Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Nuoro il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 12/10/2023 della Corte di appello di Cagliari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica presentata, il 30/04/2024, dal difensore dell’imputato, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/10/2023, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 18/01/2022, il Tribunale di Oristano aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato quattro motivi di
ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità e, segnatamente, del disposto di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Osserva in proposito che la decisione impugnata risulta emessa dalla Corte territoriale nonostante il mancato inoltro alla difesa delle conclusioni scritte de AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, prescritto, per il caso di trattazione cartolare del giudizio, dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, all’epoca vigente giusta il disposto dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che ciò ne avrebbe compromesso l’attiva e cosciente partecipazione al giudizio e avrebbe determinato l’insorgere di una nullità di ordine generale a regime intermedio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto denegata declaratoria di estinzione della contravvenzione per intervenuta prescrizione.
Assume al riguardo che nella decisione della Corte territoriale non risulterebbe vagliata la richiesta difensiva per l’emissione di una pronunzia di improcedibilità del reato, in tesi medio tempore prescritto, formulata con le note scritte trasmesse ex art. 94 cligs. n. 150 del 2022.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità e, segnatamente, del disposto di cui all’art. 546, commi 1, lett. d) e 3, cod. proc. pen.
Sostiene in particolare che nella decisione oggetto d’impugnativa non risulterebbero integralmente riportate le conclusioni rassegnate dalla difesa, che – come detto – aveva invocato, nelle note scritte ritualmente trasmesse alla Corte, la declaratoria di estinzione della contravvenzione per intervenuta prescrizione.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole infine, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 157, comma 1, 159, 160 e 161 cod. pen.
Rileva in specie la decisione impugnata avrebbe illegittimamente omesso di dichiarare la prescrizione della contravvenzione in contestazione stante l’intervenuto decorso, in assenza di cause di sospensione, dei termini previsti ex lege per il maturare dell’indicata causa estintiva.
Il medesimo difensore ha depositato poi, in data 30/04/2024, una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dalla parte pubblica, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dall legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Fondato risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza della norma processuale stabilità a pena di nullità di cui all’art 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che la decisione impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale a dispetto del mancato inoltro alla difesa delle conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, prescritto, per il caso di trattazione cartolare del giudizio, dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, all’epoca vigente e che tale circostanza ha compromesso l’attiva e cosciente partecipazione al giudizio della parte privata.
Si osserva al riguardo che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale il Collegio ritiene di aderire, «Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del AVV_NOTAIO generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 47308 dell’11/10/2023, B., Rv. 285349-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284486-01, Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901-01 e Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532-01).
È ben noto al Collegio il diverso orientamento formatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui «Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione» (così Sez. 5, n. 10864 dell’01/02/2024, COGNOME, Rv. 286087-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284898-01, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 13/01/2023, S., Rv. 284164-01 e Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02).
Purtuttavia, a parere del Giudicante, merita condivisione l’inquadramento della deducibilità della nullità conseguente all’omessa comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO effettuato dall’orientamento dapprima menzionato.
Ciò perché ricorre, nel caso concreto, una nullità di ordine generale a regime intermedio, conseguente all’inosservanza delle disposizioni relative all’intervento dell’imputato (art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), prodottasi nella fase del giudizio di appello e deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 180 cod. proc. pen., non trovando applicazione, nella subiecta materia, il disposto dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la parte che fa valere il vizio non ha assistito al compimento dell’atto nullo.
E invero, il regime di deducibilità della nullità si contrae o si dilata in ragion della presenza o meno della parte al compimento dell’atto che si vuole affetto da nullità.
Nel caso in cui la parte non abbia presenziato al compimento dell’atto nullo, non trova applicazione la regola cristallizzata dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., essendo proprio tale disposizione a prevedere che, ove la condizione da esse contemplata non si verifichi, si riespande la previsione dell’art. 180 cod. proc. pen. (e, per le nullità relative, quella di cui all’art. 181 cod. proc. pen.).
Le esposte considerazioni comportano l’accoglimento del primo motivo di ricorso, fattore che ha, all’evidenza, valenza assorbente rispetto alla disamina dei motivi ulteriori.
La rilevata nullità, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Cagliari.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 14/05/2024