Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per ulteriore corso.
E presente l’avvocato COGNOME del foro di FIRENZE in difesa di COGNOME NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano la quale aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.10 bis D.Lgs.74/2000, in quanto, nella sua qualità di rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE cori sede in Milano, in relazione agli anni di imposto 2015 e 2016 non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla stessa certificazione rilasciata ai sostituiti per l’ammontare complessivo di euro 455.500,65 in relazione all’anno di imposta 2015 ed euro 543.893,02 per l’anno di imposta 2016, disponendo altresì la confisca per equivalente fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE suddette somme.
Il giudice di legittimità nel richiamare il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di perfezionamento del reato in questione, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate alla suddetta disposizione dalla novella legislativa di cui al D.Lgs. 158/2015, composto dalla pronuncia del giudice di legittimità a SU con sentenza 24782 del22/03/2018, dava atto che in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’intervento novellatore intervenuta con sentenza n.175/2022, la norma incriminatrice di cui all’art.10 bis L.74/2000 andava interpretata depurata dal testo normativo dichiarato costituzionalmente illegittimo e forniva elementi per procedere ad una rinnovata valutazione della fattispecie in esame da parte del giudice di rinvio per verificare il raggiungimento della soglia del penalmente rilevante. In particolare, riconosceva la rilevanza penale della fattispecie qualora l’inadempimento all’obbligo di versare le ritenute previdenziali sugli emolumenti corrisposti ai dipendi emerga sulla base RAGIONE_SOCIALE certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti, con l’attestazione dell’entità RAGIONE_SOCIALE ritenute operate per ciascuno di esso. A tale fine evidenziava che non sarebbe stato necessario fare riferimento a tutte le certificazioni eventualmente rilasciate, ma su un campionamento statistico attestante l’ordinario rilascio di tali certificazioni con una valutazione di coerente proporzionalità tra le somme effettivamente versate a titolo di emolumento e quelle trattenute a titolo di ritenuta di acconto da parte del sostituto di imposta utilizzando al contempo, al fine dell’accertamento del superamento del limite previsto dalla legge dell’omissione tributaria, degli elementi di carattere indiziario desumibili RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali del sostituto di imposta che ha omesso i regolari versamenti.
La Corte di Appello di Milano, in applicazione di tali principi, riteneva provata la penale responsabilità dell’imputato in quanto desumeva il regolare
rilascio ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro sulla base RAGIONE_SOCIALE comunicazioni della notizia di reato provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE ove il direttore dell’ufficio dava atto che, in sede di liquidazione della dichiarazione del sostituto di imposta, era risultato il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute risultanti “dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti”, per un ammontare coerente con quanto indicato nel capo di imputazione, di talchè doveva riconoscersi, con riferimento alla documentazione acquisita al procedimento, definito con giudizio abbreviato, che nella specie le certificazioni erano state rilasciate ai dipendenti in relazione agli importi suddetti’ peraltro risultanti altresì dalle dichiarazioni fiscali le quali, al contempo, come indicato dal giudice di legittimità, potevano costituire anche elemento di interpretazione al fine di accertare l’entità della omissione tributaria e pertanto utilizzabile anche ai fini della determinazione dell’importo non versato, che costituiva altresì profitto del reato ai fini della confisca per equivalente.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando tre motivi di legge.
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale in quanto nel giudizio di appello, celebratosi con le forme del rito cartolare ai sensi dell’art.23 D.L.137/2020, non erano state notificate all’a difesa dell’imputato le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale.
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione al mancato rispetto dei principi indicati dal giudice di legittimità laddove il giudice di rinvio, lungi dal procedere ad una puntuale verifica, anche per campione RAGIONE_SOCIALE certificazioni rilasciate ai dipendenti e della indicazione RAGIONE_SOCIALE ritenute operate sui compensi, si era limitato a richiamare una attestazione proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE che aveva trasmesso la notizia di reato, ma sulla cui reale esistenza e sul contenuto di tali certificazioni nulla era dato da sapere, sebbene la sentenza di annullamento aveva richiesto quantomeno una verifica a campione di tali certificazioni onde verificare in primo luogo se le stesse fossero state rilasciate e in secondo luogo al fine di saggiare la coerenza tra gli emolumenti corrisposti e le ritenute operate al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità in relazione a ciascuna annualità. A tale proposito lamenta che, in definitiva la Corte aveva finito per indicare i valori sopra indicati di euro 455.500,65 e di euro 543.893,02 rispettivamente per gli anni 2015 e 2016 sulla base della dichiarazione fiscale annuale del sostituto di imposta, che era appunto quanto la norma, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, non contemplava più auale condotta tipica la quale si riferisce esclusivamente alle certificazoini rilasciate ai sostituiti.
Con una terza articolazione denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al profitto confiscabile laddove, sulla base di quanto affermato nel secondo motivo di ricorso, derivava altresì che l’accertamento sulla entità RAGIONE_SOCIALE somme non versate, era intervenuto alla stregua di una falsa applicazione degli indicatori forniti dal giudice di legittimità, in sede di annullamento, in assenza di una puntuale verifica RAGIONE_SOCIALE certificazioni rilasciate ai dipendenti relative alle ritenute operate, anche mediante campionarnento ma esclusivamente alla stregua di quanto riportato dalla dichiarazione fiscale annuale del sostituto di imposta la quale, al massimo, poteva rappresentare un riscontro indiziario di quanto accertato in relazione alle certificazioni rilasciate ai lavoratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, di ordine processuale, è fondato ed ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori articolazioni.
2.Invero, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato RAGIONE_SOCIALE conclusioni del AVV_NOTAIO generale determina una nullità generale a regime intermedio (sez.5, n.20885 del 28/04/2021, COGNOME., Rv.281152 sez.2, n.47308 del 11/10/2023, COGNOME., Rv.285349; n.n.27880 del 16/05/2023, COGNOME, Rv.284898; sez.2, n.15657 del 19/01/2023, COGNOME, Rv.284486) la quale può essere dedotta mediante ricorso per Cassazione soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la difesa dell’imputato, abbia omesso di depositare conclusioni scritte. Nei termini alla stessa assegnati.
Dall’esame degli atti del procedimento, consentito nel caso in specie in ragione della natura in rito del vizio dedotto dal ricorrente, risulta che le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di Appello di Milano siano state ritualmente allegate al giudizio in forma cartacea ma risulta omessa la comunicazione telematica all’imputato, nella persona del difensore di fiducia, il quale ha poi omesso di depositare le proprie conclusioni scritte, che avrebbero potuto confortare le prospettazioni difensive nell’ambito di giudizio di rinvio chiamato a confrontarsi con principi di diritto in via di consolidamento, a fronte dell’intervento del giudice costituzionale (sentenza n.175/2022), che ha inciso sulla configurabilità del delitto in parola, intervenendo sull’art.7 comma 1 lett.b) d.lgs. 24 settembre 2015 n.158 il quale aveva ampliato la sfera di operatività della norma incriminatrice.
4. Alla nullità di ordine generale a regime intermedio, che attiene alle modalità di costituzione del contraddittorio, sia pure cartolare nel giudizio di appello, in quanto pregiudica l’intervento e la difesa dell’imputato nella formulazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni definitive, che non risulta sanata ai sensi dell’art.182 comma 2 cod.proc.pen., consegue la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art.185 comma 1 cod.proc.pen., la quale deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente