Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17560 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso GLYPH r
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art.186, commi 2 lett. c), 2-sexies e 2-bis, d . Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Città di Castello il 10 febbraio 2019 emessa il 25/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia all’esito di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato.
Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt.161, 171 e 548, comma 3, cod. proc. pen. per nullità della notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di appello, avvenuta presso il difensore ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen. sebbene l’imputato avesse eletto domicilio presso la sua residenza in INDIRIZZO CastelloINDIRIZZO e nonostante non risulti agli atti che sia stato eseguito alcun tentativo di notificazione presso il domicilio dichiarato.
Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ritenendo che i giudici di merito abbiano ritenuto attendibile la dichiarazione contenuta nella comunicazione di notizia di reato, ma non nel verbale di accertamenti urgenti, circa l’avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Sostiene che l’avvenuto avviso debba risultare da atto scritto e da verbale sottoscritto dall’imputato, mentre i giudici di appello hanno ritenuto attendibile quanto attestato dalla polizia giudiziaria circa l’avviso verbal senza illustrarne le ragioni.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n.698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 –
01), la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente, posto che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt.442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.
1.1. In tale pronuncia, si è anche sottolineato come dovesse ritenersi superato quanto affermato da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 a proposito del fatto che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali ex artt. 599 cod. proc. pen. dovesse essere notificata all’imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma 7, e 128 cod. proc. pen.
1.2. Si è, infatti, chiarito che la notifica dell’estratto contumaciale di all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., abrogata, trovava una sua giustificazione nel processo contumaciale in quanto, essendo questo fondato su una presunzione, aveva una funzione di garanzia essendo tesa a notiziare l’imputato (potenzialmente restato all’oscuro del processo) dell’esito del processo al fine di consentirgli di proporre eventualmente impugnazione; finalità del tutto superflua nel processo in absentia, la cui celebrazione può avere luogo solo ove si abbia la prova in positivo che l’imputato ne sia a conoscenza.
1.3. Con la nuova normativa, si è detto, l’imputato è rappresentato dal difensore, ex art. 420-quinquies cod. proc. pen., e, quindi, svolgendosi il procedimento con le forme del rito camerale, è divenuto del tutto improprio il richiamo alla normativa sulla contumacia (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 273485 – 01; Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015, B., Rv. 265318).
2. Il secondo motivo è inammissibile.
E’ sufficiente richiamare, a tale proposito, un consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità, secondo il quale «In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di fars assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
438, comma 6 -bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna» (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 44962 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282245 – 01; Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272959 – 01).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Corìs . jgliere estensore
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Prtdente