Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Benevento il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Milano il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2023 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione dei reati in contestazione;
lette le conclusioni scritte in data 24/9/2024 del difensore dell’imputato COGNOME con le quali è stata richiesta la declaratoria di estinzione dei reati in contestazione per intervenuta prescrizione;
rilevato che non è stato dato avviso della celebrazione della presente udienza alla parte civile costituita COGNOME NOME in quanto il difensore di fiducia AVV_NOTAIO
NOME COGNOME non solo non risulta essere stata iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE speciale della Corte di cassazione ma, da accertamenti di Cancelleria, risulta essersi cancellata dall’RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 marzo 2023 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 14 maggio 2019 del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato:
non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di truffa di cui al capo M della rubrica delle imputazioni per essere lo stesso estinto per prescrizione;
ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato, per la parte che in questa sede interessa, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi E, H ed L e condannato il solo COGNOME al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in euro 2.500,00, a favore di NOME COGNOME, costituito parte civile in relazione al capo H;
ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dello COGNOME.
Giova immediatamente precisare che all’COGNOME era stata originariamente contestata anche la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e che detta circostanza aggravante non risulta dal Tribunale essere stata esaminata ed applicata in sede di trattamento sanzionatorio con la conseguenza che detta circostanza aggravante è da ritenersi implicitamente esclusa.
In ordine alle contestazioni residuano pertanto:
– a carico di entrambi gli imputati il reato di concorso truffa ai danni di NOME commesso in Dalmine e Bergamo nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2015 (capo E);
a carico dello COGNOME i reati di truffa ai danni di NOME COGNOME commesso in Dalmine il 16 ottobre 2015 (capo H) ed ai danni di NOME COGNOME commesso in Dalmine il 18 ottobre 2015 (capo L).
Tutti i fatti-reato in contestazione risultano caratterizzati da condotte analoghe consistite nella pubblicazione su di un sito internet (Subito.it) di proposte di vendita di autoveicoli, nello svolgimento di trattative con le persone offese, nell’ottenimento di somme di denaro dalle stesse e nel successivo inadempimento da parte RAGIONE_SOCIALE imputati RAGIONE_SOCIALE obblighi contrattuali assunti.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori RAGIONE_SOCIALE imputati, deducendo:
2.1. per NOME:
2.1.1. Nullità del giudizio di appello e della conseguente sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Rileva al riguardo parte ricorrente che l’COGNOME, a seguito della pronuncia del Tribunale, nominava quale unico difensore l’AVV_NOTAIO il quale depositava atto di appello nell’interesse del proprio assistito. Detto difensore non veniva però informato dell’atto di fissazione del giudizio che veniva notificato al precedente difensore (AVV_NOTAIO), né delle conclusioni delle parti ex art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2000.
2.2. per COGNOME:
2.2.1. Omessa notifica di fissazione di udienza di appello al difensore AVV_NOTAIO.
Rileva la difesa del ricorrente di avere assistito personalmente, quale difensore di ufficio, lo COGNOME innanzi al Tribunale ma che l’atto di appello venne depositato dall’AVV_NOTAIO con contestuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed allegata nomina fiduciaria.
Tuttavia, la Corte non ha mai provveduto su tale istanza, né ha notificato all’AVV_NOTAIO la comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione, il che ha comportato una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
2.2.2. Erronea individuazione del soggetto agente del reato.
Rileva parte ricorrente che nessuna delle persone offese ha mai visto o incontrato l’imputato e che la mera intestazione della carta prepagata sulla quale erano stati versati i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE acquisti dei veicoli non è elemento sufficient per imputare i fatt, l -reato allo COGNOMECOGNOME tanto è vero che lo stesso Pubblico Ministero, in assenza di specifici accertamenti al riguardo, aveva chiesto l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE imputati.
2.2.3. In punto pena, sulle circostanze attenuanti e sulla sospensione condizionale si duole la difesa del ricorrente che la sanzione irrogata appare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ed alla circostanza che ci si trova i presenza di un soggetto incensurato e che versa in condizioni di indigenza il che avrebbe consentito di riconoscere allo stesso le circostanze attenuanti generiche e di concedergli la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Dalla intestazione della sentenza di appello (14.3.2023) ed anche da quella del Tribunale (14.5.2019) emerge quanto segue:
l’imputato COGNOME risulta difeso dall’AVV_NOTAIO e non si è tenuto conto del fatto che l’atto di appello datato 27 aprile 2019 era stato sottoscritto e depositato in cancelleria in data 28 maggio 2019 dall’AVV_NOTAIO, unitamente all’atto di nomina del predetto difensore e senza che vi fosse espressa revoca del precedente difensore;
l’imputato COGNOME risulta difeso dall’AVV_NOTAIO e non si è tenuto conto del fatto che l’atto di appello datato 24 maggio 2019 era stato sottoscritto e depositato in cancelleria dall’AVV_NOTAIO, unitamente all’atto di nomina del predetto difensore.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 19 gennaio 2023 risulta indirizzato all’AVV_NOTAIO (quale difensore dell’imputato COGNOME) ed all’AVV_NOTAIO (quale difensore dell’imputato COGNOME) e notificato ai difensori in pari data.
Nessuna notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stata effettuata ai difensori (AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO) che, come detto, avevano sottoscritto gli atti di gravame depositando anche i rispettivi atti di nomina.
Anche la notifica del deposito della sentenza di appello risulta essere stata effettuata esclusivamente agli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME ma non agli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME.
La situazione descritta comporta una nullità del giudizio di appello.
In via del tutto preliminare ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi d ricorso, essendo stato correttamente instaurato il presente giudizio di legittimità ed essendo entrambi i ricorsi ammissibili e fondati, deve rilevarsi che per i residui reati per i quali è intervenuta l’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE imputati risult essere maturato il termine di prescrizione determinato in anni 7 e mesi 6 per ciascuno di essi ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 157 e 161 cod. pen. al quale vanno ad aggiungersi 48 giorni di sospensione di tale termine (dal 22/11/2018 al 8/1/2019) per effetto di un rinvio dell’udienza a seguito dell’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.
Ne consegue che:
il reato di cui al capo E si è estinto per prescrizione il giorno 11 giugno 2023;
il reato di cui al capo H si è estinto per prescrizione il giorno 3 giugno 2023;
il reato di cui al capo L si è estinto per prescrizione il giorno 5 giugno 2023.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME per essere i reati ascritti a capi E, H ed L estinti per intervenuta prescrizione.
Essendosi il reato di cui al capo H estinto dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, devono essere confermate le statuizioni a favore della parte civile NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME per essere i reati ascritti ai capi E), H) ed L) estinti pe intervenuta prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Così deciso il 10 ottobre 2024.