Nullità Notifica Udienza: Quando un Errore Procedurale Viene Sanato?
Nel processo penale, la corretta comunicazione degli atti è un pilastro fondamentale per garantire il diritto di difesa. Ma cosa accade se la notifica di un rinvio d’udienza viene omessa? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini della nullità della notifica udienza, spiegando quando un vizio di questo tipo può considerarsi ‘sanato’. Questo principio è cruciale per comprendere la dinamica tra errori procedurali e la necessità di una loro tempestiva contestazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato prende le mosse dalla condanna di un uomo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale di Frosinone e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma, infliggeva all’imputato una pena di dieci mesi di reclusione. Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Notifica Mancante e Vizio di Motivazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Violazione del diritto di difesa: Il primo motivo riguardava un vizio procedurale. L’imputato sosteneva la nullità della sentenza d’appello a causa della mancata notifica dell’avviso di rinvio di un’udienza, fissata a seguito di un suo legittimo impedimento a comparire. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe compromesso irrimediabilmente il suo diritto a partecipare al processo.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo criticava le fondamenta della condanna, lamentando un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. La difesa riteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato le ragioni della colpevolezza.
La Decisione della Corte sulla Nullità della Notifica dell’Udienza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo entrambi i motivi. Il punto centrale della decisione riguarda la natura della nullità della notifica udienza. I giudici hanno chiarito che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza, a seguito di un rinvio per legittimo impedimento, non genera una nullità assoluta e insanabile.
Al contrario, si tratta di una ‘nullità di ordine generale a regime intermedio’. Questo significa che il vizio esiste, ma per essere fatto valere deve essere eccepito, cioè sollevato dalla parte interessata, entro precisi termini procedurali stabiliti dagli articoli 180 e 182 del codice di procedura penale. Se l’eccezione non viene sollevata tempestivamente, la nullità si considera ‘sanata’.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto. Per quanto riguarda il primo motivo, ha rilevato che l’imputato aveva ricevuto regolarmente la citazione in giudizio originaria. La successiva nullità derivante dalla mancata notifica del rinvio non era stata eccepita tempestivamente nelle sedi opportune. Di conseguenza, il vizio procedurale è stato sanato e non poteva più essere fatto valere in sede di legittimità.
Per quanto concerne il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito della vicenda. La Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti, né può saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Tale motivo è stato quindi ritenuto inammissibile, poiché chiedeva alla Corte un’attività di revisione dei fatti che esula dalle sue competenze.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: la vigilanza e la tempestività sono essenziali nel processo penale. Un errore procedurale, anche se potenzialmente grave come l’omessa notifica di un’udienza, può perdere ogni rilevanza se non viene contestato nei modi e nei tempi previsti dalla legge. La decisione riafferma la distinzione tra nullità assolute, che possono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento, e nullità intermedie o relative, che richiedono una pronta reazione della parte interessata per non essere ‘sanate’. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di monitorare attentamente ogni fase del processo per tutelare efficacemente i diritti dei propri assistiti.
Che tipo di vizio procedurale rappresenta l’omessa notifica del rinvio di un’udienza all’imputato?
Secondo la Corte, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione della nuova udienza, a seguito di un legittimo impedimento dell’imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
A quali condizioni la nullità per mancata notifica del rinvio d’udienza può essere sanata?
La nullità viene sanata se non è dedotta nei termini previsti dagli artt. 180 e 182, comma secondo, del codice di procedura penale. Ciò a condizione che all’imputato sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio originaria.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può verificare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con modelli di ragionamento esterni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24815 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FERENTINO il 24/10/1991
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone, che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta nullità della sentenza impugnata per mancata notifica del rinvio dell’udienza, a seguito di legittimo impedimento all’imputato manifestamente infondato. Infatti, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impediment dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udien determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 – 01; conf.: N. 2324 del 2007 Rv. 235724 – 01, N. 17027 del 2013 Rv. 255503 – 01); rilevato che nel caso in esame l’imputato aveva ricevuto regolare citazione, non risulta eccepita tempestivamente la nullità, cosicché la stessa è stata sanata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in capo al ricorrente – non è consentito dalla leg stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparat argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno
(tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il Giudice di merito, motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda
1
particolare, foll.
e 2 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
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Il co sigliere estensore
Il Presidente