Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22639 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME n. a Gragnano il 14/6/1974
2.Vicedomini NOME n. a Sorrento il 25/8/1980
3.COGNOME NOME n. in Germania il 19/2/1971
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 5/11/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria emessa dal G.u.p. del locale Tribunale in data 7/6/2022, affermava la penale responsabilità di COGNOME NOME, Vicedomini COGNOME e COGNOME NOME in ordine al delitto ex art. 642, secondo comma, cod. pen. loro concorsualmente ascritto, condannando ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati che, con unico atto, hanno dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. I difensori eccepiscono che le notifiche relative alla fissazione dell’udienza dinanzi la Corte d’Appello di Trieste, come pure la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, sono state effettuate ad un difensore omonimo dell’Avv. NOME COGNOME, iscritto all’Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, che aveva assistito gli imputati in primo grado. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia legittimamente nominato integra una nullità assoluta in quanto ha privato gli imputati dell’esercizio dei diritti e facoltà che competevano loro, precludendo la possibilità di formulare motivi aggiunti, chiedere la definizione del processo mediante concordato ovvero avanzare la richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’accesso agli atti imposto dalla natura della doglianza risulta che la notifica del decreto di citazione in appello è avvenuta per tutti i ricorrenti a mezzo PEC in data 12/8/2024, con destinatario l’Avv. NOME COGNOME codice fiscale CODICE_FISCALE e indirizzo elettronico EMAIL I difensori deducono che gli atti sono stati inoltrati a tale legale (omonimo), titolare di diversa ubicazione dello studio professionale e di diverso indirizzo di posta elettronica ed hanno altresì segnalato che la PEC corrispondente all’Avv. NOME COGNOME designato alla difesa dei ricorrenti corrisponde a EMAIL, come evidenziato all’atto della nomina e risultante dalla comunicazione di astensione dall’attività professionale versata in atti.
Dalla consultazione attraverso fonti aperte dell’Albo degli Avvocati iscritti al Foro di Torre Annunziata risulta la denunziata omonimia e la riferibilità dell’indirizzo di posta elettronica in concreto utilizzato per le notificazioni a professionista diverso da quello officiato nell’odierno processo. Pertanto, deve ritenersi fondata l’eccezione di nullità formulata dai ricorrenti, essendo stata omessa la citazione del difensore di fiducia con conseguente nullità
ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. del processo d’appello e della sentenza che l’ha definito.
A tanto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, per l’effettuazione di nuovo giudizio.
3.1. Il giudice del rinvio provvederà ad emendare il rilevato vizio, tenendo conto della triplice omonimia dei legali iscritti al Foro di Torre Annunziata con studio in Gragnano rispondenti al nome di NOME COGNOME (avv. NOME NOME, classe 1973, con studio in Gragnano INDIRIZZO a cui risultano essere state erroneamente inviate le notifiche e gli avvisi; avv. NOME COGNOME classe 1968, con studio in Gragnano INDIRIZZO, piano INDIRIZZO; avv. NOME NOME, classe 1980, con studio in Gragnano INDIRIZZO, due dei quali (e precisamente gli ultimi due, entrambi di nome avv. NOME COGNOME) accomunati anche da un indirizzo di studio parzialmente coincidente (quanto al Comune e alla via di ubicazione: per entrambi, Gragnano INDIRIZZO.
3.2. In vista del celebrando giudizio di rinvio si avrà cura di individuare correttamente nome, ubicazione di studio e pec del difensore effettivamente nominato dagli imputati ricorrenti, evidenziandosi – in conclusione – la necessità di preventivamente verificare se i dati dei due legali estratti dall’Albo di appartenenza e dalle coincidenti rispettive schede del Consiglio Nazionale Forense (avv. COGNOME NOME COGNOME n. a Vico Equense il 3.10.1968, titolare di pec: ; e avv. COGNOME NOME COGNOME n. a Gragnano il 21.1.1980, titolare di pec: ) siano corretti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 28 Maggio 2025