Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a trattamento sanzionatorio, che non avrebbe considerato la particolare tenuità del fatto;
2.2. violazioni di legge (art.420-bis cod. proc. pen.): il processo sarebbe stat celebrato “in assenza” nonostante la notifica della citazione a giudizio non fosse stata
effettuata presso il domicilio del ricorrente, che, all’epoca, era detenuto presso la cas circondariale di Biella, ma al solo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per partico tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’ dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (tra le altre: Sez. 7, n. 10 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di merito ha escluso che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuità, evidenziando il grado d offensività dello stesso in ragione delle modalità della condotta, e della personalit dell’autore, rilevando, altresì, l’abitualità del comportamento illecito, desunta dal biografia criminale.
La motivazione sul punto appare congrua e coerente con le emergenze processuali, oltre che priva di vizi logici, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestante infondato.
Si premette che, contrariamente a quanto allegato, il COGNOME è stato giudicato, con rito cartolare, ma “in presenza”, dato che era stato rintracciato presso la casa circondariale di Biella (pag. 1 della sentenza impugnata).
Il ricorrente deduce l’irregolarità della notifica che, invece di essere effettuata pres la casa circondariale dove si trovava detenuto, era stata effettuata presso il difensore, dove aveva eletto domicilio.
Il collegio riafferma che le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imput detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02)
1.3. Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere, tuttavia, coniugato con specialità del rito “cartolare” introdotto in seguito all’emergenza pandemica.
Si è chiarito infatti che « se la nullità a regime intermedio si verifica nella fase d indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relat eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio
di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del giudizio di appello, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901).
Nel caso in esame la nullità a regime intermedio generata dalla irregolare citazione presso il domicilio eletto, invece che presso la casa circondariale si è sicuramente verificata in un momento “anteriore” rispetto alla instaurazione del giudizio di appello.
Questo, essendo stato celebrato con rito cartolare, è stato avviato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero e si è sviluppat attraverso il deposito delle conclusioni delle parti private: tale scambio cartolare fondamentale perché replica il contradditorio orale che costituisce l’ossatura costituzionale del processo penale.
Se il giudizio deve essere considerato “in corso” durante lo scambio cartolare, le nullità a regime intermedio anteriori a tale scambio sono “anteriori al giudizio”, sicché le stesse devono essere eccepite prima della pronuncia della sentenza di appello, ovvero con le conclusioni scritte.
Diverso è il caso in cui la nullità si verifica nel corso del processo già incardinato, co quando, nel rito cartolare, non viene comunicata la requisitoria del pubblico ministero: in tal caso si invera una violazione del contraddittorio “nel corso del giudizio”. Tale nulli anch’essa qualificabile a regime intermedio, può, dunque, essere dedotta anche con il ricorso per cassazione.
1.4. Nel caso in esame l’irregolarità della notifica non veniva eccepita con le conclusioni scritte sicché la stessa deve ritenersi sanata, in quanto rilevata dopo il termine d decadenza.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023.