Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40193 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Asti il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 01/04/2025 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 01/04/2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui, il precedente 10/09/2024, il Tribunale di Asti aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto di tentato furto aggravato e, riconosciuto il vincolo della continuazione con i delitti di furto e di resistenza a pubblico ufficiale giudicati con sentenza di patteggiamento del 25/11/2016, poi divenuta irrevocabile, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato in senso più mite il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Sostiene, in specie, che la decisione della Corte territoriale sarebbe nulla perché priva della prescritta sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe nulla in quanto priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante.
Si osserva, infatti, che la disamina della sentenza impugnata rivela che la stessa, contrariamente a quanto prescritto ex lege, reca la sottoscrizione del solo consigliere estensore e non anche quella del presidente dell’organo collegiale giudicante.
Orbene, il disposto dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «Oltre che nel caso previsto dall’art. 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice».
Il legislatore, dunque, ha sancito la nullità del provvedimento decisorio nel caso in cui esso difetti della sottoscrizione del giudice, senza distinguere in alcun modo tra giudice monocratico e giudice collegiale.
Ha attribuito, invece, rilievo a tale distinzione nel solo caso in cui la sentenza, emessa da un organo giudicante collegiale, non risulti sottoscritta dal presidente del collegio per morte o altro suo impedimento, prevedendo, agli artt. 546, comma 2, cod. proc. pen., che, in tal caso, «… alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio…».
A fronte di un tale quadro normativo, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha altresì affermato che «La mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza» (così: Sez. U., n. 14978 del 20/12/2012, dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 25467101).
Tanto chiarito, deve, tuttavia, rilevarsi che, nella vicenda concreta, risulta maturata, con riguardo al delitto di tentato furto pluriaggravato per cui v’è stata condanna, la causa estintiva della prescrizione, posto che, pur a voler tener conto della sospensione del suo corso per la durata di 123 giorni (conseguente ai rinvii disposti, nel corso del giudizio di primo grado, alle udienze dibattimentali del 14/07/2023 e del 10/10/2023), risulta spirato il relativo termine alla data del 04/06/2025.
E invero, risalendo la commissione dei fatti all’01/09/2016, il termine di prescrizione di 10 anni previsto per il delitto di furto in abitazione doppiamente aggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen., dev’essere ridotto di 1/3 per la ritenuta configurabilità del tentativo, sì da giungere a 6 anni e 8 mesi, aumentato di 1/4 per la pluralità degli atti interruttivi medio tempore intervenuti, sì da pervenire a 8 anni e 4 mesi e ulteriormente aumentato di 123 giorni per le sospensioni del decorso conseguenti ai disposti rinvii.
Giova, però, evidenziare che la prescrizione del delitto in oggetto risulta maturata a valle della sentenza della Corte di appello di Torino, di cui, in questa sede, dev’essere dichiarata la nullità per la mancata sottoscrizione da parte del presidente del Collegio giudicante.
A fronte di una tale eventualità, una non risalente pronunzia di questa Corte, nel recepire l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del Collegio, se non giustificata da un suo impedimento e a fronte della sottoscrizione del solo estensore, dà luogo a una nullità relativa, non incidente sul giudizio e tantomeno sulla decisione consacrata nel dispositivo, ma causativa, ove dedotta, del solo annullamento della sentenza-documento, ne ha fatto conseguire l’effetto che, in
tale eventualità, non potrà essere rilevata la prescrizione maturata successivamente all’adozione della sentenza (in tal senso: Sez. 3, n. 13942 del 03/03/2022, Omodei, Rv. 283130-01).
Questo Collegio ritiene di non conformarsi a tale orientamento.
Ciò perché da tempo è invalso nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (così: Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, imp. D.L., Rv. 217266-01 e, in seguito, nello stesso Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164-01 e Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818-01).
Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in una vicenda in cui il reato per cui v’era stata condanna si era estinto per prescrizione maturata a seguito della sentenza di appello, oggetto del ricorso, comporta, a contrario, che, in ipotesi di accertata ammissibilità dell’impugnativa (che è, poi, quella verificatasi nel caso di specie), il giudice di legittimità è tenuto a rilevar d’ufficio e a dichiarare le cause estintive del reato, quand’anche insorte a valle della sentenza impugnata.
L’opzione ermeneutica testé indicata, precedentemente recepita anche da Sez. 6, n. 18369 del 28/03/2017, COGNOME, n.m. e da Sez. 5, n. 33302 del 24/04/2019, COGNOME, n.m., appare a questo Collegio preferibile, perché in linea con il rilevante principio di sistema innanzi indicato.
Alla luce di quanto posto in rilievo, essendo estinto per prescrizione il delitto per cui v’è stata condanna, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 05/11/2025