Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, ed ha chiesto declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, assolto NOME COGNOME dal reato di resistenza ed ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975, rideterminando la pena in mesi 3 di arresto ed 500 di ammenda.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, che deduce i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo deduce, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 601 c. 5 cod. proc. pen. per l’omessa notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello al co-difensore AVV_NOTAIO.
2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo d) e la conseguente mancata pronuncia di non doversi procedere.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso per la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, ed ha chiesto declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte con le quali si è riportata al ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di appello non è stato notificato al co-difensore AVV_NOTAIO, e che l’eccezione è stata debitamente sollevata con memoria scritta dal medesimo AVV_NOTAIO in data 09/10/2023.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno dei difensori dà luogo ad una nullità a regime intermedio (cfr., Sez. U, n. 6 del 25/06/1997, Gattellaro, Rv. 208163; Sez. U,
n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219229; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244188).
È stato anche affermato che la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall’omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall’altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285545 – 01).
Ebbene, nel caso che ci occupa, come condivisibilmente osservato dal P.G. in seno alla sua requisitoria, la nullità non può dirsi sanata dal momento che il processo di appello si è svolto in forma cartolare ai sensi dell’art. 23 comma 2 D. L. 149 del 2020, e l’omessa notifica era stata debitamente eccepita con memoria inviata via PEC alla Corte di appello, prima dell’udienza.
Neppure può ritenersi sanata la nullità per effetto della circostanza che ad eccepire l’omessa notifica fosse stato non già il codifensore debitamente avvisato, ma lo stesso legale che, lamentando l’omessa notifica in suo favore dell’avviso di fissazione dell’udienza, ne disvelava, all’evidenza, l’avvenuta conoscenza aliunde.
Ed infatti, essendo la memoria che segnalava il vizio intervenuta il 09/10/2023, per l’udienza del 16/10/2023, in assenza di elementi idonei a radicare la conoscenza della fissazione dell’udienza in epoca anteriore alla prima data, occorre prendere atto che la lesione del diritto di difesa che l’omessa notifica ha implicato si è certamente realizzata, dal momento che, atteso il mancato rispetto dei termini, il difensore non avvisato non era stato messo in condizioni di esercitare tempestivamente le sue prerogative difensive (quali ad esempio la richiesta di trattazione orale).
Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso: ed infatti, non essendo il ricorso affetto da inammissibilità, esso non è preclusivo del rilievo della estinzione del reato per effetto della prescrizione maturata successivamente alla sua proposizione.
Il reato contestato è stato commesso il 10/09/2017, e quindi al termine massimo di cinque anni, previsto per i reati contravvenzionali, va aggiunto il periodo di sospensione, nella misura massima di un anno e sei mesi, a decorrere dalla sentenza di primo grado (del 17.02.2020), contemplato dall’art. 159 cod. pen. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (c.d. riforma Orlando, entrata in vigore il 3 agosto 2017), norma da intendersi come più favorevole rispetto a quella, introdotta con la L. n. 3/2019 (c.d. riforma Bonafede), che aveva sancito la sospensione sine die dopo la pronuncia di primo grado (cfr. sez. 1, n. 20213 del 2023).
Il termine massimo prescrizionale è quindi decorso il 10/03/2024.
Non dev’essere computato invece il periodo di sospensione per un massimo di un anno e sei mesi a far data dalla sentenza di condanna in sede di appello, in applicazione
del disposto di cui all’art. 159 comma 3 cod. pen, legge n. 103 del 2017, che sancisce il principio che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti debbono essere ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione allorquando ricorrano, come nel caso che ci occupa, casi di nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5bis, del codice di procedura penale, che implicherebbero la restituzione degli atti al Giudice a quo.
3. La fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, il primo attinente la sussistenza della denunciata nullità della sentenza d’appello, il secondo inerente la ricorrenza della causa estintiva rappresentata dalla prescrizione, impone di analizzare, sia pure brevemente, la questione attinente il rapporto tra causa estintiva e nullità anche assoluta, ripetutamente oggetto di pronunce delle Sezioni Unite.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220511, statuì che, «qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva». Poco dopo, Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 221403, ribadì che «il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio».
In questo quadro, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 2442750, ha riaffermato il principio per cui «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale)».
Successivamente la pronuncia a Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, ha affermato che nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In applicazione dei consolidati principi sanciti dal massimo organo nomofilattico di questa Corte, ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza dev’essere annullata senza rinvio per decorso dei massimi termini prescrizionali.
Tale conclusione non trova un limite nella sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione delle Sezioni Unite Iannelli, ha ritenuto l’interpretazione colà validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., ed ha dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il caso che ci occupa si pone infatti in un’area non lambita dalla pronuncia del Giudice delle Leggi che ha affermato, in un caso affatto diverso, l’essenzialità del contraddittorio, anche ai fini dell’accertamento della causa estintiva del reato.
La RAGIONE_SOCIALE ha avanzato specifica richiesta, con il secondo motivo di ricorso, volta ad ottenere una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nè ha dedotto ulteriori motivi attinenti il merito: attesi pertanto i limiti di sindacato di quest Corte, delineati dal devolutum con i motivi di ricorso, va preso atto dell’intervenuto decorso del termine massimo prescrizionale.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
Resta ferma la confisca del coltello in sequestro ordinate dal Tribunale ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152, dettato per tutti i reati concernenti le armi, nonché ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, essendosi al cospetto di un’ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di estinzione del reato e da escludere soltanto in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/4/2016, COGNOME, Rv. 266894-01; Sez. 1, n. 49969 del 9/10/2015, COGNOME, Rv. 265409-01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara il reato estinto per prescriziog -°c n J iro ferma la confisca del coltello sequestrato.
Così deciso il 10/05/2024