Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8228 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1829/2025
NOME OCCHIPINTI
CC – 25/11/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
D’ALFONSO DEL SORDO NOME nata a SAN SEVERO il sul ricorso proposto da: 27/06/1962
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio, quanto ai reati A ed E, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto il ricorso.
Con sentenza emessa dal Giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Foggia, COGNOME COGNOME NOME era stata condannata per una
pluralitˆ di reati commessi nella sua qualitˆ di amministratrice di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALEÓ, fallite, rispettivamente, nel giugno del 2013 e nel febbraio del 2012. In particolare, era stata condannata per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A), di bancarotta impropria da operazioni dolose (capo B), di omesso tempestivo deposito dei libri contabili (capo C) e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo D), in relazione alla RAGIONE_SOCIALE. Era stata condannata, inoltre, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo E), di bancarotta impropria da operazioni dolose (capo F), di omesso tempestivo deposito dei libri contabili (capo G) e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo H), in relazione alla RAGIONE_SOCIALE Era stata condannata, inoltre, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile.
Con sentenza del 20 gennaio 2023, la Corte di appello di Bari aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di omesso tempestivo deposito dei libri contabili e di bancarotta semplice, contestati ai capi C, D, G e H, perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto.
A seguito di ricorso dellÕimputata, questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, per omessa citazione dellÕimputata per il giudizio di appello.
Con sentenza emessa il 18 settembre 2024, la Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, ha dichiarato il non doversi procedere per i reati di omesso tempestivo deposito dei libri contabili e di bancarotta semplice, contestati ai capi C, D, G e H, perchŽ estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto.
Avverso la ÒnuovaÓ sentenza della Corte di appello, lÕimputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
La ricorrente deduce la nullitˆ della sentenza impugnata, sostenendo che lÕimputata non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 216 legge fall.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa alla sussistenza dellÕelemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, di cui ai capi A ed E, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il dolo generico, quando, invece, il capo di imputazione farebbe riferimento alla fattispecie a dolo specifico.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa ai reati contestati ai capi B ed F, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare Çuna serie di argomenti difensivi É determinantiÈ, esposti con lÕatto di appello.
2.4. Con un quarto motivo, deduce la violazione dellÕartt. 597 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello, in violazione del divieto di ,
nel rideterminare la pena, nonostante la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero, avrebbe applicato lÕaggravante prevista dallÕart. 219 legge fall., non considerata dal giudice di primo grado e mai contestata nel capo di imputazione.
2.5. Con un quinto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 131-bis cod. pen.
Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla richiesta, formulata in via subordinata con lÕatto di appello, di applicare la causa di non punibilitˆ prevista dallÕart. 131-bis cod. pen.
2.6. Con un sesto motivo, deduce la violazione degli artt. 69 cod. pen. e 219 legge fall.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato lÕaumento di pena previsto per lÕaggravante di cui allÕart. 219 legge fall., nonostante avesse riconosciuto la prevalenza delle generiche sulle aggravanti.
2.7. Con un settimo motivo, deduce la violazione dellÕart. 157 cod. pen.
Sostiene che i reati di bancarotta relativi al fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 9 febbraio 2012, si sarebbero estinti per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado.
2.8. Con un ottavo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Contesta la decisione della Corte di appello di non riconoscere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio, quanto ai reati A ed E, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto il ricorso.
AVV_NOTAIO, per lÕimputata, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo. I reati di cui ai capi E ed F, relativi al fallimento RAGIONE_SOCIALEÓ, tuttavia, risultano estinti
per prescrizione, dopo la pronuncia di secondo grado. La sentenza impugnata, pertanto, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai capi E ed F, per essere i reati estinti per prescrizione. Deve essere annullata con rinvio, agli effetti penali, relativamente ai residui capi A e B nonchŽ, agli effetti civili, anche in relazione ai capi E) ed F), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dagli atti (che possono essere consultati, trattandosi di questione processuale), invero, risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato allÕimputata (vi era stato solo un tentativo di notifica non andato a buon fine per assenza del destinatario). Si tratta di unÕomessa citazione che determina la nullitˆ di tutti gli atti conseguenti e anche della sentenza impugnata.
La fondatezza del primo motivo determina lÕassorbimento del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto e dellÕottavo motivo, che attengono alla sussistenza dei reati, alle aggravanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Quanto al settimo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto la prescrizione dei reati relativi al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, va rilevato che i reati di cui ai capi E ed F risultano estinti per prescrizione, anche se, contrariamente a quanto affermato dalla parte, solo dopo la sentenza di appello.
Infatti, il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE il 9 febbraio 2012), pari a dodici anni e sei mesi, tenuto conto della sospensione per complessivi 105 giorni, risulta decorso il 22 novembre 2024, dopo la sentenza di appello, emessa il 18 settembre 2024.
Ne segue che, in difetto dellÕevidenza di cause di non punibilitˆ riconducibili allÕart. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente ai capi E ed F, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio, perchŽ i reati risultano estinti per prescrizione. La sentenza, inoltre, deve essere annullata con rinvio, agli effetti penali, relativamente ai residui capi A e B nonchŽ, agli effetti civili, anche in relazione ai capi E) ed F), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente ai capi E) ed F), perchŽ estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza, in
relazione ai residui capi A) e B), e, agli effetti civili, anche in relazione ai capi E) ed F) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Cos’ deciso, il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME