Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25566 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CISTERNINO il 22/01/1963
avverso la sentenza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di BRINDISI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza Tribunale di Brindisi in funzione di giudice dell’appello che, in parziale riform pronuncia emessa dal Giudice di pace di Brindisi il 17 ottobre 2023 per il reato all’art. 590 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’i per intervenuta prescrizione, condannando l’appellante al pagamento delle sp processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
2. Il ricorso si affida a quattro motivi:
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione della legge processuale per nul del decreto di citazione in grado di appello come conseguenza della contraddittor delle norme in esso citate (ex art. 599 cod. proc. pen. e art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), tale da indurre la difesa dell’imputato e della parte civile alla trasmiss conclusioni in via telematica, pur procedendosi all’udienza del giorno 1° luglio 2 presenza, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell’ co. 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen., atteso che la difesa ha tardivamente deposi via telematica, come si è detto) le proprie conclusioni, senza conoscere le concl del Pubblico ministero, che non sono state trasmesse alla difesa. Il Pubblico min era invece a conoscenza delle conclusioni difensive. Il Tribunale ha omess pronunciarsi su tale eccezione, già sollevata in sede di appello;
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, si lamenta l’incompletezza della motivazione in relazione all’intervenuta prescrizione, con riguardo allo specifico pass motivazionale, nonché violazione di legge. Evidenzia il ricorrente che il reato si s prescritto in data precedente alla pronuncia di primo grado, conseguendone ch Tribunale avrebbe dovuto annullare interamente la sentenza di primo grado;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 535 cod. proc per essere stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in ass di una sentenza di condanna;
2.4. COGNOME Con il quarto motivo, si deduce la mancanza e/o la contraddittorietà del motivazione con riguardo alla memoria difensiva del 13 ottobre 2023, depositata giudizio di primo grado, ove si valorizzava la condotta tenuta dalla persona offe sola idonea a determinare l’evento. Sull’anzidetta condotta la Corte territoriale si è in alcun modo espressa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rige ricorso.
In data 24 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, avv NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso. In data 3 aprile 2 medesimo difensore ha fatto pervenire memora di replica alle conclusioni d Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del primo motivo determina l’accoglimento del ricorso, c assorbimento dei restanti motivi.
Il primo motivo è fondato in quanto la nullità del decreto di citazione in gra appello – in conseguenza della contraddittorietà delle norme in esso citate (ex art. 599 cod. proc. pen. e art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137), tale da indurre la dife dell’imputato e della parte civile alla trasmissione delle conclusioni in via telema procedendosi all’udienza del giorno 1° luglio 2024 in presenza – è stata ritual dedotta senza che, sul punto, la sentenza impugnata abbia offerto alcuna motivazion
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al giudic penale in quanto, sebbene il reato si sia prescritto dopo la pronuncia di primo trova applicazione il principio secondo il quale «In presenza di vizi della motiva della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti non è possibile dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per sopravven prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole prosciogli per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell’imputat in ordine all’affermazione di responsabilità impone la valutazione del compen probatorio “a cognizione piena”, sia agli effetti penali che a quelli civili, con cons trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio» (Se n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 COGNOME, Rv. 244275; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, R 282815).
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, pe nuovo giudizio, al Tribunale di Brindisi quale giudice di appello in diversa composizi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Brind quale giudice di appello in diversa composizione.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente