Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15668 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15668 AVV_NOTAIO 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
autori del fatto; analogamente, non poteva assumere rilievo individualizzante il riconoscimento effettuato dal personale di polizia giudiziaria essendo tale risultato fondato su dati privi di univocità probatoria e, peraltro, acclarato in forma di solo forte rassomiglianza e non in termini di certezza. Ancora il ricorso esponeva dovere affermarsi che la mera individuazione fotografica in sede di indagini preliminari al fine di integrare il valore di prova doveva essere collegata ad ulteriori elementi nel caso di specie mancanti e le lacune probatorie evidenziate nella motivazione della sentenza di secondo grado erano palesate dalla mancata individuazione del COGNOME nel luogo di verificazione dei fatti sulla base delle celle di aggancio del telefono cellulare del medesimo; su tutti tali elementi la corte di merito non aveva offerto alcuna approfondita motivazione e si era omesso anche di valutare le prove a discarico offerte nell’atto di impugnazione, quali le deposizioni testimoniali dei dipendenti dell’istituto di credito e dei clienti che nulla avevano riferito in ordine alla specifica posizione del COGNOME. Doveva pertanto ritenersi che nel caso in esame la sentenza di appello non aveva affrontato le specifiche censure proposte con l’atto di impugnazione e tale vizio doveva qualificarsi quale violazione di legge ai sensi dell’articolo 125 comma terzo del codice procedura penale riguardante in particolare le forme dei provvedimenti del giudice e l’obbligo della motivazione degli stessi la cui assenza determina nullità.
2.2 L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato al domicilio dichiarato sito in INDIRIZZO ove lo stesso peraltro si trovava agli arresti domiciliari disposti in questo procedimento; la notifica del giudizio di appello era stato del tutto omessa con conseguente nullità rilevabile anche nel grado successivo.
Con il secondo motivo lamentava la mancanza della motivazione su un punto decisivo quanto alla identificazione dell’imputato quale basista della rapina cui si era pervenuti in forza della sua presenza su un’autovettura il giorno del sopralluogo effettuato dalla coimputata COGNOME; con l’atto d’appello tale conclusione era stata contestata posto che l’unica utenza identificata era quella in uso alla donna che aveva fatto il percorso verso il luogo di consumazione dei fatti, mentre l’utenza che si asseriva in uso all’imputato, risultava essersi fermata a Rho, luogo perfettamente compatibile con quanto riferito nell’interrogatorio dal ricorrente il quale aveva affermato di avere sublocato la vettura proprio alla COGNOME ed al COGNOME; la Corte di appello aveva completamente ignorato la doglianza difensiva dedotta rendendo una motivazione apparente ed apodittica su un punto cruciale dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avuto anche riguardo al ruolo secondario svolto dal ricorrente nella consumazione dei fatti dovendosi anche tenere conto della sua spontanea costituzione in carcere a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare e dalla puntuale osservanza delle prescrizioni collegate agli arresti domiciliari. Tutte le
argomentazioni svolte dalla Corte al proposito dovevano ritenersi erronee sia in relazione all’apporto fornito alla consumazione dei fatti che alla personalità del ricorrente.
Con memoria depositata in data 26 marzo 2025, giorno precedente l’udienza, il nuovo difensore dell’imputato NOME, AVV_NOTAIO, svolgeva vari argomenti a sostegno del ricorso originario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato Ł il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del NOME; va infatti segnalato che lo stesso Ł risultato essere stato dichiarato assente nel giudizio di appello, ma, dall’analisi degli atti che questa Corte di legittimità deve effettuare in caso di eccezioni di nullità, non si ravvisa alcuna citazione del medesimo presso il domicilio eletto. Invero, risulta che la cancelleria della Corte di appello inviava copia del decreto di citazione ai Carabinieri per la notifica presso il domicilio eletto di Milano, INDIRIZZO ma non si rinviene alcuna prova dell’avvenuta consegna dell’atto in tale luogo, ove, peraltro, l’imputato era ristretto agli arresti domiciliari. NØ risulta in alcun modo che la notificazione nell’interesse dell’imputato sia stata effettuata al difensore di fiducia.
Pertanto, l’omessa notifica, comportando la mancata comunicazione della data fissata per il giudizio di appello, si risolve in una nullità eccepita dal difensore nell’atto di ricorso che impone la declaratoria di annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Quanto all’impugnazione avanzata nell’interesse del COGNOME, deve, innanzi tutto, essere dichiarata l’inammissibilità della memoria e delle richieste in essa contenute depositata dal nuovo difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, in data 26 marzo 2025, giorno precedente l’udienza, e ciò per violazione della disciplina prevista in tema di trattazione cartolare dinanzi la Corte di cassazione; ed invero ai sensi dell’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.: ‘fino a 15 giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica’. Appare, pertanto, evidente che termine ultimo per la trasmissione di memorie nei procedimenti con trattazione cartolare in sede di legittimità Ł quello di 5 giorni prima l’udienza e gli atti eventualmente trasmessi successivamente tale data non sono ammissibili.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità della memoria trasmessa dal difensore del NOME in violazione dei suddetti termini.
2.1 Ciò posto, il primo motivo del ricorso NOME Ł manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile avendo la Corte fornito adeguata spiegazione alle pagine 11-12 della sentenza delle ragioni poste a fondamento della negazione delle circostanze attenuanti generiche, con specifici riferimenti alla gravità dei precedenti sussistenti a carico dell’imputato valutati, con giudizio non censurabile nella presente sede di legittimità, come fattori prevalenti rispetto alla tardiva ammissione di colpevolezza effettuata nel giudizio di appello.
2.2 Anche il secondo motivo del ricorso NOME Ł manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di appello, ha sottolineato l’intervenuta confessione dell’imputato effettuata nelle more del giudizio di appello e così implicitamente motivato anche sulla responsabilità del medesimo in ordine al delitto di cui al capo b) che certamente trova fondamento in tale scelta processuale.
Il ricorso COGNOME propone tutta una inammissibile lettura alternativa dei mezzi di prova; in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.
Ed invero, il giudice di appello, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 12 e seguenti della sentenza ha escluso che il riconoscimento dell’imputato nel soggetto concorrente nella rapina, fondato su vari elementi tutti specificati quali, età, altezza, corporatura, particolari movenze, fosse passibile di censura ed ha anche proceduto all’analisi delle tesi alternative basate su elementi di fatto esposte dalla difesa appellante. Ne deriva che il ricorso si limita sostanzialmente a reiterare doglianze già compiutamente vagliate e disattese dal giudice di merito che con doppia valutazione conforme ha individuato il COGNOME quale concorrente nei fatti delittuosi in assenza di illogicità manifeste o travisamenti decisivi rilevabili nel presente giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti NOME e NOME al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME