Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47842 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47842 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COCCAGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 settembre 2022 che ha confermato la condanna riportata in primo grado in data 10 febbraio 2022 in relazione al reato di cui all’art. 224 comma 10 n. 2)1. fa Il.
Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunzia la violazione dell’art. 23 bis del d.l. 137/2020, per avere la Corte territoriale trattato con rito cartolare i procedimento in esame, nonostante la parte avesse tempestivamente presentato richiesta di trattazione orale, ai sensi dei commi 1 e 4 della disposizione succitata.
In data 23 ottobre 2023, il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha chiesto l’assegnazione dello stesso alla sezione Quinta al fine della declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è fondato.
In effetti, in data 25 luglio 2022, l’AVV_NOTAIO depositava all’indirizzo PEC EMAIL rituale richiesta di trattazione orale del procedimento di appello, in vista dell’udienza del 30 settembre del 2022.
Ciononostante, il Procuratore generale depositava le sue conclusioni scritte, e la Corte di appello di Brescia celebrava il procedimento secondo il rito cartolare di cui al d.l. 137/2020.
Ne deriva che la sentenza così pronunciata è affetta da nullità, in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.” (tra le molte, Sez. 5 -, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172 – 01).
Tuttavia, l’ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Essendo stato il reato commesso in data 3 aprile 2015, data del fallimento di “RAGIONE_SOCIALE” ed essendo il delitto di cui agli artt. 224 comma 10 n. 2) e 217 I. fall. punito con la reclusione inferiore nel massimo ad anni sei, in assenza di cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, e risulta quindi decorso in data 3 ottobre del 2022.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Il Consigliere stensore
Il Presidente
Così deciso in data 8 novembre 2023