Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48773 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna e dell’AVV_NOTAIO del foro di Modena per i ricorrenti COGNOME e COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/3/2023 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa e quella inflitta a NOME COGNOME ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto l’affermazione di responsabilità operata dal Tribunale di Bologna -in composizione monocratica- con sentenza pronunziata il 23/6/2022, con cui erano stati condannati COGNOME, COGNOME e COGNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, per i reati di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 n.2 (capo a) e per quello di cui agli artt. 56 e 624-bi (così riqualificato il reato di cui al capo b), 56 e 624-bis (capo e), con la recidiva e la continuazione. In Massa Lombarda e in Molinella il 23/11/2021.
Il giudice di primo grado aveva condannato altresì il solo COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 337 c.p. (capo d), limitatament alla resistenza avvenuta dopo i fatti di sub b) e c) e contestualmente lo aveva assolto limitatamente alla resistenza compiuta dopo il fatto di cui al capo a). Infine, aveva assolto il COGNOME e il COGNOME dai reati di resistenza loro ascritti sub d)
Riteneva il giudice di primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, provata la piena responsabilità degli imputati in ordine ai fatti loro ascritti in quanto eran stati arrestati in flagranza e dagli atti -tutti utilizzabili in ragione del rito presc confluiti nel fascicolo del giudizio emergeva che la Polizia Giudiziaria, autorizzata dalla Procura di Modena all attività investigativa di geo-localizzazione satellitare, aveva avviato il servizio di OCP sull’autovettura Seat Ibiza TARGA_VEICOLO. In data 23 novembre 2021, gli agenti avevano fermato l’auto identificandone a bordo gli odierni imputati. I tre, nulla sospettando, avevano continuato a muoversi liberamente e gli agenti a controllarli. Poco dopo, gli imputati si erano avvicinati in auto ad una Fiat Punto: COGNOME era sceso e, con un sasso, aveva infranto il finestrino della portiera anteriore sinistra dell’auto. Di seguito, aveva asportato una borsa da donna – risultata essere di proprietà di RAGIONE_SOCIALE – ed era risalito a bordo; l’auto si era poi dileguata a forte velocità e la borsa era stata gettata dal finestrino (capo a).
A quel punto gli agenti si erano posti immediatamente all’inseguimento della Seat, poi desistendo, considerata la possibilità di monitorare l’auto con il GPS ivi installato. Poco dopo, infatti, l’auto era nuovamente individuata mentre si approssimava ad un gruppo di case. Gli agenti avevano notato COGNOME e COGNOME scendere dall’auto e dirigersi, il primo verso le pertinenze di un’abitazione senza recinzione, dove aveva asportato una sedia posta davanti all’entrata e una giacca, entrambe di proprietà di NOME COGNOME (capo b); il secondo, all’interno di un’abitazione da cui era spinto fuori dal proprietario COGNOME NOME che aveva
cercato di bloccarlo (capo c), gli agenti si erano precipitati sul posto ed erano riusciti a fermare COGNOME e COGNOME, mentre COGNOME, rimasto in auto al posto di guida, era riuscito a fuggire.
Dopo alcuni chilometri, la Seat, che aveva proceduto ad altissima velocità eseguendo sorpassi azzardati, era stata affiancata dalla Polizia, ma COGNOME aveva proseguito la fuga, anche andando nella corsia di senso opposto, fermando la corsa solo dopo aver impattato, a causa della velocità, col veicolo su uno spartitraffico. A quel punto l’imputato era sceso dall’auto e dopo aver tentato di proseguire la fuga a piedi, era stato fermato dagli agenti, e aveva sferrato loro calci e pugni (capo d).
Per il primo giudice era provata la responsabilità, quanto al capo a) dalla confessione degli imputati, quanto agli altri capi di imputazione, dall’attività deg agenti di polizia e dalle dichiarazioni delle p.o. COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME. Poteva essere riconosciuto il vincolo di continuazione tra i reati sub a), b) ed e) dell’imputazione, perché tutti espressione del medesimo disegno criminoso. In relazione ai medesimi reati, poteva essere applicata la contestata recidiva reiterata e qualificata a tutti gli imputati. Quanto al delitto di al capo d), poteva essere riconosciuta la contestata recidiva al solo COGNOME, in quanto unico responsabile.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo, i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
· COGNOME NOME e COGNOME NOME (AVV_NOTAIO)
Con un primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’art. 601 co. 6 cod. proc. pen.
Ci si duole che nel decreto di citazione in giudizio, notificato in data 30/1/2023 al difensore e all’imputato presso lo stesso domiciliato, fosse indicata la data di udienza del 23/6/2022.
Il difensore, nel convincimento che si trattasse di un mero errore materiale nell’indicazione dell’anno come 2022 anziché 2023, annotava nella propria agenda la data di udienza del 23/6/2023.
In data 17/3/2023 riceveva, invece, la notifica del dispositivo di decisione in quanto l’udienza si era tenuta quello stesso giorno, all’insaputa degli imputati e del loro difensore.
L’errata indicazione del giorno di udienza – ci si duole – ha determinato la violazione del combinato disposto degli artt. 601 co. 6 e 429 co. 1 lett. f) cod. proc. pen. con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza.
Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. con riferimento al primo capo di imputazione.
Ci si duole che la Corte bolognese abbia rigettato la richiesta di riqualificazione della fattispecie contestata al capo a) nell’ipotesi tentata.
Il difensore ricorrente evidenzia che dall’a lettura del verbale di arresto del 23/11/2021 emerge chiaramente che il furto veniva compiuto durante il controllo dei Carabinieri di Sassuolo che avviavano il pedinamento dell’autovettura Seat Ibiza, sottoposta a nnonitoraggio tramite installazione di GPS per un’attività investigativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
In base alla ricostruzione dell’evento, contenuta nel verbale, sarebbe stata evidente la possibilità per i carabinieri di intervenire durante la commissione del furto, interrompendo l’azione furtiva. Di conseguenza in base ai principi stabiliti da questa Corte, con sentenza Sez. 5 n. 4868 del 25/11/2021, avente ad oggetto un caso identico, e con Sez. Un. n. 52117 del 17/4/2014, avente ad oggetto l’ipotesi analoga di furto in supermercato, si sostiene andasse esclusa la fattispecie consumata, essendo stata la P.G. a decidere di non interrompere l’attività criminosa scegliendo di attenderne l’evoluzione per esigenze investigative.
Con un terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’art. 624 bis cod. pen. con riferimento al capo c) dell’imputazione e travisamento probatorio.
Ci si duole della mancata riqualificazione del fatto contestato al capo c) dell’imputazione nel reato di violazione di domicilio di cui all’art. 614 cod. pen.
La richiesta invocata nell’atto di appello è fondata sul contenuto di due atti processuali presenti nel fascicolo dibattimentale: la denuncia querela di COGNOME e il verbale di arresto del 23/11/2021.
Nel verbale di arresto gli operanti affermano che dopo aver seguito l’autovettra Seat Ibiza, vedevano scendere dalla stessa il COGNOME che si introduceva nell’appartamento di COGNOME NOME, desistendo poi dall’azione furtiva per la reazione del COGNOME.
In realtà, afferma il ricorrente, dalla denuncia di quest’ultimo emerge che il COGNOME introdottosi nell’abitazione dichiarava di voler chiedere informazioni, su dei cuccioli da acquistare, e poi vistosi inseguito dal COGNOME fuggiva e veniva bloccato dai militari presenti all’esterno dell’abitazione.
Il COGNOME, in sede di interrogatorio di garanzia, affermava di essersi introdotto nell’appartamento per chiedere informazioni.
La difesa ritiene verosimile tale affermazione, in quanto da un lato è confortata dalle dichiarazioni della persona offesa e dall’altro il COGNOME non ha prelevato nulla dall’appartamento, tanto che, quando il COGNOME interveniva, non aveva nulla in mano né occultato sulla propria persona.
Si ritiene che non possa desumersi, dalla circostanza che il coimputato avesse compiuto un reato poco prima, la volontà predatoria del COGNOME. Del resto, i coimputati si trovavano in zona distante da quella dove risiedevano e anche il coimputato COGNOME, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che si erano persi e si erano fermati per chiedere la strada. Pertanto, la fattispecie di reato contestato non può ritenersi integrata per la mera introduzione nell’altrui domicilio.
Con un quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen., travisamento della prova con riferimento ai capi b) e c) dell’imputazione per la posizione di COGNOME NOME.
Il COGNOME rileva di aver invocato, con l’atto di appello, la propria estraneità reati contestati nei capi b) e c) dell’imputazione, non avendo fornito alcun contributo causale alla loro realizzazione.
La sentenza impugnata rigetta il motivo di appello rilevandone l’infondatezza e il contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, ma tale convincimento sarebbe frutto di un travisamento della prova.
Il COGNOME, in sede di interrogatorio reso aa sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., ha dichiarato che si erano fermati per chiedere informazioni per rientrare a Modena in quanto si erano persi. In quel momento si trovavano in luogo, a loro sconosciuto, distante da Modena. Del resto, avendo ammesso il reato contestato al capo a), non avrebbe avuto alcun motivo di non ammettere anche quelli contestati ai capi b) e c).
La tesi sostenuta è che egli nulla sapesse dell’intenzione di COGNOME e COGNOME di commettere gli altri reati, da parte sua non vi è mai stata alcuna prospettazione dell’evento.
La mera presenza nel locus commissi delicti -è la tesi sostenuta in ricorsonon è sufficiente a ritenere il concorso, in assenza di un contributo alla loro realizzazione. Si richiamano sul punto i dicta di Sez. 2 n.28855 del 8/5/2013, Sez. 2 n. 51174 del 1/10/2019 e Sez. 2 n.44859 del 17/10/2019.
Si rileva, infine, che oltre a mancare qualsiasi condotta materiale o anche morale tesa ad esprimere l’adesione al proposito criminoso, è mancata completamente nel caso in esame l’indagine della presenza dell’elemento soggettivo.
Con un quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento ai capi a) e b) dell’imputazione e omessa motivazione.
Ci si duole della mancata concessione della diminuente prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla quale il tribunale ha omesso di pronunciarsi mentre la corte di appello l’ha rigettata con motivazione apparente riferita ad altro istituto giuridico quello del reato continuato.
I ricorrenti rilevano che il rigetto è fondato su presupposti giuridicamente errati in quanto la ratio del reato continuato volto ad evitare eccessivi aumenti di pena quando reati facciano parte di un unico disegno criminoso è diversa da quella invocata che prevede una mitigazione del trattamento sanzionatorio per la minima entità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa.
Nel caso in esame, come emerge dalle denunce querele, i danni riportati dalle persone offese sono minimi. NOME NOME ha dichiarato che la refurtiva era di 10 euro, NOME ha avuto un danno temporaneo costituito dalla momentanea apprensione di una giacca del valore di 50 euro, subito recuperata e COGNOME NOME non ha avuto alcun danno. Pertanto, si sostiene che fossero sussistenti tutti i presupposti per la diminuente invocata. Sul punto si richiama Sez. 2 n. 3167 del 28/10/2013.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
· COGNOME NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla corretta vocatio in ius in secondo grado dell’imputato e del difensore, nullità ex art. 178 lett. c) e 179 co. 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta di aver ricevuto la notifica, sia al difensore che all’imputato, del decreto di citazione in giudizio datato 27/1/2023 per l’udienza del 23/6/2022. Pertanto, la citazione a comparire è stata disposi:a per data antecedente l’emissione del decreto, coincidente con la data di emissione della sentenza di primo grado.
L’udienza di secondo grado è stata celebrata in assenza dell’imputato e del suo difensore, che apprendeva dell’avvenuta celebrazione dell’udienza solo successivamente in occasione della notifica del dispositivo.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 53, 56, 58 e 59 e 95 L.689/91 (così come riformato dal d.lgs. 150/2022), 598 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 545 bis cod. proc. pen.
Successivamente all’errata indicazione della data di indicazione, nulla veniva comunicato in relazione alla possibilità di richiedere sanzioni sostitutive della reclusione, per cui il difensore anche se munito di procura speciale non era in condizione di richiedere l’applicazione di eventuali sanzioni sostitutive.
Il ricorrente rileva che in virtù della modifica normativa occorre verificare se dopo la condanna ad una pena inferiore ai quattro anni di reclusione, l’imputato intenda aderire all’applicazione di una sanzione sostitutiva.
Nell’udienza cartolare l’informativa di applicabilità delle sanzioni sostitutive può essere indicata in calce al dispositivo notificato al difensore, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Con un terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 110 cod. pen., insussistenza del concorso nella commissione del reato di cui al capo c), vizio di motivazione e travisamento del fatto.
Si contesta la ricostruzione operata dalla corte di appello in relazione al contestato concorso nella commissione del reato di cui al capo c).
Si precisa che i due imputati arrivati sul luogo con la stessa autovettura, una volta scesi dall’auto si dirigevano ciascuno per proprio conto.
Il COGNOME non svolgeva alcun ruolo nel reato commesso dal COGNOME, nemmeno quello di palo, peraltro escluso dalla stessa corte di appello che lo attribuisce al COGNOME.
Si evidenzia la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurazione di una responsabilità ex art. 110 cod. pen.
Il ricorrente richiama i principi stabiliti da questa Corte in tema di concorso del reato e connivenza non punibile al fine di evidenziare l’assenza di qualsiasi contributo del COGNOME alla commissione del reato contestato e l’assoluta non configurabilità dell’ipotesi di concorso nel reato.
Si chiede pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello.
La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di natura processuale proposto nell’interesse di tutti i ricorrenti è fondato ed assorbente rispetto alle altre doglianze.
Ed invero, detto in premessa che vi sono in atti le querele sporte dalle persone offese per cui risulta soddisfatta la questione di procedibilità in relazione ai reati di cui all’imputazione, va rilevato che dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in relazione alla natura processuale della doglianza, il Presidente della Prima sezione Penale della Corte di Appello di Bologna in data 27/1/2023 ebbe ad emettere dei decreti di citazione per il giudizio di secondo grado ex art. 601 cod. proc. pen. nei quali veniva ordinata la citazione a comparire degli imputati per il giorno «23/06/2022 09:00».
Tali decreti risultano notificati a mezzo pec all’AVV_NOTAIO il 30/1/2023 in proprio e per l’imputato COGNOME, presso di lui elettivamente domiciliato, e nella stessa data al COGNOME detenuto presso la Casa Circondariale di Ferrara. E a mezzo pec all’AVV_NOTAIO, sempre il 30/1/2023, presso la quale risulta avere eletto domicilio il COGNOME.
3. Va ricordato che, secondo un primo e più risalente orientamento di questa Corte di legittimità, l’incertezza assoluta sulla data dell’udienza di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina la nullità assoluta del decreto, che non può essere sanata ricorrendo al confronto con la copia notificata al difensore, contenente la data esatta, sia perché la differenza di date costituisce motivo di incertezza sia perché l’avviso al difensore è atto dotato di assoluta autonomia rispetto al decreto (così Sez. 2, n. 1632 del 19/2/2003, COGNOME, Rv. 227243; conf. Sez. 3, n. 8277 del 3/12/2009 dep. 2010, COGNOME, Rv. 246228 riguardante proprio un caso analogo a quello che ci occupa, relativo all’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione per il giudizio di appello). Secondo tale orientamento veniva anche precisato che si tratta di una nullità di ordine generale, afferente all’intervento dell’imputato, che non può essere sanata né dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e nemmeno dalla partecipazione del difensore stesso al giudizio (così Sez. 1, n. 37046 del 30/9/2010, Osetskyy, Rv. 248575).
Si è andato, tuttavia, affermando negli ultimi anni un diverso orientamento, che il Collegio ritiene maggiormente condivisibile e cui intende dare continuità, secondo cui non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d’appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (Sez. 2, n. 17085 del 17/2/2011, Boccuni, Rv. 250247 relativo ad un caso in cui la Corte ha rilevato che la data esatta era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia con il quale l’imputato deve mantenersi in contatto).
Nello stesso senso si è orientata anche un’altra pronuncia di legittimità, che ha precisato che non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (Sez. 5, n. 9669 del 14/7/2014 dep. 2015, Puglisi, Rv. 263257, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell’udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all’anno precedente).
Successivamente è stato anche affermato che l’inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt 601, commi 3 e 6, 429 co. 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l’assoluta incertezza sulla data effettiva dell’udienza (Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 272451 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità del decreto nel quale la celebrazione del processo risultava fissata per un
giorno del mese non corrispondente a quello effettivamente stabilito, oltre che riferito all’anno precedente, senza che fosse possibile determinare altrimenti, dal contesto dell’atto notificato, la data reale).
In realtà, le sentenze appena citate, non contestano il principio di diritto affermato da quelle più risalenti per il caso in cui dal decreto che dispone il giudizio ricevuto dall’imputato derivi un’incertezza assoluta sulla data dell’udienza di comparizione. Invitano, tuttavia, a verificare caso per caso che un eventuale errore materiale non sia chiaramente riconoscibile.
Il principio è stato riaffermato da questa Sez. 4 n. 4990 del 15/1/2016, COGNOME, non mass. in un caso assolutamente speculare rispetto a quello che ci occupa.
Ebbene, in applicazione dei principi di diritto sopra ricordati, va detto che nel caso che ci occupa l’errore in cui è incorso chi ha redatto il decreto che disponeva il giudizio di appello non era riconoscibile e che, dunque, si è determinata per l’imputato un’effettiva incertezza sulla data di celebrazione del giudizio di appello a suo carico.
Come detto, tutti i decreti di citazione per il giudizio di appello, emessi i 27/1/2023, recavano quale data di udienza quella del 23/6/2022.
Come condivisibilmente rileva lo stesso difensore ricorrente nell’interesse del e del COGNOME e del COGNOME, poteva pensarsi che, come spesso accade soprattutto nel primo mese dell’anno, ci si intendesse riferire al 23/6/202:3. Ma così non era. La data dell’udienza del 17/3/2023 non era in alcun modo conoscibile dalle parti.
Dando applicazione ai principi di cui alle citate sentenze 17085/2011 e 9669/2015, ritiene, perciò il Collegio che non vi fosse elemento alcuno, aliunde, perché la data errata risultasse pienamente riconoscibile e che, al contrario, si sia effettivamente generato un equivoco sulla data effettiva dell’udienza, tanto è vero che per il 17/3/2023 non risulta operata alcuna richiesta di trattazione in presenza né risultano conclusioni scritte delle difese per l’udienza cartolare.
S’impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio di appello, nel quale potranno trovare evidentemente ingresso anche gli assorbiti profili di doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2023
DEPORITATO IN CANCELLERIA
Il opsigliere e- -nsore
Il Presidente