Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22850 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. NOME COGNOME,che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 16/10/2009 dal Tribunale di Velletri, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condanNOME alla pena di un anno di reclusione e 4.000,00 euro di multa; allo stesso era contestato di aver detenuto sostanze stupefacenti del tipo eroina, marijuana e hashish, in Valmontone il 2 luglio 2008.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, deducendo – con il primo motivo – la nullità della sentenza di secondo grado. Pur risultando agli atti la nomina dell’AVV_NOTAIO, depositata il 4/07/2011 con espressa revoca del precedente difensore e contestuale nuova elezione di domicilio presso lo studio del nuovo difensore, il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato al precedente legale, AVV_NOTAIO, che non ne avrebbe dato alcuna comunicazione al nuovo difensore. Si da riscontrarsi una nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tale da investire l’impugnata pronuncia.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art.192 cod. proc pen. nonché vizio di motivazione per avere i giudici di merito ancorato la destinazione della sostanza stupefacente detenuta a fini di spaccio al solo dato ponderale facendo riferimento al criterio delle dosi medie singole anziché a quello della quantità massima detenibile.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 dl. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Risulta dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale della doglianza, che con atto depositato il 31/12/2009 l’imputato aveva proposto appello a mezzo dell’AVV_NOTAIO, allora suo difensore di fiducia con nomina del 24/12/2009; in data 4/07/2011 il nuovo difensore AVV_NOTAIO
aveva depositato l’atto di nomina con revoca del precedente difensore ed elezione di domicilio presso lo studio del nuovo; in data 18/03/2013 l’AVV_NOTAIO aveva depositato motivi aggiunti eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art.73, comma 5, T.U. Stup.; tale motivo risulta espressamente trattato nella sentenza di appello, emessa il 9/10/2014 in camera di consiglio; risulta, però, che la citazione per il giudizio di appello sia stata notificata all’AVV_NOTAIO i data 8/08/2014 e che la sentenza di appello sia stata comunicata al medesimo difensore in data 4/08/2015; avverso tale sentenza l’imputato non ha proposto ricorso per cassazione e, con provvedimento datato 19/02/2024 del Tribunale di Velletri in funzione di giudice dell’esecuzione, è stato rimesso in termini per proporre la presente impugnazione.
Il giudizio di primo grado, svoltosi in contumacia, è stato definito con sentenza del 16/10/2009 e la sentenza di appello è stata pronunciata in data 9/10/2014, attestando la mancata comparizione tanto dell’imputato quanto dell’AVV_NOTAIO, a quella data già sostituito con altro difensore con nomina già in atti. Alla data della pronuncia della sentenza di primo grado era in vigore la disciplina della contumacia, nel caso concreto dichiarata; detta disciplina trova applicazione all’intero procedimento in quanto il dispositivo di primo grado è stato pronunciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67. La disciplina dell’assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica infatti ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legg n.67/2014, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, secondo quanto dispone la norma transitoria dell’art. 15 bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014, inserita con legge 11 agosto 2014, n.118 (Sez. 5, n.57733 del 31/10/2017, COGNOME, Rv. 271988 – 01). Il ricorrente ha, dunque, beneficiato della disciplina della rimessione in termini ai sensi dell’art.175 cod. proc. pen.
2.1. La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso un domicilio diverso da quello eletto dall’imputato e presso un difensore diverso da quello nomiNOME ha determiNOME il verificarsi di una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da considerare tempestivamente eccepita con il ricorso (Sez. 5, n.27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 – 01, in cui si è specificato che, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa
notificazione di cui 4ill’art. 179 cod. proc. pen.; Sez. 5, Ord. o. :884 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279738 – 01, in cui Si è affermato eHe integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo).
2.2. Ne deriverebbe, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma; l’intervenuto decorso del termine ex artt. 157-161 cod. pen., tuttavia, impone l’annullamento senza rinvio della stessa, per esser la fattispecie contestata estinta per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 15 maggio 2024
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Il Presidre