Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6215 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il 04/11/1965
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 25 settembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile RAGIONE_SOCIALE in relazione al reato di truffa ai danni di una compagnia assicurativa, per avere falsamente denunciato la verificazione di un sinistro stradale in realtà mai accaduto al fine di percepire un indennizzo.
Ricorre per cassazione COGNOME MarioCOGNOME deducendo:
violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata comunicazione al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore
generale nell’ambito di giudizio di appello celebrato con il rito cartolare, omissione della quale l’imputato si era lamentato nelle proprie conclusioni.
Il ricorrente sottolinea che le conclusioni del Procuratore generale erano caratterizzate da una argomentata critica di tutti i motivi di appello, ragion per cui l’interesse difensivo a riceverne comunicazione ai fini di esercitare la facoltà di replica appare manifesto;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela.
Secondo il ricorrente, la querela presentata 11 settembre 2019, sarebbe tardiva, come si ricaverebbe dalla dichiarazioni di COGNOME NOME, rappresentante della compagnia assicurativa, il quale aveva riferito che fin dal 15 aprile 2019 la compagnia era a conoscenza della truffa, essendo chiamata a valutare la propria costituzione nell’ambito di un giudizio civile in corso per il medesimo fatto.
Inoltre, non vi sarebbe prova certa della circostanza che il report della RAGIONE_SOCIALE, datato 7 giugno 2019 – dal quale è stata fatta discendere la valutazione di tempestività della querela – sia stato portato a conoscenza della compagnia assicurativa in tempo per la proposizione della querela;
violazione di legge per non avere ritenuto tardiva la querela rispetto alla previsione di cui all’art. 148 del d.l.vo n. 209 del 2005 che prevede una disciplina derogatoria del termine ordinario per proporre la querela (ridotto a 30 giorni) allorquando la compagna assicurativa abbia comunicato al danneggiato il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento, così come avvenuto, nella specie, il 13 giugno 2019;
4) vizio della motivazione in ordine alla provvisionale assegnata alla parte civile, che il Tribunale aveva ricollegato all’esistenza di un danno morale e, invece, la Corte di appello ad un danno materiale, con conseguente illogicità della statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto affermato, in più occasioni, dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio al proprio diritto di difesa, derivante dal tardivo deposito delle conclusioni del PG, dovendo in ogni caso dedursi la sussistenza di un’effettiva incidenza di tali conclusioni rispetto all’esito del giudizio. In buona sostanza, la tardività del deposito può rilevare nei limiti in cui risulti che le conclusioni non siano consistite in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l’esito del giudizio di appello. In difetto di una
specifica idoneità confutatoria delle conclusioni, in quanto non argomentate, rispetto all’impugnazione proposta dall’appellante, il sia pur tardivo deposito delle richieste della parte pubblica non determina alcuna lesione del diritto di difesa e, conseguentemente, viene meno la configurabilità stessa dell’invocata nullità di Rv. 286664 – 01; Sez. 7, Ord. n. 32812 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 285331 – 01; Sez. 5, n. 27419 del 17/2/2023, Rv. 285874; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285040 – 01; Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridone, Rv. 285645 – 01).
ordine generale (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente dedotto, con le proprie conclusioni depositate nel giudizio cartolare di appello, di non avere avuto alcuna comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, le quali erano articolate a confutazione dei motivi di appello, in particolare sulla questione inerente alla tardività della querela, poi ritenuta dalla Corte infondata sulla base di osservazioni sovrapponibili a quelle esplicitate dalla pubblica accusa. Nel che, la violazione delle prerogative difensive della quale ci si duole con il ricorso, che determina la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, con assorbimento in questa sede dei restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso. Così deciso, il 29.01.2025.