Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23161 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la parte civile, unitamente alla nota spese.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse della ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26 settembre 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina dell’il giugno 2015 in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili nei confronti di COGNOME NOME imputata unitamente a COGNOME NOME:
per il reato di cui agli artt.110, 595 comma terzo cod. pen. per avere, in concorso tra loro offeso sul soda! network “Facebook” la reputazione dell’AVV_NOTAIO con una serie di espressioni (“Come può una persona dall’apparenza rispettabilissima comportarsi come il peggiore dei delinquenti, ma il peggiore dei delinquenti ha un suo codice d’onore (..) sto parlando dell’AVV_NOTAIO, genero dell’AVV_NOTAIO(..) c’è una persona inadeguatamente seduta dietro quella scrivania, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, lui vuole farsi della pubblicità gratuita, a lui dei minori non interessa niente..”);descrivendolo insieme ad altri avvocati quali avvoltoi travestiti da difensori di giustizia e riportando sotto la notizia di cronaca ” Avvocato diffonde filmino hard della ex” il commento : ” Chi è, COGNOME?”
2.Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 420 bis cod. proc. pen. per mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputata.
In particolare, la Corte territoriale ha respinto la eccezione di nullità circa la corretta instaurazione del processo e la corretta dichiarazione dell’assenza evidenziando che la notifica del decreto di citazione era avvenuta presso il domicilio eletto dalla imputata ai Carabinieri di Aprilia in data 14 novembre 2012. Non essendo stata reperita in quel luogo, la notifica era avvenuta presso l’allora difensore di ufficio.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale non ha considerato che il difensore di ufficio non aveva in alcun modo avuto contatti con la ricorrente e aveva proceduto alla impugnazione della sentenza di primo grado solo per scrupolo professionale.
La imputata aveva avuto conoscenza del processo solo successivamente allorquando era stata destinataria della notifica della parte civile ai fini del recupero della provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata in primo grado in favore di quest’ultima.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputata.
La sentenza impugnata ha fondato su insufficienti elementi indiziari la riconducibilità del profilo Facebook all’imputata limitandosi a evidenziare che oggetto dei post diffamatori era relativo ad una vicenda civile che coinvolgeva anche l’imputata e che quest’ultima non aveva sporto denunzia per furo di identità.
Sostiene la difesa che la denunzia per furto di identità non poteva essere proposta dal momento che la ricorrente non era a conoscenza della vicenda giudiziaria.
Inoltre, la sentenza impugnata risulta generica limitandosi ad un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado che a sua volta risultava estremamente imprecisa sulla diffamazione e sulla riferibilità delle espressioni e dei commenti in modo distinto alle due imputate attribuendo impropriamente alla ricorrente COGNOME, commenti espressi dalla coimputata COGNOME.
La imputata ha infine avanzato istanza di sospensione dell’efficacia della condanna civile in ragione delle precarie condizioni economiche in cui la stessa versa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è fondato.
Va innanzi tutto premesso che nel caso in esame il regime applicabile è quello previgente l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia posto che la disciplina dettata dall’art. 89 del D. Igs.150/2022 ha espressamente previsto che ove alla data di entrata in vigore della riforma del dicembre 2022 fosse già stata dichiarata l’assenza si procede con le forme previgenti.
Nel caso in esame essendo stata l’assenza del ricorrente dichiarata nel corso del procedimento di primo grado svoltosi nel 2015 va fatta applicazione della disciplina dettata dall’art. 420 bis cod. pen. prima delle modifiche introdotte dalla citata c.d. Legge Cartabia.
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
l’attuale ricorrente nella fase delle indagini aveva eletto domicilio ai sensi dell’art.161 cod. proc. pen. in Aprilia in INDIRIZZO presso l’abitazione che occupava;
la notifica del decreto di citazione era effettuata presso siffatto domicilio, ma GLYPH aveva esito negativo per irreperibilità del destinatario con la conseguente notifica del decreto presso il domicilio del difensore di ufficio ai sensi dell’art.161 comma quarto cod. proc. pen.
1.2. Le pronunzie di questa Corte a sezioni unite hanno fornito indicazioni stringenti quanto alla necessità per l’imputato di un’effettiva conoscenza del processo.
Un primo principio, dettato con riguardo al difensore di ufficio, deve ricavarsi dalla pronuncia delle Sezioni unite secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Innaro, Rv. 279420).
La necessità di assicurare e garantire una effettiva conoscenza del processo è stata oggetto della ulteriore pronunzia delle Sezioni unite, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, laddove si è affermato che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019,NOME, Rv. 275716).
In applicazione dei principi richiamati la giurisprudenza di questa Corte successiva e recente ha affermato che:
– in tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della “vocatio in iudicium” notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l’imputato; ed in tale ultima pronuncia in motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell’imputato – che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile – non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep.2024, v. 285780 – 019;
– nell’ambito del procedimento ex art. 629 bis cod. proc. pen., non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all’imputato e non
ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della “vocatio in iudicium” (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Rv. 286712 – 01).
1.3. Dunque, la disciplina dettata dall’art. 420 bis cod. proc. pen. previgente, secondo cui il giudice che procede dichiara l’assenza ogni qual volta vi sia elezione di domicilio, va letta in combinato disposto con il successivo art. 420 ter cod. proc. pen. primo comma secondo cui quando sussistano elementi per ritenere che l’imputato non presente sia tale per caso fortuito, forza maggiore ovvero altro legittimo impedimento, il giudice sospende il processo ed ordina la rinnovazione della notificazione; e tra questi casi va inclusa anche la notifica al difensore di ufficio domiciliatario ai sensi dell’art.161 comma quarto cod. proc. pen. come nell’ipotesi in esame.
In tali casi, infatti, pur potendo affermarsi che l’assenza è stata legittimamente dichiarata nel corso del procedimento, ai sensi del disposto dell’art. 420 bis cod. proc. pen., tuttavia sussiste proprio il caso della incolpevole mancata conoscenza del processo per ricorrenza di una forza maggiore, non essendosi come nel caso di specie instaurato un corretto contraddittorio per mancato contatto del difensore di ufficio con l’imputato.
Inoltre, induce ancora in tal senso, proprio la modifica intervenuta con la legge Cartabia e la nuova disciplina dell’art. 420 bis cod. proc. pen. che ha negato rilevanza decisiva all’elezione di domicilio proprio perché non idonea ad assicurare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.
1.4. La nullità della vocatio in iudicium è una nullità assoluta e insanabile rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo e travolge la sentenza di primo e secondo grado.
Occorre dunque, ad avviso del collegio, valutare le conseguenze relative all’accogliento del primo motivo di ricorso atteso che nel caso di specie la sentenza impugnata è relativa alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non avendo l’imputata espressamente rinunciato a siffatta causa estintiva.
1.5. Questa Corte ha avuto modo di chiarie che anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dalla sola parte civile, la Corte di cassazione dispone l’annullamento con rinvio al giudice penale, quando la Corte di appello abbia erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado. (Sez. 2, n. 22347 del 15/02/2013, P.c. in proc. delfino, Rv. 256058 – 01)
La sentenza chiarisce in motivazione che, se il rinvio venisse disposto al giudice civile si consentirebbe al giudice penale di abdicare a quella funzione giurisdizionale espressamente attribuitagli dall’art. 576 cod. proc. pen. con riferimento anche al caso in cui sopravviva a seguito di impugnazione della sola parte civile esclusivamente una questione attinente alla responsabilità civile.
1.6. Né può ravvisarsi una carenza di interesse in capo alla ricorrente ostativa a siffatta soluzione in quanto la stessa non ha espressamente rinunciato alla prescrizione nel precedente grado di giudizio.
Al riguardo occorre richiamare la sentenza della Corte costituzionale n.111 del 5 aprile 2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.568 comma quarto cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso proposto avverso sentenza di appello che in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio abbia dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Consulta nella motivazione della decisione richiamata riconosce l’eventuale esistenza di un interesse ad impugnare proprio nella ipotesi in cui l’imputato non abbia rinunciato alla prescrizione.
In particolare prende atto della interpretazione giurisprudenziale fornita dalle Sezioni unite secondo cui nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 – 01).
Tuttavia, riconosce la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito piuttosto che alla Corte di cassazione.
Dunque, la nullità assoluta e insanabile comporta la necessità di un annullamento senza rinvio della sentenza di primo e secondo grado con la trasmissione degli atti al giudice penale, nel caso di specie al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
2raccoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso così deciso in Roma in data 29 aprile 2025.