vertice di una consolidata filiera commerciale illecita (il suo immediato referente era COGNOME, il quale, a sua volta riforniva altro spacciatore, NOME).
Del tutto coerentemente i giudici del merito hanno puntualmente messo in evidenza che i contatti tra tali protagonisti di siffatto circuito criminale, anche per la frequenza riscontrata, davano conto di una capacità di approvvigionamento e di conseguente smercio sul territorio della sostanza in questione, ben poco compatibili, per mezzi, modalità e reiterazione dell’azione, con l’ipotesi tenue rivendicata dalla difesa.
Da qui l’assenza, in punto di diritto e di rigore logico del ritenere, dei vizi paventati dal ricorso.
4.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 03/12/2025
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
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