Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34048 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4/10/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di NOME COGNOME, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l ‘ ulteriore corso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell ‘ interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 21 settembre 2022 con la quale, all ‘ esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, erano stati riconosciuti colpevoli, esclusa la recidiva ad essi contestata e con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dal vincolo di continuazione, di cui agli artt. 110, 624bis , 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen., commesso in Arquata del Tronto il 28 novembre 2019 (capo A) nonché di cui agli artt. 110, 61, n. 2 e 337 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, al fine di assicurarsi l ‘ impunità dal reato contestato al capo A), in Castel Sant ‘ Angelo il 28 novembre 2019 (capo B); e, pertanto, erano stati condannati, con la diminuente del rito, alla pena di 3 mesi di reclusione e di 300 euro di multa, applicata a titolo di aumento per la continuazione fra tali fatti e quelli già giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Spoleto il 4 febbraio 2021, irrevocabile in data 28 ottobre 2021.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, lett. c ) e 601 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello ovvero dell ‘ avviso di fissazione di udienza in appello ai sensi dell ‘ art. 601 cod. proc. pen. allo stesso AVV_NOTAIO, unico difensore di fiducia di COGNOME. Benché l ‘ imputato avesse nominato, quale unico difensore di fiducia, l ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Catania, INDIRIZZO e la cui PEC era EMAIL , nessuna notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello ai sensi dell ‘ art. 601 cod. proc. pen. era stata effettuata al Difensore per l ‘ udienza fissata il 4 ottobre 2024 davanti alla Corte di appello di Ancona, con conseguente nullità assoluta e insanabile ex art. 178, lett. c ), cod. proc. pen.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello, per il tramite del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il cui contenuto è, però, sostanzialmente sovrapponibile, sicché appare opportuna, per ragioni di sintesi, l ‘ esposizione unitaria dell ‘ unico motivo di impugnazione di cui si compone ciascun
ricorso; motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Entrambi i ricorsi lamentano, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 62bis cod. pen. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale avrebbe trascurato sia l ‘ ammissione di colpevolezza da parte degli imputati in relazione ai fatti oggetto della sentenza n. 49/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto e posti in continuazione con quelli di cui alla impugnata, sia che le nuove violazioni, oggetto del presente procedimento, fossero dovute alle scarse condizioni economiche degli imputati.
Quanto al quantum della pena in concreto inflitta, sia l ‘ entità del fatto, sia le modalità di esecuzione avrebbero dovuto indurre il Giudice di merito a contenere la pena nel minimo edittale, considerato che con l ‘ ammissione di colpevolezza vi era stata sicuramente una rivisitazione critica del reato da parte degli imputati e che il loro stato di indigenza economica doveva essere parimenti considerato ai fini della determinazione della pena da applicare.
In data 21 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale sono stati chiesti l ‘ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la posizione di NOME COGNOME, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l ‘ ulteriore corso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell ‘ interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato, mentre i ricorsi proposti nell ‘ interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono, invece, inammissibili.
Muovendo dall ‘ analisi del ricorso proposto da NOME COGNOME, le censure difensive devono ritenersi fondate.
Va premesso essendo stato dedotto, mediante l ‘ odierno ricorso, un error in procedendo ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è, nella specie, «giudice anche del fatto»; di tal che, per risolvere la relativa questione, essa può accedere all ‘ esame diretto dei relativi atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).
Secondo quanto, dunque, si evince dalla lettura degli atti processuali, il decreto di fissazione dell ‘ udienza in sede di appello era stato notificato all ‘ indirizzo PEC EMAIL riferibile a un omonimo del Difensore di fiducia dell ‘ imputato e non già all ‘ indirizzo
EMAIL intestato, invece, all ‘ AVV_NOTAIO, che COGNOME aveva nominato come proprio difensore fiduciario, sicché il professionista non aveva avuto notizia del processo.
Pertanto, deve ritenersi la nullità del giudizio di appello alla luce del principio secondo cui in tema di notificazione al difensore dell ‘ avviso di celebrazione del dibattimento, nell ‘ ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso foro è compito della cancelleria e dell ‘ ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all ‘ imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, dep. 2002, Rubattu, Rv. 221107 – 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all ‘ omesso avviso per l ‘ interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 – 01).
Venendo ai ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, essi lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l ‘ applicazione di una pena asseritamente eccessiva.
3.1. Con riferimento al primo profilo va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell ‘ art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell ‘ interesse dell ‘ imputato» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419 – 01) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall ‘ art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all ‘ entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163 – 01; Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 01; Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639 – 01).
Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado ha respinto le argomentazioni difensive, articolate con gli atti di appello dei due imputati, secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti si imponeva in ragione della confessione dagli stessi resa nell ‘ ambito del procedimento definito con la sentenza n. 49/2021 del Tribunale di Spoleto, i cui fatti erano stati posti in continuazione con quelli oggetto del presente procedimento e considerato che il primo Giudice
aveva disapplicato la contestata recidiva e che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute nella sentenza del Tribunale di Spoleto proprio «in virtù della ammissione di responsabilità degli imputati».
Secondo la Corte territoriale, infatti, doveva ritenersi ininfluente sia che le attenuanti generiche fossero state già applicate con riferimento al reato più grave e ai reati satellite giudicati con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Spoleto, trattandosi di valutazione da effettuarsi in modo autonomo rispetto a ciascun reato posto in continuazione e con possibilità di pervenire a risultati divergenti, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249279 – 01; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057 – 01; Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Rv. 268888 – 01; Sez. 2, n. 6012 del 30/01/2018, Rv. 272365 – 01; Sez. 1, n. 13369 39 del 13/02/2018, Rv. 272567 – 01), sicché l ‘ ammissione di responsabilità operata dagli imputati rispetto alla commissione dei reati oggetto del presente procedimento non valeva a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, indice di una inclinazione alla sistematica violazione dei precetti penali, delle modalità esecutive concrete dei due illeciti penali, connotate da una trasferta in regione diversa da quella di residenza, da una effrazione violenta e da un numero di partecipanti superiore a tre, elementi che escludevano la estemporaneità dell ‘ accaduto, nonché dalle modalità di fuga attuate in spregio della incolumità altrui. Né tali elementi potevano ritenersi superabili in forza della condizione di «indigenza economica» di COGNOME e COGNOME, rimasta non dimostrata o della scelta di accedere al rito abbreviato, essendo illegittimi il riconoscimento delle attenuanti generiche motivato dalla scelta del giudizio abbreviato, essendo la valutazione premiale di tale scelta già posta a fondamento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861).
A fronte dell’ampia argomentazione svolta dalla sentenza impugnata, entrambi i ricorsi hanno sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni poste a fondamento dell’appello, che la Corte territoriale aveva puntualmente disatteso, sicché essi risultano, in definitiva, meramente reiterativi e, come tali, aspecifici.
3.2. Quanto, poi, al quantum della pena irrogata, rispetto al quale era stata l ‘ inosservanza dei criteri di cui all ‘ art. 133 cod. pen., dal momento che l ‘ entità del fatto e le modalità di esecuzione avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a contenere la pena nel minimo edittale e a contenere gli aumenti di pena a titolo di continuazione, anche in questo caso la sentenza impugnata ha sottolineato l’assenza di concreti elementi favorevoli suscettibili di consentire una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo rispetto agli indici dosimetrici relativi alla gravità dei fatti, all ‘ entità del danno patrimoniale prodotto in danno della persona offesa in conseguenza del danneggiamento di un infisso
dell ‘ abitazione e al mancato rinvenimento di parte della refurtiva asportata, nonché alla condotta illecita tenuta dagli imputati nel cercare di assicurarsi l ‘ impunità dal reato sub capo A); e considerata, infine, l ‘avvenut a disapplicazione della recidiva contestata, pur riconosciuta come correttamente contestata.
Anche in questo caso, a fronte di una valutazione che è essenzialmente rimessa al giudice di merito e implicante un apprezzamento prettamente fattuale, i ricorsi hanno sviluppato censure di natura fattuale, obliterando la puntuale motivazione offerta a corredo della decisione impugnata e sollecitando la opposta valorizzazione di aspetti della vicenda che sono stati valutati in maniera difforme dalla Corte di appello. Il motivo è, pertanto, non consentito in sede di legittimità, aspecifico e manifestamente infondato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso . I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono, invece, essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «le parti abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., a carico dei due imputati l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso . Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME