Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2939 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2939 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1473/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 18988/2025
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a MERCOGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilitˆ dei ricorsi;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilitˆ dei ricorsi e ha
insistito per lÕaccoglimento dei ricorsi.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per lÕannullamento della sentenza del 10 febbraio
2025 della Corte di appello di Napoli che, rigettando le loro impugnazioni, ha
confermato la condanna alla pena, rispettivamente, di un anno e dieci mesi di reclusione, irrogata a NOME COGNOME, e di un anno e sei mesi di reclusione, irrogata a NOME COGNOME, per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti al solo COGNOME, e di cui allÕart. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a entrambi.
Il particolare, si imputa a NOME COGNOME, nella sua qualitˆ di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di non aver presentato, al fine
di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per lÕanno 2016 (capo 1), nonchŽ di avere, allo stesso
fine, parzialmente occultato o comunque distrutto le scritture contabili o la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione cos’ da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume di affari (capo 2). A entrambi si contesta, allÕNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dal 1 aprile
2016, di aver emesso fatture per operazioni inesistenti dal gennaio al giugno
2016 al fine di consentire a terzi lÕevasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
2.Entrambi i ricorrenti articolano un solo, comune motivo con il quale deducono lÕerronea applicazione dellÕart. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, in relazione alla violazione del diritto di difesa in materia di intervento dellÕimputato e alla
violazione del principio del contraddittorio in ambito del giudizio cartolare, e lÕillegittimitˆ dellÕordinanza del 2 ottobre 2024 della Corte di appello in punto di
mancanza e/o tardivitˆ della conclusioni del Procuratore generale presso la
Corte di appello.
Deducono, al riguardo, che:
2.1.il processo era stato fissato in appello per lÕudienza del 2 ottobre 2024
che il ricorrente non aveva chiesto fosse celebrata in presenza;
2.2.il Procuratore generale aveva formulato le proprie richieste scritte il 27
settembre 2024, oltre il termine di dieci giorni prima dellÕudienza;
2.3.tali richieste erano state trasmesse ai difensori solo il 1¡ ottobre 2024;
2.4.nel frattempo, il difensore il 25 settembre 2024 aveva presentato le proprie memorie deducendo proprio la mancata formulazione delle richieste
scritte del Pubblico ministero ed insistendo, comunque, per lÕaccoglimento dei motivi;
2.5.allÕudienza del 2 ottobre 2024, la Corte di appello aveva rinviato il processo allÕudienza del 10 febbraio 2025 esclusivamente in considerazione
dellÕora tarda e del carico del ruolo, non per rimettere in termini le parti;
2.6.la Corte di appello ha infatti rigettato lÕeccezione difensiva sul rilievo della inammissibilitˆ delle conclusioni del PG non della loro nullitˆ, posto che il
pubblico ministero ha facoltˆ, non lÕobbligo, di presentare le sue richieste con evidente malgoverno del citato art. 23-bis che impone la obbligatoria formulazione di tali richieste;
2.7.lÕobbligo è stato violato e lÕimputato non è stato messo in grado di interloquire sulle richieste del PG siccome tardivamente notificate;
2.8.la notifica tardiva delle conclusioni del PG ha determinato una lesione del diritto di difesa a presentare conclusioni consapevoli del punto di vista
dellÕaccusa frustrando il diritto allÕintervento e allÕassistenza dellÕimputato;
2.9.si tratta di nullitˆ immediatamente dedotta in appello, sin dal deposito delle proprie conclusioni scritte.
3.Con memoria del 7 ottobre 2025, il difensore di fiducia dei ricorrenti, AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilitˆ dei ricorsi.
4.I ricorsi sono inammissibili perchŽ generici e manifestamente infondati.
5.In fatto, risulta, anche dalla lettura della sentenza impugnata, che i ricorrenti, allÕesito del rinvio del processo allÕudienza del 10 febbraio 2025,
presentarono conclusioni scritte il 22 gennaio 2025 nella piena consapevolezza e conoscenza delle richieste del Procuratore generale il quale, tra lÕaltro, aveva
chiesto il rigetto dellÕappello senza per˜ confrontarsi in modo specifico con le ragioni degli appellanti ma limitandosi a sottolineare la assenza di vizi logico-
argomentativi e giuridici della sentenza di primo grado pronunciata in assenza di travisamenti, la corretta qualificazione giuridica dei fatti, la mancanza di
ragionevoli dubbi nella
affermazione della colpevolezza degli imputati, la conformitˆ del trattamento sanzionatorio ai criteri indicati dallÕart. 133 cod.
pen.
5.1.Le ragioni del rinvio dellÕudienza (lÕora tarda e il carico di ruolo piuttosto che la fondatezza dellÕeccezione difensiva della ritardata comunicazione delle
conclusioni del PG) sono irrilevanti: conta, nei fatti, lo spostamento della trattazione del processo a data ampiamente utile a consentire alla difesa per
contraddire le richieste del Pubblico ministero nella piena consapevolezza, come detto, del loro contenuto.
5.2.I ricorrenti (che comunque nulla dicono sulle conclusioni depositate il 22
gennaio 2025) deducono la nullitˆ della ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio per la eccepita tardivitˆ della notifica delle conclusioni del PG.
5.3.Il rilievo è manifestamente infondato.
5.4.Secondo la giurisprudenza di legittimitˆ, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della
pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullitˆ generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire (Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 287745 – 01; Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286498 – 01; Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, COGNOME., Rv. 285349 – 01; Sez. 2, 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 – 01; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, DÕIncalci, Rv. 283901 – 01; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282905 – 01).
5.5.Un diverso orientamento sostiene che la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale,
in violazione dell’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza
dell’imputato, determina una nullitˆ generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione
“cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod.
proc. pen., di talchŽ deve considerarsi tardiva l’eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, COGNOME,
Rv. 286087 – 01; Sez. 3, n. 27880 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284898 – 01;
Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 – 01; Sez. 6, n.
10216 del 03/03/2022, NOME, Rv. 283048 – 02; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021,
H., Rv. 281152 – 01).
5.6.Entrambi gli orientamenti convengono, per˜, sulla sanabilitˆ del vizio.
5.7.Nel caso in
esame la tardivitˆ
delle conclusioni
del PG è stata immediatamente dedotta dinanzi alla stessa Corte territoriale e, benchŽ
lÕeccezione sia stata respinta, la Corte stessa ha comunque rinviato lÕudienza a data che ha consentito ai ricorrenti di aggiornare le loro richieste.
5.8.SicchŽ, da un lato essi non hanno più interesse allÕosservanza della disposizione violata (art. 181, comma 1, cod. proc. pen.), dallÕaltro si sono
comunque avvalsi della facoltˆ al cui esercizio
lÕatto omesso o nullo è
preordinato (art. 183, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
6.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente nella misura di
€
3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di
aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
€
3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME