Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte d’appello di Brescia, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce, con il primo motivo, l’errore della Corte territoriale nel ritenere tardiva l’eccezione di nullità del verbale relativo all’at avente a oggetto gli accertamenti di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, in ragione del mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. cod, proc. pen.), a causa della saNOMEria conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato effettuata con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, nonché l’errore nell’aver comunque ritenuto la detta omissione non rilevante con riferimento alle fattispecie di rifiuto di sottoposizione agli accertamenti. Con il secondo motivo si deduce l’erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del solo rifiuto di sottoposizione agli accertamenti, invece integrante mera condotta costituente reato.
Il ricorso è inammissibile.
Il Primo profilo di censura dedotto con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, con conseguente assorbimento dell’ulteriore profilo di doglianza di cui al medesimo motivo incentrato sulla ritenta irrilevanza dell’omesso avviso con riferimento alle fattispecie di rifiuto di sottoporsi agl accertamenti (irrilevanza comunque peraltro sancita dalla Suprema Corte, si veda, ex plurimis: Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745- 01).
4.1. In merito difatti opera il principio, con il quale il ricorr sostanzialmente non si confronta, per cui, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato agli accertamenti in oggetto, su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combiNOME disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna.
4.2. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, solo nel corso del giudizio abbreviato, ammesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la difesa ha formalmente eccepito la mancanza dell’avvertimento della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. Sicché, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sanata l’eventuale nullità ritenendo non formalizzata l’eccezione in ragione della mera allegazione al decreto penale di condanna di un ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata all’imputato nel corpo del quale la parte aveva fatto riferimento alla detta mancanza.
Con il secondo motivo il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, · in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022,
Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). La Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, è lungi dall’aver escluso la sussistenza delle dette circostanze in ragione della mera commissione dei reati di cui in rubrica ma, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto determinanti in senso contrario rispetto alle prospettazioni difensive, le concrete modalità dell’azione, caratterizzata dall’allontanamento dal pronto soccorso ove era giunto in codice giallo per sottrarsi agli accertamenti e all’assenza di una condotta positiva in termini di risarcimento dei danni provocati dall’incidente dallo stesso causato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così dec o il 17 settembre 2024