Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22078 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22078 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 30/05/1980, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 25/10/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 25 ottobre 2024, il Tribunale di Avellino dichiarava non doversi procedere a carico di COGNOME Angelo per i reati di cui ai capi a), b) e c) e condannava lo stesso in ordine ai residui reati alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato.
2.1. con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 157, 159 e 161 comma 2 cod. pen. e 177 cod. proc. pen..
Evidenzia come al difensore fiduciario non erano stato notificati gli atti introduttivi giudizio, tanto che, in data 9 giugno 2023, il giudice ebbe a dichiarare la nullità di tutti g processuali nel frattempo compiuti (compreso il decreto di citazione a giudizio del 2 dicembre 2020). Il processo riprenderà poi nel 2023.
Il giudice ritiene non maturato il termine prescrizionale quinquennale, facendo riferimento a delle cause di sospensione intervenute dal 29/09/2021 al 14/03/2022 e dal 13/01/2023 al 09/06/2023.
Tuttavia, tutti questi atti interruttivi appartengono ad un segmento processuale dichiarato radicalmente nullo e non possono quindi spiegare la loro efficacia interruttiva a causa della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto alla prova in quanto a fronte di una lista testi depositata dinanzi al precedente giudice, dopo il mutamento della persona fisica del giudicante, nonostante l’opposizione difensiva, il giudice, esaurita l’audizion dei testi del P.M. ha invitato le parti a concludere, così privando il ricorrente del diritto a difen provando (in particolare tramite la deposizione dell’Ing. COGNOME).
In data 6 maggio 2025 l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, depositava conclusioni scritte in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Quanto al primo motivo di ricorso, evidenziava che il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, nella sua richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso ha richia a supporto autorevoli precedenti giurisprudenziali che, però, riguardano l’istituto giuridi dell’interruzione della prescrizione che è diverso da quello della sospensione della prescrizione.
L’assunto è inconferente perché, nel caso di specie, non è in discussione che il decreto di citazione abbia prodotto l’interruzione del termine ordinario di 4 anni di prescrizione del reat contravvenzionale per il quale è intervenuta condanna.
Con il ricorso si è, invece, eccepito che, tenuto conto degli atti interruttivi, alla data sentenza impugnata ad essere interamente decorso fosse il termine massimo di prescrizione pari a 5 anni, non potendosi computare i periodi di sospensione della prescrizione di cui ha tenuto conto il Tribunale territoriale, in quanto afferenti ad atti inefficaci perché travolt declaratoria di nullità.
L’art. 185 c.p.p. prevede espressamente, al comma 1, che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo» e al comma 3 che «la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo».
E’, dunque, previsto in linea generale il principio di «diffusività» della nullità: la nullit atto rende invalidi gli atti consecutivi da esso dipendenti.
Trattasi di una scelta, intermedia, voluta dal Legislatore per impedire l’estensione della nullità in maniera automatica ed indistinta a tutti gli atti, limitando e riconoscendo l’invalidi soli atti consecutivi in rapporto di dipendenza con l’atto nullo.
Affinché si determinino gli effetti previsti dall’art. 185 c.p.p., della c.d. nullità d occorre che gli atti successivi all’atto dichiarato nullo si trovino in rapporto di derivazione c primo, dovendo l’atto nullo costituire la premessa logico-giuridica degli atti successivi.
Sotto tale profilo rileva la differenza tra «atti propulsivi» e «atti di acquisizione probato vale a dire tra atti che costituiscono una condicio sine qua non nella meccanica processuale ed atti che, considerata la loro natura istruttoria, non contaminano l’ulteriore evolversi dell’ procedimentale.
E’ solo in tale seconda ipotesi che ai fini della configurabilità della nullità derivata è rich una connessione ben delineata, un legame sostanziale che presuppone un rapporto di causa ad effetto tra l’atto nullo e quello successivo in grado di decidere direttamente sulla formazione de convincimento del Giudice.
Nel caso, invece, di atti propulsivi l’invalidità è, per così dire, presunta.
In conclusione, illegittima è la sentenza impugnata, perché alla data della sua emissione, 24/10/2024, il reato p. e p. dall’art. 256 comma 4 d. Igs 152/2006 di cui al capo d) dell’imputazione per cui è intervenuta condanna, si era già estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, pari a 5 anni, trascorsi interamente in data 09/07/2024.
Nella determinazione del tempo previsto dalla legge per la prescrizione del reato non si può tenere conto delle due cause di sospensione ex art. 159 c.p. indicate dal Tribunale territoriale in quanto si trattava di atti invalidi che appartengono alla categoria degli «atti consecutivi» c ai sensi dell’art. 185 c.p.p., dipendono dall’atto dichiarato nullo.
Quanto al secondo motivo, contrariamente a quanto asserito dal P.G., dalla lettura dei verbali di udienza, allegati al ricorso, emerge chiaramente come l’audizione dei testimoni indicati nella lista della difesa di COGNOME NOME era stata richiesta e ammessa all’udienza dibattimentale del 14/07/2023 davanti ad altro magistrato persona fisica, dott. NOME COGNOME come emerge incontrovertibilmente dalla lettura della relativa ordinanza.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente sul secondo.
La sentenza gravata, a pagina 7, ritiene che la prescrizione dei reati per cui è intervenuta condanna, non potrebbe decorrere prima del 5 febbraio 2025, in considerazione delle cause di sospensione intervenute dal 29/09/2021 al 14/03/2022 e dal 13/01/2023 al 09/06/2023.
Tuttavia, la doglianza secondo cui tutti questi periodi di sospensione appartengono ad un segmento processuale dichiarato radicalmente nullo, e non possono quindi spiegare la loro efficacia a causa della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, è fondata.
Coglie nel segno il ricorrente laddove richiama il principio, enucleato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U., n. 17050 dell’11/04/2006, COGNOME, Rv. 233729, in motivazione), secondo cui, con riferimento alle nullità verificatesi nel giudizio di primo grad occorre distinguere tra la nullità degli «atti propulsivi», rispetto ai quali la pronuncia conclu si pone in rapporto di stretta e inevitabile dipendenza, e la nullità degli «atti di acquisiz probatoria» (la distinzione, come evidenziato dal Massimario della Corte, si rinviene per la prima volta in Sez. 1, n. 4342 del 9/02/1979, COGNOME, Rv. 141971, secondo cui l’art. 189 c.p.p. 1930 che disciplinava illo tempore gli effetti della dichiarazione di nullità – presuppone la distinzione tra atti propulsivi e atti di acquisizione probatoria, con la conseguenza che, mentre nei primi s ha una propagazione della nullità agli atti consecutivi, nei secondi è da escludere tale propagazione, determinando la nullità dell’atto soltanto l’impossibilità di utilizzare il mezzo prova irritualmente assunto), rispetto ai quali detta pronuncia si trova in relazione di dipendenza meramente logica, evidenziando che, solo in riferimento ai primi, la dichiarazione di nullità de giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude vincola il giudice di primo grado a ripetere il giudizio e a considerare tamquam non essent gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento.
Nel caso di specie, è indubbio che la nullità concernente la notifica dell’atto introduttivo d giudizio debba ricondursi alla categoria della nullità afferente agli «atti propulsivi», conseguente travolgimento – a cascata – di tutti gli atti successivi, ivi compresi quell sospensione della prescrizione.
Né può trovare applicazione al caso in esame la giurisprudenza citata dal Procuratore generale (Sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212435; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 264161 – 01; Sez. 5, n. 40996 del 01/07/2021, COGNOME, Rv. 282091 – 01; Sez. 4, n. 5121 del 18/11/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282598 – 01; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277943 – 01), secondo cui «gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell’interesse punitivo d parte dello Stato».
Ed infatti, appare di tutta evidenza come esso non si attagli alle cause di «sospensione» della prescrizione che, a differenza delle cause di «interruzione» della stessa, non costituiscono espressione della perdurante volontà punitiva dello Stato, ma sono riconducibili alla parte (come nel caso di richiesta di rinvio) o ancorate al verificarsi di fatti oggettivi (come nel caso modifiche normative apportate alla disciplina della prescrizione, come nel caso della c.d. “legge Orlando”).
3. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, essendo ormai decorso integralmente il periodo di prescrizione dei reati.
La fondatezza del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sul secondo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 15/05/2025.