Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13344 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13344 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME IMPERIALI NOME
R.G.N. 41943/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Cles il giorno 15/4/1955 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2024 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 giugno 2024 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 16 marzo 2022 del Tribunale di Udine riduceva il risarcimento dei danni in favore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME ed in motivazione confermava l’intervenuta affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di sostituzione di persona ex artt. 404 e 61 n. 2, cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di truffa ex artt. 81 cpv., 640 cod. pen. (capi 2, 3 e 4).
In sintesi, al capo 1 della rubrica delle imputazioni, si contesta all’imputato di essersi attribuito la falsa qualità di avvocato ed il falso nome di NOME COGNOME e, spacciando la predetta qualità professionale e utilizzando il diverso nome, di avere assunto gli incarichi di assistere NOME COGNOME legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, in una procedura esecutiva promossa dalla società RAGIONE_SOCIALE ed in una controversia con l’AMGA (capi 2 e 3), nonchØ, con le medesima modalità, di avere assunto l’incarico di occuparsi dell’apertura di un sinistro stradale presso la società assicuratrice Cattolica per conto di NOME COGNOME (capo 4), in tal modo procurandosi ingiusti profitti con pari danno delle personale offese.
I fatti-reato in contestazione ricoprono un arco temporale che va dal luglio 2016 al luglio 2017.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge processuale per mancata notificazione all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza in appello.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che:
a) nel corso del giudizio di primo grado il Giudice aveva nominato quale difensore di ufficio dell’imputato l’avv. NOME COGNOME il quale in data 6 giugno 2021 rinunciava al mandato difensivo; b) era pertanto stato nominato in data 22 giugno 2021 un nuovo difensore di ufficio nella persona dell’avv.ssa NOME COGNOME che a sua volta in data 6 settembre 2021 rinunciava all’incarico per motivi personali;
c) in data 3 settembre 2021 veniva nominato all’imputato un nuovo difensore di ufficio nella persona dell’avv. COGNOME
l’imputato nelle precedenti fasi del giudizio non ha mai provveduto a nominare un difensore di fiducia o ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore;
il difensore non ha mai accettato di essere domiciliatario dell’imputato;
durante il periodo di svolgimento del processo innanzi al Tribunale di Udine l’imputato si trovava detenuto presso il carcere di Biella;
la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello Ł stata eseguita al solo difensore di ufficio e non all’imputato;
Alla luce degli elementi sopra indicati si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato per il giudizio di appello.
A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, che detta nullità Ł stata eccepita in sede di conclusioni nel corso del giudizio di appello ma la Corte territoriale non ha dedicato una sola parola nella motivazione della sentenza impugnata nella quale peraltro Ł stato indicato il domicilio dell’imputato in Padova, INDIRIZZO
Segnala, infine e sul punto la difesa del ricorrente che la medesima Corte di appello ha provveduto, in una situazione del tutto analoga e con udienza nella stessa giornata a notificare regolarmente il decreto di citazione all’imputato non solo al (diverso) difensore di ufficio ma anche all’imputato, così dimostrando di essere a conoscenza del domicilio di quest’ultimo.
2.2. Violazione di legge processuale per mancato rispetto dei termini di sospensione ai sensi dell’art. 48 cod. proc. pen. in pendenza della richiesta di remissione del procedimento ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la sentenza di primo grado Ł stata pronunciata in pendenza di un legittimo ricorso per remissione in termini ex artt. 44 e 47 cod. proc. pen. ed in mancanza di sospensione ex art. 48 cod. proc. pen. e che, pur avendo il Giudice trasmesso la richiesta alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 46, comma 3, cod. proc. pen. alcuna ordinanza di sospensione Ł intervenuta prima della conclusione del procedimento di primo grado, situazione questa che comporterebbe una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa dell’imputato.
2.3. Violazione di legge processuale per mutamento del Giudice di primo grado e mancato rispetto del rinnovamento dell’istruttoria.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il Giudice innanzi al quale era stato incardinato il processo era il dr. NOME COGNOME il quale ha esercitato il proprio ufficio fino alla data del 19 febbraio 2021 fissata per la discussione.
In tale data, stante altro impegno professionale del magistrato in quanto applicato presso la Corte di appello di Trieste, il processo Ł stato rinviato al 28 maggio 2021 e da quest’ultima udienza il nuovo Giudice che ha trattato il procedimento Ł stata la dr.ssa NOME COGNOME
Alla successiva udienza l’imputato – presente in videocollegamento – formulava espressa richiesta di rinnovazione del dibattimento ma il Giudice, senza alcuna precisazione a verbale, procedeva oltre e pronunciava sentenza così anche in questo caso determinando una nullità assoluta del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato ed assorbente.
La Corte di appello in presenza di una eccezione difensiva, tempestivamente proposta riguardante la regolare citazione dell’imputato per il giudizio di appello si Ł semplicemente limitata ad affermare che la notifica della citazione risulta eseguita a mani dell’imputato dalla polizia Giudiziaria in data 1 febbraio 2024 presso il domicilio di INDIRIZZO a Padova dove l’imputato era sottoposto (per altra causa) alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Risulta tuttavia dall’esame del fascicolo processuale che l’atto di citazione per il giudizio di appello notificato all’imputato riguarda in realtà altro procedimento contraddistinto con il nr. 1699/22 (quindi identificato con un numero di registro diverso rispetto a quello del procedimento deciso dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata in questa sede) e relativo all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Udine del 9 maggio 2022 (quindi diversa rispetto a quella del medesimo Tribunale del 16 marzo 2022 emessa all’esito del giudizio di primo grado nel procedimento qui in esame).
Non essendovi, pertanto, prova che l’imputato sia stato correttamente citato a comparire innanzi alla Corte di appello di Trieste, si impone la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per un nuovo giudizio.
La decisione che precede preclude la possibilità di procedere all’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così Ł deciso, 05/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME