Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23964 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Stranieri NOME nato il 11/04/1970 a Cittanova avverso la sentenza del 09/01/2025 dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, riconosciuta la continuazione tra il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) (capo a), quello d danneggiamento (art. 636, comma 2, n. 1, cod. pen.) (capo b) e i reati di cui a una precedente sentenza passata in giudicato, rideterminava la pena.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME eccependo, con un unico motivo, violazione degli artt. 175 e 670 cod. proc. pen., per travisamento degli atti ed erronea applicazione della legge nella parte in cui non è stata dichiarata la prescrizione.
La Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha erroneamente ravvisato la situazione processuale della restituzione in termini.
Tuttavia, l’ord. 28 marzo 2024, pronunciata in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione, aveva escluso si trattasse di restituzione in termini e dichiarato la nullità del titolo esecutivo formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano.
L’ordinanza citata era stata allegata, insieme alla sentenza di cassazione, ai motivi nuovi, nei quali era anche chiesto che fosse dichiarata la prescrizione, maturata, a seguito della regressione del processo conseguente alla nullità della notifica dell’estratto contumaciale, ma non è stata considerata dal Giudice dell’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva qualificato come “richiesta di rimessione in termini” (invece che come “incidente di esecuzione)” l’istanza presentata personalmente dall’imputato, ritenendola tardiva, e rigettato l’istanza di rescissione del giudicato presentata dagli avvocati, affermando che l’imputato era a conoscenza dell’esistenza del procedimento.
Contro tale ordinanza era presentato ricorso, che questa Corte accoglieva.
Infatti, Sez. 2, n. 2329, del 06/12/2023, annullava il provvedimento impugnato perché: in generale, le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato; con riferimento al caso concreto, sebbene fosse stata ritualmente eccepita, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, tale istanza non era stata esaminata dalla Corte d’appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l’eccezione riguardasse nullità deducibili solo nel giudizio di impugnazione, laddove la nullità dell’estratto contumaciale è essenziale per la formazione del
titolo esecutivo e dunque per stabilire se e quando la sentenza del 27 settembre
2020 fosse passata in giudicato.
Dall’accesso al fascicolo processuale – consentito in virtù di Sez.
U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 (per cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un
error in procedendo, la Corte di cassazione è
giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali) – emerge che, nel giudizio di rinvio, la
Corte d’appello recepiva il suddetto principio di diritto.
Ciò nondimeno, nella sentenza qui impugnata, i Giudici affermano che, «ai fini del decorso del termine di prescrizione, non si tiene conto del tempo intercorso tra
la notificazione della sentenza contumaciale (avvenuta il 9 marzo 2011) o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito
dell’ordinanza che concede la restituzione in termini (avvenuta il 10 aprile 2024), trattandosi di sentenza precedente all’entrata in vigore della riforma Cartabia e
contenendo la previsione dell’art. 175 cod. pen.».
In altri termini, ribadiscono come si vertesse in un caso di restituzione in termini (senza menzionare l’intervento della Cassazione con il correlato giudizio di rinvio); computano, dunque, erroneamente, la sospensione dei termini di prescrizione tra la data della notificazione della sentenza contumaciale (9 marzo 2011) e la notifica alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione (10 aprile 2024) e respingono, di conseguenza, l’eccezione di prescrizione del reato avanzata dalla parte e dal Procuratore Generale.
Essendo stato, tuttavia, il fatto commesso in data 13 maggio 2007 e risultando la nullità della notifica dell’estratto di sentenza contumaciale, preclusiva del passaggio in giudicato della sentenza e della sospensione dei termini prescrizionali (V. Sez. 2, n. 40791 del 08/10/2024, COGNOME, Rv. 287216), il reato è estinto per il decorso di questi ultimi.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 22/05/2025