Nullità Decreto Citazione in Appello: Quando il Ricorso è Infondato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un interessante caso processuale, offrendo chiarimenti fondamentali sui requisiti per eccepire la nullità del decreto di citazione in appello. La vicenda, che trae origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, mette in luce un principio cardine della procedura penale: non ogni irregolarità formale invalida un atto, specialmente se la parte che se ne duole non dimostra di aver subito un danno effettivo. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo grado e in appello alla pena di un anno di arresto e 4.000 euro di multa per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, a seguito di un incidente stradale che aveva coinvolto altri cinque veicoli.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Una presunta nullità del decreto di citazione per il giudizio d’appello.
2. Un vizio di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che non vi fosse la certezza che fosse lui alla guida del veicolo al momento dell’incidente.
La Questione della Nullità Decreto Citazione in Appello
Il punto centrale della decisione della Corte di Cassazione riguarda il primo motivo di ricorso, ossia la presunta nullità dell’atto di citazione. Vediamo come la Corte ha analizzato e respinto questa doglianza.
La Tesi della Difesa
La difesa aveva depositato una memoria sostenendo la nullità del decreto di citazione, lamentando la mancanza di alcuni elementi previsti dalla legge. Si trattava di un’eccezione formale, volta a invalidare il procedimento d’appello.
La Valutazione della Corte Suprema
La Cassazione ha dichiarato l’eccezione ‘manifestamente infondata’. Gli Ermellini hanno ricordato un principio consolidato: la parte che deduce una nullità a regime intermedio, come quella del decreto di citazione, ha un onere preciso. Non è sufficiente indicare la presunta violazione di legge, ma è obbligatorio:
* Specificare quale sia il riferimento omesso nell’atto.
* Dimostrare quale illegittimo pregiudizio concreto, attuale e verificabile ne sia derivato.
Nel caso di specie, la difesa si era limitata a una mera allegazione di un pregiudizio ‘astratto o potenziale’, senza fornire alcuna prova del danno subito. Inoltre, la Corte ha sottolineato che si trattava di una nullità non eccepita nel corso del giudizio di appello e che, ad ogni modo, il difensore era regolarmente comparso in udienza, esercitando pienamente il suo diritto di difesa.
Onere della Prova e Logicità della Motivazione
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta incertezza sulla sua presenza alla guida, è stato respinto. La Corte ha ritenuto tale doglianza una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e logicamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti basato la loro decisione su elementi solidi:
* La testimonianza degli agenti di polizia, che avevano trovato l’imputato seduto al posto di guida subito dopo l’incidente.
* Il fatto che l’imputato non avesse mai dichiarato che qualcun altro fosse alla guida, né aveva mai menzionato la presenza di un passeggero.
La Cassazione ha concluso che il ragionamento dei giudici di merito era caratterizzato da ‘perfetta tenuta logica’, e non poteva essere messo in discussione in sede di legittimità, dove non si riesaminano i fatti.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, il principio di tassatività delle nullità e la necessità di un interesse concreto per farle valere. Non si possono utilizzare vizi formali in modo strumentale per bloccare un processo, se da tali vizi non è derivato un reale impedimento all’esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo, viene ribadito il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti, ma di verificare che le sentenze impugnate siano giuridicamente corrette e sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria. Poiché entrambi questi presupposti erano rispettati, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: nel processo penale, le eccezioni procedurali devono essere fondate su un pregiudizio reale e dimostrabile. Allegare genericamente una nullità del decreto di citazione senza specificare come essa abbia concretamente danneggiato la difesa si traduce in una strategia destinata al fallimento. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando la solidità del verdetto di condanna.
Quando si può contestare la nullità del decreto di citazione in appello?
Per contestare efficacemente la nullità del decreto di citazione, che rientra tra le nullità a regime intermedio, la parte deve non solo rilevare la mancanza di un elemento previsto dalla legge, ma anche specificare e dimostrare quale pregiudizio concreto, attuale e verificabile abbia subito a causa di tale omissione. Una semplice allegazione di un danno potenziale non è sufficiente.
È sufficiente negare di essere stato alla guida per annullare una condanna per guida in stato di ebbrezza?
No. Secondo la sentenza, se esistono prove logiche e coerenti a carico dell’imputato (come la testimonianza di agenti di polizia che lo hanno trovato al posto del conducente subito dopo un incidente), la sua semplice negazione, non supportata da altre prove o dichiarazioni alternative, non è sufficiente a smontare il quadro accusatorio e ad annullare la condanna.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito e non può riesaminare i fatti. Se il ricorso si limita a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte con argomenti logici dai giudici precedenti, senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, viene considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1531 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1531 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale in data 29 marzo 2024, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità penale a suo carico. Ha inoltre depositato memoria il 18 novembre 2025, con la quale ha dedotto la nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello.
L’accezione di nullità è manifestamente infondata. Questa Corte ha già chiarito che la parte che deduce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a cagione della mancata indicazione di uno degli elementi previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ha l’onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l’illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione COGNOME di COGNOME un COGNOME pregiudizio COGNOME astratto COGNOME o COGNOME potenziale (Sez. 1 – n. 20159 del 19/02/2025, Rv. 287994 – 01). Orbene, non solo non è stato allegato alcun pregiudizio teoricamente scaturito dall’omesso avviso, ma deve altresì rilevarsi che si tratta di nullità a regime intermedio non dedotta nel grado di appello. Dall’esame del decreto in atti, inoltre, emerge che il predetto decreto contiene l’avviso anche al difensore che, in ogni caso, era ritualmente comparso all’udienza esercitando la rituale attività difensiva ( cfr. Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Rv. 284916 – 01).
Il motivo di doglianza dedotto nel ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 2). La circostanza, addotta dalla difesa, secondo cui non vi sarebbe certezza che l’imputato fosse effettivamente alla guida del mezzo, è stata del tutto logicamente ritenuta dalla Corte territoriale priva di alcun supporto probatorio, poiché smentita da quanto riferito dagli operanti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente, nonché da altri elementi puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata. La Corte territoriale considera che gli agenti operanti avevano riscontrato che l’imputato era seduto al posto del conducente, mentre il veicolo si trovava fermo al centro della strada dopo essere andato a collidere con altri cinque veicoli, tre dei quali in sosta sulla pubblica via. Aggiungono i giudici di merito che neppure l’imputato aveva mai dichiarato di non essersi trovato alla guida del veicolo e che non era nemmeno stato
prospettato che alla guida vi fosse il passeggero, del quale non era stato richiesto l’esame nel corso del dibattimento.
Si tratta di un ragionamento caratterizzato da perfetta tenuta logica, minimamente scalfito dalle censure proposte, con le quali si prospetta genericamente la violazione del principio dell’onere della prova, da escludersi radicalmente nel caso di specie.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
Il Consigliere esten ore
Il P COGNOME
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