Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24983 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Mascali il 11/06/1968
avverso la sentenza del 30/09/2024 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/09/2024, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 11/01/2023 dal Tribunale i Catania, con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44 lett c) d.P.R. n. 380/2001- 64,65, 71, 72 d.P.R. 380/2001, 94 e 94 d.P.R. n. 380/2001.181 d.lgs 42/2004 e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 33.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 161, comma 4, cod.proc.pen, eccependo la nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello, in quanto effettuata presso i difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen., e non presso il domicilio eletto.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art 601, comma 5, cd.proc.pen, eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto dei termini a comparire.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 23 bis I 176/2020, 179 e 601 cod.proc.pen., in quanto a fronte dell’udienza fissata in data 30/09/2024, la notifica a mezzo pec veniva effettuata in data 25/09/2024 e, quindi, senza garantire il contradittorio orale né quello cartolare.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica all’imputato del decreto di citazione in appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (cfr., Sez.5, n. 27546 del 03/04/2023,Rv. 284810 – 01 e nello stesso senso, in un caso con questioni analoghe, Sez. 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183, in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso
il luogo di residenza dell’imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica).
La linea interpretativa cui si ispira la citata sentenza n. 48916 del 2018 è quella sottesa anche alla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229541, con cui è stato chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Qualora, dunque, il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un’ipotesi di nullità assoluta.
Dunque, può affermarsi, in una simile fattispecie, che la nullità a regime intermedio, verificatasi in mancanza di prova dell’inidoneità assoluta a determinare la conoscenza del giudizio di secondo grado (che avrebbe generato la nullità assoluta invocata dalla difesa), non è stata dedotta tempestivamente, subito dopo la sua realizzazione, vale a dire, trattandosi di processo a trattazione scritta, in una memoria o nelle conclusioni ex art. 23 bis della L. 176/2020 da inviare in tempo utile alla Corte.
Orbene, l’odierno ricorrente nulla argomenta sul perché la notifica sia stata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte sua, pur essendo stata diretta al difensore di fiducia nè risulta dedotta alcuna specifica lesione del diritto di difesa.
Da tanto discende l’inammissibilità della doglianza.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l’eccezione proposta – come nella specie – con il ricorso per cassazione è tardiva (Sez.2, n.48275 del 20/10/2023, dep.04/12/2023, Rv.285585 – 01).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il difensore di fiducia del ricorrente, a fronte di una notifica tempestivamente effettuata in data nei suoi confronti in 24/7/2024, non richiedeva nei termini la
richiesta di trattazione orale del procedimento e, quindi, correttamente la Corte all’udienza del 30.9.2024 procedeva con trattazione cartolare dando atto che
nessuna delle parti aveva presentato richiesta di trattazione orale; il difensore, inoltre, neppure presentava le conclusioni scritte nè memoria di replica, pur
avendo avuto regolare comunicazione delle conclusioni del PG in data 16.9.2024.
Da tali considerazioni discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2025