Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22639 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.NOME NOME n. a Gragnano il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME n. a Sorrento il DATA_NASCITA
3.COGNOME NOME n. in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 5/11/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria emessa dal G.u.p. del locale Tribunale in data 7/6/2022, affermava la penale responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al delitto ex art. 642, secondo comma, cod. pen. loro concorsualmente ascritto, condannando ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori RAGIONE_SOCIALE imputati che, con unico atto, hanno dedotto la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. I difensori eccepiscono che le notifiche relative alla fissazione dell’udienza dinanzi la Corte d’Appello di Trieste, come pure la comunicazione delle conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sono state effettuate ad un difensore omonimo dell’AVV_NOTAIO, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, che aveva assistito gli imputati in primo grado. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia legittimamente nominato integra una nullità assoluta in quanto ha privato gli imputati dell’esercizio dei diritti e facoltà che competevano loro, precludendo la possibilità di formulare motivi aggiunti, chiedere la definizione del processo mediante concordato ovvero avanzare la richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’accesso agli atti imposto dalla natura della doglianza risulta che la notifica del decreto di citazione in appello è avvenuta per tutti i ricorrenti a mezzo PEC in data 12/8/2024, con destinatario l’AVV_NOTAIO, codice fiscale CODICE_FISCALE e indirizzo elettronico EMAIL. I difensori deducono che gli atti sono stati inoltrati a tale legale (omonimo), titolare di diversa ubicazione dello studio professionale e di diverso indirizzo di posta elettronica ed hanno altresì segnalato che la PEC corrispondente all’AVV_NOTAIO designato alla difesa dei ricorrenti corrisponde a EMAIL., come evidenziato all’atto della nomina e risultante dalla comunicazione di astensione dall’attività professionale versata in atti.
Dalla consultazione attraverso fonti aperte dell’RAGIONE_SOCIALE risulta la denunziata omonimia e la riferibilità dell’indirizzo di posta elettronica in concreto utilizzato per le notificazioni a professionista diverso da quello officiato nell’odierno processo. Pertanto, deve ritenersi fondata l’eccezione di nullità formulata dai ricorrenti, essendo stata omessa la citazione del difensore di fiducia con conseguente nullità
ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. del processo d’appello e della sentenza che l’ha definito.
A tanto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti per il giudizio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, per l’effettuazione di nuovo giudizio.
3.1. Il giudice del rinvio provvederà ad emendare il rilevato vizio, tenendo conto della triplice omonimia dei legali RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE con studio in Gragnano rispondenti al nome di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, con studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, a cui risultano essere state erroneamente inviate le notifiche e gli avvisi; AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, con studio in INDIRIZZO INDIRIZZO; AVV_NOTAIO COGNOME NOME, classe DATA_NASCITA, con studio in INDIRIZZO), due dei quali (e precisamente gli ultimi due, entrambi di nome AVV_NOTAIO NOME) accomunati anche da un indirizzo di studio parzialmente coincidente (quanto al Comune e alla via di ubicazione: per entrambi, INDIRIZZO).
3.2. In vista del celebrando giudizio di rinvio si avrà cura di individuare correttamente nome, ubicazione di studio e pec del difensore effettivamente nominato dagli imputati ricorrenti, evidenziandosi – in conclusione – la necessità di preventivamente verificare se i dati dei due legali estratti dall’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e dalle coincidenti rispettive schede del RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, n. a Vico Equense il DATA_NASCITA, titolare di pec: ; e AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, n. a Gragnano il DATA_NASCITA, titolare di pec: ) siano corretti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 28 Maggio 2025