Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24968 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Reggio Calabria il 15/04/1966
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME COGNOME la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Direttore dei Servizi amministrativi per un periodo di dodici mesi, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. (capi B e C).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; omessa motivazione in ordine all’eccezione di nullità sollevata dalla difesa.
A fronte della contestazione di aver alterato due gare mediante spedizione di inviti a ditte rivelatesi inesistenti, cessate e comunque non raggiunte da alcuna sollecitazione, la difesa aveva prodotto, in sede di interrogatorio preventivo, le PEC inviate alle ditte invitate alla gara e le ricevute di consegna, che attestavano l’effettivo pervenimento delle stesse, nonché le visure camerali, dalle quali si evinceva che si trattava di ditte operanti nel settore di riferimento. L’omessa valutazione di tale documentazione da parte del Giudice per le indagini preliminari era stata fatta valere come nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292 comma 2, lett. cbis e comma 2ter , ma su tale rilievo il Tribunale per il riesame avrebbe omesso ogni valutazione, supplendo, del tutto illegittimamente, alla carenza del provvedimento genetico.
La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria e illogica sia in ordine all’effettiva spedizione e ricezione degli inviti sia in riferimento al presunto accordo intervenuto con i coimputati per alterare le gare.
Viene, inoltre, contestata la sussistenza del dolo, la cui unica prova consisterebbe in una presunta amicizia con il vincitore delle gare.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per violazione dell’art. 292, comma 3bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 291, comma 1octies cod. proc. pen. per mancata allegazione, in vista dell’interrogatorio preventivo, dei verbali relativi alle attività di intercettazione telefonica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La dedotta nullità dell’ordinanza genetica, per violazione dell’art. 292 comma 2, lett. cbis e comma 2ter, cod. proc. pen. è insussistente.
L’art. 292, comma 2, lett. cbis ) cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve contenere « l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa » ; il successivo comma 2ter prevede che « l’ordinanza è nulla se
non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327bis e, nel caso di cui all’articolo 291, comma 1quater , una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio » .
Ciò significa che il provvedimento genetico deve essere corredato da una motivazione che dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, anche al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato.
Ebbene, l’ordinanza impugnata ha correttamente respinto l’eccezione di nullità, riproposta in questa sede, rilevando che la difesa risultava essersi confrontata solo parzialmente con le argomentazioni nell’ordinanza genetica, in cui si rilevava che la condotta fraudolenta contestata non consisteva nella mancata spedizione degli inviti e che, anzi, presupponeva un’apparenza di spedizione che, nei fatti, come confermato anche dalla documentazione versata in atti dalla stessa difesa.
La censura relativa al difetto di motivazione in ordine al contributo fornito dal ricorrente all’alterazione delle gare è inammissibile, perché presuppone una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Il Tribunale, con motivazione lineare e non illogica, ha ritenuto sussistere gravi indizi in ordine all’accordo per alterare le gare, in quanto dal materiale istruttorio emerge che gli inviti sono stati spediti – con e-mail priva di oggetto e di riferimento alla gara, recante una serie confusa di allegati di diverso formato- a ditte cessate o, comunque, di fatto non raggiunte dagli stessi (cfr. ad esempio sommarie informazioni del legale rappresentante di una delle società apparentemente invitate, NOME Borghi), in modo da garantire l’aggiudicazione all’unica ditta offerente, con l’ulteriore facilitazione di non farle carico della fornitura degli allestimenti del locale con arredi e apparecchiature – prevista dal capitolato-, fornitura già realizzata da altra ditta grazie all’improprio utilizzo, da parte del ricorrente e del correo, della somma stanziata per l’acquisto di presidi per il contenimento del rischio epidemiologico.
L’elemento soggettivo, secondo l’ordinanza impugnata, emerge sia dalle modalità condotta, che rendono evidente l’esistenza di un accordo volto a pilotare la gara in favore dell’unico partecipante, sia dall’univoco contenuto delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 2-3 ordinanza impugnata).
Tale motivazione, ancorata alle emergenze istruttorie, coerente e non illogica, sfugge al sindacato di legittimità.
Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa al profilo cautelare, sul quale la motivazione dell’ordinanza impugnata non è né carente né illogica e si sottrae alle generiche censure dedotte con il ricorso.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità dell’ordinanza genetica per la mancata allegazione, in vista dell’interrogatorio preventivo, dei verbali relativi alle attività di intercettazione telefonica, è infondato.
L’art. 292 cod. proc. pen., al comma 3bis , introdotto con l. n. 114/2024 (in vigore dal 25/08/2024), prevede che l’ordinanza cautelare è nulla « se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1quater , nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1septies e 1octies del medesimo articolo » . L’art. 291, comma 1octies, cod. proc. pen. stabilisce: « L’invito di cui al comma 1sexies contiene altresì l’avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati’; il precedente comma 1 prevede che il pubblico ministero, con la richiesta di misura cautelare « presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate » .
Nei verbali è riportato il «contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini» (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), cui l’art. 291, comma 1, deve intendersi riferito. Da ciò consegue che il deposito del verbale (ossia dell’atto) è equipollente alla trascrizione del suo integrale contenuto, giacché la norma intende garantire la conoscenza del contenuto del verbale e non la mera disponibilità dello stesso.
Del resto, nell’interpretazione sistematica di tali norme, occorre considerare che i verbali ex art. 268, comma 1, cod. proc. pen., una volta trasmessi al pubblico ministero, sono da questo depositati presso l’archivio di cui all’art. 269, comma 1, cod. proc. pen. (art. 268, comma 4, cod. proc. pen.), archivio cui il difensore ha facoltà di accedere per ascoltare le conversazioni registrate (art. 269, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.).
La tutela del diritto di difesa, cioè, è comunque pienamente garantita dall’ascolto, diretto, delle conversazioni ritenute rilevanti nonché dal deposito degli stessi nell’archivio informatico.
Da ciò consegue che correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica dedotta dalla difesa, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla base degli atti allegati alla richiesta di misura, e segnatamente dell’annotazione di polizia giudiziaria in cui era integralmente riportato il contenuto dei verbali delle intercettazioni rilevanti.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/05/2025