Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Roma avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per peculato (art. 314 cod. pen.), per essersi appropriato, in qualità di commissario liquidatore della società
cooperativa GLYPH a GLYPH responsabilità GLYPH limitata GLYPH “Progetto GLYPH Uomo-Ambiente”, contestualmente posta in liquidazione coatta amministrativa, della somma complessiva di C 10.205,59.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, deducendo, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, quattro motivi.
2.1. Inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità quanto all’omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello.
Il decreto di citazione in appello era notificato all’AVV_NOTAIO d’uffic dell’imputato, che chiedeva la trattazione in presenza.
Sebbene, in data 21 aprile 2022, fosse stato depositato atto di nomina dell’AVV_NOTAIO di fiducia, con revoca dei precedenti difensori, il decreto d differimento dell’udienza, disposto a seguito della variazione delle tabelle ad opera del Presidente della Corte d’appello, era notificato, oltre che all’imputato, al vecchio difensore d’ufficio e non a quello di fiducia nel mentre nominato in suo luogo.
Risultando peraltro l’AVV_NOTAIO d’ufficio (revocato) assente all’udienza, ne veniva nominato un altro il quale si limitava di insistere per l’accoglimento dei motivi di appello, non avendo cognizione degli atti della causa, con evidente lesione del diritto di difesa dell’imputato.
2.2. Errata applicazione dell’art. 314 cod. pen. e motivazione soltanto apparente.
La Corte d’appello, operando un’inversione dell’onere probatorio, ha ritenuto che le somme prelevate dall’imputato sul conto corrente e mediante assegno circolare fossero state da lui utilizzate per finalità privatistiche, piuttosto che pagare i creditori e far fronte alle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico quindi, nell’interesse della società cooperativa. La circostanza che il prevenuto abbia emesso un assegno circolare dell’importo di C 3500 in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, al fine di liquidare l’attività prestata da tale professionista favore di altre società per cui rivestiva la carica di commissario liquidatore corrobora la bontà di tale assunto.
2.3. Errata applicazione della legge penale in relazione alle fattispecie di peculato e di truffa.
La Corte d’appello ha omesso di acclarare che l’imputato non era mai stato iscritto all’albo dei commercialisti e a quello dei consulenti del lavoro, sicché no aveva i requisiti per assumere la carica di commissario liquidatore. Di conseguenza, non poteva rivestire la qualifica di pubblico ufficiale. Da ciò è derivata l’erronea qualificazione del fatto come peculato, piuttosto che come usurpazione di pubbliche funzioni e truffa.
2.4. Errata applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione sulla continuazione.
In appello era stato dedotto come, essendo state le operazioni ascritte all’imputato compiute in un ristretto arco temporale ed avendo esse le medesime finalità, avrebbero dovuto essere considerate parti di un unitario contesto spazio-temporale e, quindi, una condotta unica, piuttosto che più condotte avvinte dalla continuazione.
La Corte di appello non ha risposto alla censura, limitandosi ad aderire in termini apodittici e stereotipati alle argomentazioni della sentenza del Tribunale, venendo così meno al suo obbligo di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato ha precluso la partecipazione dello stesso al giudizio di appello, compromettendone in modo evidente il diritto di difesa.
Di conseguenza, anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), la sentenza è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e va, pertanto, annullata, con conseguente trasmissione degli atti a diversa Sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio.
L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento degli altri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 22/10/2024