Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 22/02/2024 del Tribunale di Messina
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedend raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Messina – in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. -confermava il provvedimento emesso il 12/01/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, nella parte in cui veniva applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura custodiale di massimo rigore per il reato
di cui all’art. 416-bis cod. pen. sub capo 1) e per i reati di truffa, falso e riciclaggio di cui a capi sub n. 2 quater, 2 quinquies e 2 septies dell’incolpazione provvisoria.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge, in relazione all’art. 292, comma 1, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame respinto l’eccezione di nullità d provvedimento impugnato sulla base di una “motivazione asfittica” (così letteralmente), sostituendosi totalmente al giudice di prime cure, il quale si era limitato a trasporre n provvedimento la richiesta del Pubblico ministero senza un effettivo vaglio critico del quadro indiziario e delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondato.
1.1. Occorre in limine rilevare che il ricorrente – come illustrato nel corpo stesso del ricorso (pag.2) e nel provvedimento impugnato – aveva eccepito innanzi al Tribunale del riesame la nullità dell’ordinanza genetica ex art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen. perché carente di autonoma motivazione limitatamente al solo punto inerente la “pregnanza e attualità delle esigenze caute/ari”.
Nessuna eccezione di nullità era stata, invece, sollevata in relazione alla mancanza di autonoma motivazione da parte del Giudice di prime cure con riferimento al diverso punto inerente la gravità del quadro indiziario.
1.2. Fatta questa necessaria premessa, va chiarito come non sia consentito in sede di legittimità dedurre il vizio di motivazione, per omissione o illogicità, del provvedimen impugnato in relazione a questioni che non sono state sottoposte al vaglio del giudice del gravame. Ciò vale anche per l’impugnazione cautelare, essendosi al riguardo precisato come pur essendo la fase del riesame aperta ad ogni possibile censura avverso il provvedimento cautelare per l’effetto interamente devolutivo del gravame – occorra pur sempre che una censura sia stata sollevata, perché la parte ricorrente possa dolersi della erronea valutazione della stessa ad opera del giudice di seconda istanza.
1.3. Nel caso di specie, quindi, correttamente il Tribunale del riesame- nello scrutinare la preliminare eccezione di nullità dell’ordinanza genetica -ha affrontato la quaestio iuris nei limiti del devolutum (pagg. 2 e 3 e del provvedimento impugnato).
Al riguardo, è stato congruamente illustrato come il Giudice per le indagini preliminari – per quanto avesse utilizzato la tecnica del copia-incolla- non avesse tuttavia abdicato alla funzione di controllo demandatagli, avendo considerato nella valutazione dell’attualità e della pregnanza delle esigenze cautelari l’appartenenza del ricorrente all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di stampo
mafioso dei “RAGIONE_SOCIALE“: RAGIONE_SOCIALE formato da persone legate da stretti rapporti di parentela e di comparatico, storicamente radicato sul versante nebroideo sin dai primi anni novanta, dedito alle estorsioni, alle truffe comunitarie e al traffico di sostanze stupefacenti ( cfr pag. provvedimento impugnato).
Occorre poi aggiungere come la nullità dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, per mancata indicazione delle “concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure” ex art. 292, comma secondo, lett. c) bis, cod. proc. pen., non possa discendere dalla mera formale omissione di detta indicazione, quando risulti evidente dal complesso motivazionale l’incidenza assoluta e prevalente che hanno assunto le considerazioni riferibili alla gravità dell pericolosità sociale e alla personalità dell’indagato.
In questo senso è il caso di evidenziare come, nel caso in esame, il giudice di prime cure avesse ben posto in risalto il ruolo certamente non secondario rivestito dal ricorrente all’intern del RAGIONE_SOCIALE“, per essere lo stesso da sempre particolarmente vicino ai vertici del clan e dedito – unitamente al fratello NOME – al traffico di sostanze stupefacent alle truffe comunitarie.
1.4. Le ulteriori censure- con cui il difensore contesta la carenza del quadro indiziario sono aspecifiche, prive di contenuto critico e meramente assertive, vieppiù al cospetto di un impianto motivazionale- come quello posto alla base del provvedimento impugnato- che offre un quadro coerente ed organico delle ragioni della decisione.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso 1’11 luglio 2024.